LEGGE REGIONALE 15 luglio 2011, n. 9 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 maggio 1996, n. 16 recante 'riorganizzazione dei consorzi fitosanitari provinciali. Modifiche alle leggi regionali 28 luglio 1982, n. 34 e 7 febbraio 1992, n. 7'.
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale - parte prima della Regione Emilia Romagna n. 110 del 15 luglio 2011) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 16 del 1996
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L'art. 2 della legge regionale n. 16 del 1996 e' sostituito dal seguente:
'Art. 2 (Compiti dei consorzi Fitosanitari Provinciali). - 1. I consorzi Fitosanitari Provinciali svolgono le seguenti attivita':
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divulgazione delle norme tecniche per la difesa dalle malattie delle piante, organizzazione e vigilanza sulle operazioni di difesa adottate dai consorziati, comprese le iniziative intese a ridurre l'impatto ambientale ad esse connesso, conformemente alle direttive del responsabile della struttura regionale competente in materia fitosanitaria;
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esecuzione diretta delle operazioni di lotta obbligatoria in sostituzione di eventuali soggetti inadempienti e ritardatari ed a loro spese;
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sperimentazione di campo e attivita' dimostrative finalizzate alla diffusione della difesa fitosanitaria, nonche' divulgazione dei mezzi e dei metodi di difesa in conformita' con i programmi regionali.
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I consorzi Fitosanitari Provinciali collaborano con la struttura organizzativa regionale competente in materia fitosanitaria e possono svolgere specifiche attivita' nell'ambito del settore fitosanitario commissionate da enti ed organismi pubblici o privati.'.
Art. 2
Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 16 del 1996
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La lettera c) del comma 1 dell'art. 3 e' cosi' sostituita: 'c) il Sindaco revisore.'.
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Al comma 4 dell'art. 3 le parole 'Collegio dei revisori' sono sostituite dalle parole 'Sindaco revisore'.
Art. 3
Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 16 del 1996
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Il comma 1 dell'art. 4 e' cosi' sostituito:
'1. I consorzi Fitosanitari Provinciali sono amministrati da una commissione, che dura in carica cinque anni, cosi' composta:
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tre rappresentanti dei consorziati designati dalle tre organizzazioni provinciali agricole maggiormente rappresentative;
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dirigente responsabile della struttura organizzativa regionale competente in materia fitosanitaria;
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dirigente responsabile della struttura organizzativa della provincia competente in materia di agricoltura.'.
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Dopo il comma 1 dell'art. 4 e' aggiunto il seguente comma:
'1-bis. La Regione e le province comunicano ai consorzi Fitosanitari i nominativi dei dirigenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 per...
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