DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 2008, n. 212 - Regolamento recante riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 14, comma 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 243;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 225;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 e, in particolare, l'articolo 1, comma 20;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, in particolare, l'articolo 74;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 novembre 2008, in attuazione dell'articolo 1, comma 18 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° agosto 2008;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2008;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 2008;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Nel presente regolamento si intendono per:

  1. Uffici di diretta collaborazione: gli Uffici di diretta collaborazione con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con i vice Ministri e con i Sottosegretari di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

  2. Ministro: il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

  3. Ministero: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

  4. vice Ministri: i sottosegretari di Stato ai quali sia stato attribuito il titolo di vice Ministro;

  5. Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

    Nota all'art. 17:

    N O T E

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse.

    - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

    - Si riporta il testo del comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400: «Disciplina dell'attivita' di

    Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei

    Ministri».

    4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

    a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

    b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;

    c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

    d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

    e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali

    .

    - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante

    Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo

    1997, n. 59,

    e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18

    agosto 1999, n. 193.

    - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante

    Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.

    11 della legge 15 marzo 1997, n. 59,

    e' pubblicato nella

    Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203. S.O.

    - Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,» pubblicato nella Gazzetta

    Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

    2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il

    Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23

    agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;

    esperti e consulenti per particolari professionalita' e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15

    maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segretarie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorita' di governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' determinato, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera n) della legge

    15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei

    Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consiste in un unico emolumento, e' sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttivita' collettiva e per la qualita' della prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto-legge 10

    luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Ministri e dei

    Sottosegretari di Stato.

    .

    - Il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo

    2001, n. 243, abrogato dal presente decreto («Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dei lavori pubblici.»), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2001 n. 147.

    - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile

    2001, n. 225, abrogato dal presente decreto («Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dei trasporti e della navigazione.») e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2001, n. 137.

    - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile

    2001, n. 320, abrogato dal presente decreto («Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.») e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2001, n.

    183.

    - Si riporta il testo del comma 20 dell'art. 1 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 recante:

    Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di

    Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

    :

    20. Con riferimento ai Ministeri per i quali sono previsti accorpamenti, in via provvisoria e, comunque, per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nelle more dell'approvazione del regolamento di organizzazione dei relativi uffici funzionali, strumentali e di diretta collaborazione con le autorita' di Governo, la...

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