DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2003, n. 173 - Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 11, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; Visto l'articolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2002, n. 112; Visto l'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, che prevede la possibilita' di emanare uno o piu' decreti legislativi correttivi o modificativi di decreti legislativi gia' emanati, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 17 gennaio 2003; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 giugno 2003; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica; Emana il seguente decreto legislativo

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni

  1. all'articolo 24

    1) al comma 1

  2. alla lettera a), dopo le parole: ´gestione del debito pubblicoª, sono inserite le seguenti: ´; alla valorizzazione dell'attivo e del patrimonio dello Statoª; prima delle parole ´alla gestione di partecipazioniª e' soppressa la congiunzione ´eª;

    in fine, sono aggiunte le seguenti parole: ´alla monetazione; alla prevenzione delle frodi sui mezzi di pagamento diversi dalla moneta e dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, ferme restando le competenze del Ministero dell'interno in materia;ª; b) alla lettera b), in fine, dopo la parola: ´ordinamentoª, sono aggiunte le seguenti: ´, ivi comprese le funzioni ispettive ed i controlli di regolarita' amministrativa e contabile effettuati, ai sensi della normativa vigente, dagli Uffici centrali del bilancio costituiti presso i Ministeri e dalle ragionerie provinciali dello Stato;ª; c) alla lettera d) sono soppresse le parole: ´patrimonio dello Stato,ª; d) la lettera e) e' sostituita dalla seguente lettera: ´e) amministrazione generale, servizi indivisibili e comuni del Ministero, con particolare riguardo alle attivita' di promozione, coordinamento e sviluppo della qualita' dei processi e dell'organizzazione e alla gestione delle risorse; linee generali e coordinamento delle attivita' concernenti il personale del Ministero; affari generali ed attivita' di gestione del personale del Ministero di carattere comune ed indivisibile; programmazione generale del fabbisogno del Ministero e coordinamento delle attivita' in materia di reclutamento del personale del Ministero; rappresentanza della parte pubblica nei rapporti sindacali all'interno del Ministero; tenuta della banca dati, del ruolo e del sistema informativo del personale del Ministero; tenuta dell'anagrafe degli incarichi del personale del Ministero; servizi del tesoro, incluso il pagamento delle retribuzioni, ed acquisti centralizzati; coordinamento della comunicazione istituzionale del Ministero.ª; 2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: ´1-bis. Le funzioni in materia di organizzazione, programmazione del fabbisogno, reclutamento, formazione e gestione del personale delle singole aree sono svolte nell'ambito delle stesse aree.ª; b) all'articolo 25

    1) alla fine del comma 1 e' aggiunto il seguente periodo: ´Il Servizio consultivo ed ispettivo tributario opera alle dirette dipendenze del Ministro.ª; 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente comma: ´2.

    L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, disciplinata ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto legislativo, svolge le funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze in materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici, ivi comprese quelle riguardanti i relativi tributi, fatta eccezione per le imposte dirette e l'imposta sul valore aggiunto, nonche' in materia di amministrazione, riscossione e contenzioso concernenti le accise sui tabacchi lavorati.ª; c) all'articolo 59, comma 2, le parole: ´stipulano, per ciascun esercizio finanziario, una convenzioneª, sono sostituite dalle seguenti: ´stipulano una convenzione triennale, con adeguamento annuale per ciascun esercizio finanziarioª; d) le parole: ´comitato direttivoª negli articoli dal 64 al 72 sono sostituite dalle seguenti: ´comitato di gestioneª; e) all'articolo 60

    1) il comma 2 e' sostituito dal seguente comma: ´2. Le deliberazioni del comitato di gestione relative agli statuti, ai regolamenti e agli atti di carattere generale, individuati nella convenzione di cui all'articolo 59, che regolano il funzionamento delle agenzie sono trasmesse, per l'approvazione, al Ministro dell'economia e delle finanze. L'approvazione puo' essere negata per ragioni di legittimita' o di merito. Le deliberazioni si intendono approvate ove nei quarantacinque giorni dalla ricezione delle stesse non venga emanato alcun provvedimento ovvero non vengano chiesti chiarimenti o documentazione integrativa; in tale ultima ipotesi il termine per l'approvazione e' interrotto sino a che non pervengono gli elementi richiesti. Per l'approvazione dei bilanci e dei piani pluriennali di investimento si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Per l'Agenzia del demanio le disposizioni di cui ai primi tre periodi del presente comma si applicano con riferimento alle deliberazioni del comitato di gestione relative agli statuti, ai regolamenti ed ai bilanciª; 2) al comma 3 dopo le parole: ´sui risultatiª sono inserite le seguenti: ´e quanto previsto dal comma 2ª; f) all'articolo 61, comma 1, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: ´L'Agenzia del demanio e' ente pubblico economico.ª; g) all'articolo 62

    1) al comma 1 dopo le parole: ´di altre agenzie,ª sono inserite le seguenti: ´amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo,ª; 2) al comma 2, dopo le parole: ´entrate erariali o localiª, sono inserite le seguenti: ´, entrate anche di natura extratributaria,ª; dopo le parole: ´con gli enti impositoriª,

    sono aggiunte le seguenti: ´o con gli enti creditoriª; h) all'articolo 63, comma 1, dopo le parole: ´sui consumi,ª sono inserite le seguenti: ´escluse quelle sui tabacchi lavorati,ª; i) all'articolo 65

    1) al comma 1 e' aggiunto il seguente periodo: ´All'agenzia e' altresi' attribuita la gestione dei beni confiscati.ª; 2) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: ´2-bis. L'Agenzia del demanio e' dotata di un proprio patrimonio, costituito da un fondo di dotazione e dai beni mobili ed immobili strumentali alla sua attivita'. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i beni che costituiscono il patrimonio iniziale.ª; l) all'articolo 66, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: ´L'Agenzia del demanio e' regolata, salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto legislativo, dal codice civile e dalle altre leggi relative alle persone giuridiche private.ª; m) all'articolo 67

    1) al comma 2 le parole: ´cinque anniª, sono sostituite dalle seguenti: ´tre anniª; sono soppresse le parole: ´o pubblicaª; 2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: ´3. Il comitato di gestione e' nominato per la durata di tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Quattro componenti sono scelti fra i dirigenti dei principali settori dell'agenzia designati dal direttore dell'agenzia stessa; due componenti sono scelti tra esperti della materia anche estranei all'amministrazione. I sei componenti del comitato di gestione dell'Agenzia del demanio sono scelti tra esperti della materia anche estranei all'amministrazione.ª; 3) al secondo periodo del comma 4 la parola: ´cinqueª e' sostituita dalla seguente: ´treª; n) all'articolo 73, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: ´Quando vengono trattate questioni riguardanti le materie trattate dalle agenzie fiscali, alle riunioni della struttura di cui al presente comma partecipano, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, i direttori delle agenzie interessate.ª; o) all'articolo 74, comma 4, le parole: ´dell'articolo 58, comma 3, del presente decreto legislativo disciplina, in conformita' con le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioniª sono sostituite dalle seguenti: ´dell'articolo 4 disciplinaª.

    Avvertenza

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Nota al titolo

    - Il testo dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n.

    137 (´Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubbliciª) e' il seguente

    ´Art. 1 (Deleghe di cui all'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e...

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