DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 2006, n. 204 - Regolamento di riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regio decreto 3 maggio 1923, n. 1612, concernente il regolamento per l'ordinamento interno del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, come modificata dalla legge 29 novembre 1957, n. 1208, concernente gli organi consultivi in materia di opere pubbliche;

Considerato che la citata legge 18 ottobre 1942, n. 1460, disciplina in particolare la costituzione, la competenza, la composizione e le attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Servizio tecnico centrale;

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 6, concernente la modifica della organizzazione e delle competenze del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visto l'articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Visti gli articoli 9 e 96 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici;

Visto l'articolo 2 del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152, recante modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la struttura organizzativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed in particolare gli articoli 41, 42 e 43, comma 2-septies;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed in particolare l'articolo 12 concernente la dotazione organica del Ministero;

Visto il decreto ministeriale in data 20 giugno 2005, relativo all'individuazione del numero delle unita' dirigenziali di livello non generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, fissato in ventisei unita';

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, ed il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Visto il decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186;

Ritenuto che in base alle riportate disposizioni normative e, in particolare, ai sensi dell'articolo 43, comma 2-septies, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152, si deve procedere con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al riordinamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale organo di consulenza obbligatorio del Governo ed organo di consulenza facoltativo per le regioni e gli altri enti pubblici competenti in materia di lavori pubblici;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 dicembre 2005;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 febbraio 2006;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Acquisito, altresi', il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2006;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1.

Natura

1. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, di seguito denominato: «Consiglio superiore», e' il massimo organo tecnico consultivo dello Stato e svolge attivita' di consulenza facoltativa per le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e per gli altri enti pubblici competenti in materia di lavori pubblici che ne facciano richiesta.

2. Il Consiglio superiore e' dotato di piena autonomia funzionale ed organizzativa che ne assicurano indipendenza di giudizio e di valutazione.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).

Note alle premesse:

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

- Il testo dell'art. 17, comma 4-bis della legge 23

agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente:

Art. 4-bis. - L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei

Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.

29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

.

- Il regio decreto 3 maggio 1923, n. 1612 (Regolamento per l'ordinamento interno del Consiglio superiore dei lavori pubblici) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

4 agosto 1923, n. 183.

- La legge 18 ottobre 1942, n. 1460 (Organi consultivi in materia di opere pubbliche), come modificata dalla legge

29 novembre 1957, n. 1208 (pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale 27 dicembre 1957, n. 319), e' pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 1942, n. 304.

- Il testo dell'art. 6 della legge 11 febbraio 1994, n.

109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 1994, n. 41, supplemento ordinario), e' il seguente:

Art. 6 (Modifica della organizzazione e delle competenze del Consiglio superiore dei lavori pubblici). -

1. E' garantita la piena autonomia funzionale ed organizzativa, nonche' l'indipendenza di giudizio e di valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale massimo organo tecnico consultivo dello Stato.

2. Sostituisce l'art. 8 legge 18 ottobre 1942, n. 1460.

3. Nell'esercizio del potere di organizzazione ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 20 aprile 1952, n.

524, sono altresi' garantiti:

a) l'assolvimento dell'attivita' consultiva richiesta dall'Autorita';

b) l'assolvimento dell'attivita' di consulenza tecnica;

c) la possibilita' di far fronte alle richieste di consulenza avanzate dalle pubbliche amministrazioni.

4. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 1° gennaio 1996 si provvede ad attribuire al Consiglio superiore dei lavori pubblici, su materie identiche o affini a quelle gia' di competenza del Consiglio medesimo, poteri consultivi i quali, con disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati affidati ad altri organi istituiti presso altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

Con il medesimo decreto si provvede ad integrare la rappresentanza delle diverse amministrazioni dello Stato nell'ambito del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonche' ad integrare analogamente la composizione dei comitati tecnici amministrativi. Sono fatte salve le competenze del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai

25 milioni di ECU, nonche' parere sui progetti delle altre pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 25 milioni di ECU, le competenze del

Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche, la cui composizione viene parimenti modificata secondo quanto previsto al comma 4. Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 25 milioni di ECU, presenti elementi di particolare rilevanza e complessita', il provveditore sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore.

5-bis. Le adunanze delle sezioni e dell'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono...

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