DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 2009, n. 203 - Regolamento concernente il riordino dell''Unione nazionale ufficiali in congedo d''Italia (UNUCI), a norma dell''articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (10G0005)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, convertito dalla legge 12 febbraio 1928, n. 261, concernente la costituzione dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (UNUCI);

Vista la legge 24 dicembre 1928, n. 3242, sul riordino dell'UNUCI;

Visto il regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1697, convertito dalla legge 17 dicembre 1934, n. 2137, concernente modificazioni alla legge 24 dicembre 1928, n. 3242;

Visto il regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, ed in particolare l'articolo 5, con il quale l'UNUCI e' stata posta alle dipendenze del Ministero della guerra;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 24 aprile 1979, con il quale l'UNUCI e' stata dichiarata non assoggettabile alla procedura di cui all'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1981, n. 735, concernente l'approvazione del nuovo statuto dell'UNUCI;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, concernente il riordino del sistema degli enti pubblici nazionali a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, emanato a norma della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto l'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Considerato che, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa in data 19 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2009, adottato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 del decreto-legge n. 112 del 2008, l'UNUCI e' stato confermato quale ente pubblico;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 marzo 2009;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 7 maggio 2009;

Visto l'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 2009;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, per l'attuazione del programma di Governo e dell'economia e delle finanze;

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1

Natura e finalita' dell'ente

1. L'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, di seguito denominata: «UNUCI», costituita e dotata di personalita' giuridica propria con regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, convertito dalla legge 12 febbraio 1928, n. 261, e' riordinato quale ente di diritto pubblico a base associativa, avente lo scopo di concorrere alla formazione morale e professionale del personale militare di ogni ruolo e grado delle categorie in congedo, nonche' alle connesse attivita' divulgative e informative, per il loro impiego nell'ambito delle forze di completamento delle unita' militari in vita. A tale fine, svolge le seguenti funzioni:

  1. collabora con le competenti autorita' militari, anche su base convenzionale, all'addestramento e alla preparazione fisica e sportiva del citato personale, che abbia prestato adesione al reimpiego in servizio nelle forze di completamento;

  2. mantiene rapporti con organizzazioni internazionali fra ufficiali in congedo per lo svolgimento di programmi addestrativi per il pronto inserimento dei riservisti nelle formazioni militari, e opera in vari contesti internazionali anche con finalita' culturali e promozionali;

  3. promuove i valori di difesa e sicurezza della Patria, la fedelta' alle istituzioni democratiche, rafforzando i vincoli di solidarieta' fra il mondo militare e la societa' civile;

  4. sensibilizza l'opinione pubblica sulle questioni della difesa e della sicurezza nazionale, sul ruolo e l'importanza dei riservisti, sulla cultura della sostenibilita' ambientale e sociale, sugli interventi di difesa e protezione civile;

  5. realizza, nell'ambito delle proprie disponibilita', assistenza morale e materiale nei confronti degli iscritti.

    Avvertenza:

    II testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse:

    - L'art. 87 della Costituzione, tra l'altro, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

    - Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto

    1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta

    Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, e' il seguente:

    2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il

    Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

    .

    - Il regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352

    (Costituzione della «Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia» ed approvazione dello statuto relativo) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 1927, n. 21.

    - La legge 12 febbraio 1928, n. 261 (Conversione in legge del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352

    concernente la costituzione della «Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia») e' pubblicata nella

    Gazzetta Ufficiale 1° marzo 1928, n. 51.

    - La legge 24 dicembre 1928, n. 3242 (Riordinamento dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 1929, n. 34.

    - Il regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1697

    (Modificazioni alla legge 24 dicembre 1928, n. 3242, sul riordinamento dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre

    1934, n. 254.

    - Il regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704

    (Soppressione del Partito nazionale fascista), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1943, n. 180.

    - La legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente), e' pubblicata nella Gazzetta

    Ufficiale 2 aprile 1975, n. 87.

    - Il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo

    1979 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1979, n. 113.

    - L'art. 113 del decreto del Presidente della

    Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta

    Ufficiale 29 agosto 1977, n. 224, concerne disposizioni in materia di trasferimento di funzioni degli pubblici alle regioni e agli enti locali.

    - Il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio

    1981, n. 735 (Approvazione del nuovo Statuto dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1981, n. 341.

    - Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419

    (Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n.

    59), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre

    1999, n. 268.

    - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del...

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