DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 Novembre 2007, n. 233 - Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Capo I
Amministrazione centrale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato: "Codice";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'articolo 1, commi 404 e 1133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Sentito il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici nelle riunioni dell'11 aprile 2007 e del 27 aprile 2007;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 agosto 2007;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Considerato che la previsione di due Direzioni generali, l'una con compiti in materia di risorse umane, servizi generali ed innovazione, l'altra con compiti in materia di bilancio, programmazione e monitoraggio della spesa e promozione, in luogo delle preesistenti due Direzioni generali, l'una per le risorse umane ed il bilancio, l'altra per l'innovazione e la promozione, non comporta duplicazione di strutture di supporto, attesa la specificita' e differenziazione dei compiti ad esse attribuiti, ma risponde ad obiettivi di efficacia, efficienza ed economicita';

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2007;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni della pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Uffici e funzioni di livello dirigenziale generale

1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali, di seguito denominato: "Ministero", si articola in nove uffici dirigenziali di livello generale centrali e in diciassette uffici dirigenziali di livello generale periferici, coordinati da un Segretario generale, nonche' in due uffici dirigenziali di livello generale presso il Gabinetto del Ministro per i beni e le attivita' culturali. Sono inoltre conferiti, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, due incarichi di funzione dirigenziale di livello generale presso il collegio di direzione del Servizio di controllo interno del Ministero, anche in posizione di fuori ruolo, entro i limiti di dotazione organica dei dirigenti di prima fascia.

2. Ai sensi dello stesso articolo 19, comma 10, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, possono essere, altresi', conferiti, al di fuori della relativa dotazione organica e per un periodo di sei anni a decorrere dal 30 gennaio 2004, fino a sei incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale, anche presso enti od organismi vigilati, anche in posizione di fuori ruolo. In sede di prima applicazione del presente regolamento, all'esclusivo fine di consentire il conferimento delle funzioni dirigenziali di livello generale al personale dirigente generale attualmente in servizio nei ruoli del Ministero, i predetti sei incarichi sono conferiti a dirigenti appartenenti al ruolo del Ministero ovvero in servizio presso il Ministero.

3. Ai sensi del medesimo articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001, puo' essere, altresi', conferito ad un dirigente al quale non sia affidata la titolarita' di ufficio dirigenziale di livello generale un incarico di consulenza, studio e ricerca.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

- Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.

400, recante �Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri�, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta

Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, e' il seguente:

�Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei

Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) .

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il

Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.

I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di �regolamento�, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella

Gazzetta Ufficiale.

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.�.

- Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante

�Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello

Stato�, e' pubblicato nel supplemento ordinario alla

Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1997, n. 195.

- Il decreto legislativo 20...

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