Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337. (Suppl. Ordinario n.45)

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1999 - Supplemento Ordinario n. 45

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 28 settembre 1998, n. 337, recante delega al

Governo ad emanare uno o piu' decreti legislativi in materia di riordino della disciplina relativa alla riscossione;

Viste, in particolare, la lettera a) nella parte in cui prevede l'affidamento ai

concessionari della riscossione, mediante ruolo, delle entrate dello stato, degli enti territoriali, degli enti pubblici e previdenziali; nonche' le lettere f), g), h), numeri

da 1) a 6), ed i) del medesimo comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 337 del 1998;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

23 dicembre 1998;

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio

1999;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del

bilancio e della programmazione economica e di grazia e giustizia;

Emana il seguente decreto legislativo

Capo I MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 SETTEMBRE 1973, N. 602

Art. 1.

Partizioni

1. Nel titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,

sono introdotte le seguenti partizioni interne

  1. prima dell'articolo 1: "Capo I - Versamenti diretti"; b) dopo l'articolo 9 e prima dell'articolo 10: "Capo II -Riscossione mediante

    ruoli".

    Art. 2.

    Definizioni

    1. L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e'

    sostituito dal seguente

    "Art. 10 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per

  2. ''concessionario'': il soggetto cui e' affidato in concessione il servizio di

    riscossione o il commissario governativo che gestisce il servizio stesso; b) ''ruolo'': l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall'ufficio ai

    fini della riscossione a mezzo del concessionario.".

    Art. 3.

    Oggetto e specie dei ruoli

    1. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e'

    sostituito dal seguente

    "Art. 11 (Oggetto e specie dei ruoli). - 1. Nei ruoli sono iscritte le imposte, le

    sanzioni e gli interessi.

    2. I ruoli si distinguono in ordinari e straordinari.

    3. I ruoli straordinari sono formati quando vi e' fondato pericolo per la

    riscossione.".

    Art. 4.

    Formazione e contenuto dei ruoli e importo minimo iscrivibile

    1. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e'

    sostituito dai seguenti

    "Art. 12 (Formazione e contenuto dei ruoli). - 1. L'ufficio competente forma ruoli

    distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano. In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio

    fiscale in comuni compresi nell'ambito territoriale cui il ruolo si riferisce.

    2. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del

    bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i dati che il ruolo deve contenere, i tempi e le procedure della sua formazione, nonche' le modalita'

    dell'intervento in tali procedure del consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari.

    3. Nel ruolo deve essere comunque indicato il numero del codice fiscale del contribuente;

    in difetto non puo' farsi luogo all'iscrizione.

    4. Il ruolo e' sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o

    da un suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo.

    Art. 12-bis (Importo minimo iscrivibile a ruolo). - 1. Non si procede ad iscrizione a

    ruolo per somme inferiori a lire ventimila; tale importo puo' essere elevato con il regolamento previsto dall'articolo 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n.

    146.".

    Art. 5.

    Iscrizioni nei ruoli straordinari

    1. Dopo l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

    602, e' inserito il seguente: "Art. 15-bis (Iscrizioni nei ruoli straordinari). - 1. In deroga all'articolo 15, nei

    ruoli straordinari le imposte, gli interessi e le sanzioni sono iscritti per l'intero importo risultante dall'avviso di accertamento, anche se non definitivo.".

    Art. 6.

    Termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo

    1. L'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e'

    sostituito dal seguente

    "Art. 17 (Termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo). - 1. Le somme dovute dai

    contribuenti sono iscritte in ruoli resi esecutivi a pena di decadenza

  3. entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della

    dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attivita' di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29

    settembre 1973, n. 600; b) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della

    dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attivita' di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29

    settembre 1973, n. 600; c) entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto

    definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio.".

    Art. 7.

    Dilazione del pagamento e sospensione della riscossione

    1. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e'

    sostituito dai seguenti

    "Art. 19 (Dilazione del pagamento). - 1. L'ufficio, su richiesta del contribuente,

    puo' concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficolta' dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di

    sessanta rate mensili ovvero la sospensione della riscossione per un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di quarantotto rate

    mensili. Se l'importo iscritto a ruolo e' superiore a cinquanta milioni di lire, il riconoscimento di tali benefici e' subordinato alla prestazione di idonea garanzia

    mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria.

    2. La richiesta, di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima

    dell'inizio della procedura esecutiva.

    3. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate

  4. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto e' immediatamente ed automaticamente

    riscuotibile in unica soluzione; c) il carico non puo' piu' essere rateizzato.

    4. Le rate mensili nelle quali il pagamento e' stato dilazionato ai sensi del comma 1

    scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.

    Art. 19-bis (Sospensione della riscossione per situazioni eccezionali). - 1. Se si

    verificano situazioni eccezionali, a carattere generale o relative ad un'area significativa del territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto

    rapporto con i contribuenti, la riscossione puo' essere sospesa, per non piu' di dodici mesi, con decreto del Ministero delle finanze.".

    Art. 8.

    Interessi per ritardata iscrizione a ruolo

    1. L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e'

    sostituito dal seguente

    "Art. 20 (Interessi per ritardata iscrizione a ruolo). - Sulle imposte o sulle

    maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od all'accertamento d'ufficio si applicano, a partire dalla scadenza del

    termine di presentazione della dichiarazione e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del

    cinque per cento annuo".

    Art. 9.

    Interessi per dilazione di pagamento

    1. All'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,

    sono apportate le seguenti modificazioni

  5. la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Interessi per dilazione del

    pagamento"; b) il primo comma e' sostituito dal seguente: "Sulle somme il cui pagamento e' stato

    rateizzato o sospeso ai sensi dell'articolo 19, comma 1, si applicano gli interessi al tasso del sei per cento annuo.".

    Art. 10.

    Consegna del ruolo al concessionario

    1. L'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e'

    sostituito dal seguente

    "Art. 24 (Consegna del ruolo al concessionario). - 1. L'ufficio consegna il ruolo al

    concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce secondo le modalita' indicate con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro

    del bilancio e della programmazione economica.

    2. Con lo stesso o con separato decreto sono individuati i compiti che possono essere

    affidati al consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari relativamente alla consegna dei ruoli e le ipotesi nelle quali l'affidamento dei ruoli ai concessionari

    avviene esclusivamente con modalita' telematiche.".

    Art. 11.

    Cartella di pagamento

    1. L'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e'

    sostituito dal seguente

    "Art. 25 (Cartella di pagamento). - 1. Il concessionario notifica la cartella di

    pagamento, entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede.

    2. La cartella di pagamento, redatta in conformita' al modello approvato con decreto del

    Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con

    l'avvertimento che, in mancanza, si procedera' ad esecuzione forzata.

    3. Ai fini della scadenza del termine di pagamento il sabato e' considerato giorno

    festivo.".

    Art. 12.

    Notificazione della cartella di pagamento

    1. Il primo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29

    settembre 1973, n. 602, e' sostituito dal seguente

    "La cartella e' notificata dagli ufficiali della...

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