LEGGE 8 luglio 2003, n. 172 - Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge

ART. 1.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50).

1. Alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni

  1. l'articolo 1 e' sostituito dal seguente

    "ART. 1. - 1. Le disposizioni della presente legge si applicano alla navigazione da diporto nelle acque marittime e in quelle interne.

    2. E' navigazione da diporto quella effettuata a scopi sportivi o ricreativi dai quali esuli il fine di lucro.

    3. Ai fini della presente legge le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate

  2. "unita' da diporto": ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto; b) "nave da diporto": ogni unita' con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati; c) "imbarcazione da diporto": ogni unita' con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati; d) "natante da diporto": le unita' individuate ai sensi dell'articolo 13 della presente legge.

    4. Le unita' da diporto possono essere utilizzate mediante contratti di locazione e di noleggio e per l'insegnamento della navigazione da diporto, nonche' come unita' appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.

    5. Ai fini della presente legge, per potenza del motore si intende la potenza massima di esercizio, come definita dalla norma armonizzata adottata con decreto del Ministro delle attivita' produttive ai sensi dell'allegato II, punto 4, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni.

    6. Per ogni singolo motore il costruttore, ovvero il suo legale rappresentante o rivenditore autorizzato stabilito nell'Unione europea, rilascia la dichiarazione di potenza su modulo conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti"; b) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente

    "ART. 5. - 1. Le imbarcazioni da diporto sono iscritte in registri tenuti dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, nonche' dagli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici autorizzati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le navi da diporto sono iscritte in registri tenuti dalle capitanerie di porto. Il modello dei registri e' approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I registri delle imbarcazioni da diporto tenuti dagli uffici marittimi minori sono accentrati presso la sede delle capitanerie di porto o degli uffici circondariali marittimi da cui dipendono.

    2. Con proprio decreto, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti designa, in base alle esigenze del territorio su cui operano e alla distanza dagli uffici marittimi detentori dei registri di iscrizione, gli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici autorizzati a tenere i registri di iscrizione delle unita' da diporto.

    3. Prima di mettere in servizio una unita' da diporto, l'acquirente deve chiedere l'assegnazione del numero di immatricolazione presentando domanda ad uno degli uffici detentori dei registri di cui al comma 1. Alla domanda deve essere allegata

  3. copia della fattura attestante l'assolvimento dei pertinenti adempimenti fiscali e degli eventuali adempimenti doganali e contenente le generalita', l'indirizzo e il codice fiscale dell'interessato, nonche' la descrizione tecnica dell'unita' stessa; b) dichiarazione di conformita'; c) dichiarazione di potenza del motore o dei motori entrobordo di propulsione installati a bordo; d) dichiarazione di assunzione di responsabilita' da parte dell'intestatario della fattura per tutti gli eventi derivanti dall'esercizio dell'unita' stessa fino alla data della presentazione del titolo di proprieta' di cui al comma 4.

    4. L'assegnazione del numero di immatricolazione determina l'iscrizione dell'unita' condizionata alla successiva presentazione del titolo di proprieta' da effettuare a cura dell'intestatario della fattura entro e non oltre sei mesi dalla data dell'assegnazione stessa. Contestualmente all'iscrizione sono rilasciati una licenza provvisoria di navigazione e il certificato di sicurezza.

    5. Decorsi sei mesi dall'assegnazione del numero di immatricolazione senza che sia stato presentato il titolo di proprieta', l'iscrizione si ha per non avvenuta, la licenza provvisoria e il certificato di sicurezza devono essere restituiti all'ufficio che li ha rilasciati e il proprietario dell'unita' deve presentare domanda di iscrizione allegando il titolo di proprieta' e la documentazione prevista dalle lettere b) e c) del comma 3.

    6. Per trasferire ad altro ufficio l'iscrizione di una unita' da diporto e le eventuali trascrizioni a suo carico, l'avente diritto, o un suo legale rappresentante, deve presentare domanda all'ufficio di iscrizione.

    7. L'avente diritto che intende alienare o trasferire all'estero la propria unita' da diporto deve chiedere l'autorizzazione alla dismissione di bandiera.

    8. L'avente diritto puo' chiedere la cancellazione della propria unita' dal registro di iscrizione di cui al comma 1 nei seguenti casi

  4. per perdita effettiva o presunta; b) per demolizione; c) per trasferimento o vendita all'estero; d) per passaggio dalla categoria delle imbarcazioni a quella dei natanti"; c) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente

    "ART. 7. - 1. Gli stranieri e le societa' estere che intendano iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unita' da diporto di loro proprieta' nel registro di cui all'articolo 5, se non hanno domicilio in Italia, devono eleggerlo presso l'autorita' consolare dello Stato al quale appartengono nei modi e nelle forme previsti dalla legislazione dello Stato stesso o presso un proprio rappresentante, che abbia domicilio in Italia, al quale le autorita' marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unita' iscritta.

    2. L'elezione di domicilio effettuata ai sensi del comma 1 non costituisce stabile organizzazione in Italia della societa' estera e, se nei confronti di agenzia marittima, non comporta nomina a raccomandatario marittimo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1977, n. 135.

    3. Il rappresentante scelto ai sensi del comma 1, qualora straniero, deve essere regolarmente soggiornante in Italia.

    4. I cittadini italiani residenti all'estero che intendono iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unita' da diporto di loro proprieta' nel registro di cui all'articolo 5 devono nominare un proprio rappresentante, che abbia domicilio in Italia, al quale le autorita' marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unita' iscritta"; d) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente

    "ART. 8. - 1. Alle navi da diporto, gli uffici che detengono i registri di iscrizione di cui all'articolo 5, all'atto dell'iscrizione, rilasciano la licenza di navigazione di cui all'articolo 9, che ne autorizza la navigazione in acque marittime e interne senza alcun limite, nonche' il certificato di sicurezza di cui all'articolo 12, che ne attesta lo stato di navigabilita'.

    2. Alle imbarcazioni da diporto, gli uffici che detengono i registri di iscrizione di cui all'articolo 5, all'atto dell'iscrizione, rilasciano la licenza di navigazione di cui all'articolo 9, che le autorizza al tipo di navigazione consentito dalle caratteristiche di costruzione rilevate dalla dichiarazione di conformita' rilasciata dal costruttore o da un suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione europea, nonche' il certificato di sicurezza di cui all'articolo 12, che ne attesta lo stato di navigabilita'.

    3. I documenti di navigazione rilasciati dagli uffici marittimi sono riconosciuti validi anche per le acque interne; quelli rilasciati dagli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici sono riconosciuti validi anche per le acque marittime.

    4. Le specie di navigazione previste per le unita' da diporto di cui al comma 2 sono

  5. per le unita' senza marcatura CE

    1) senza alcun limite nelle acque marittime e in quelle interne; 2) fino a sei miglia dalla costa nelle acque marittime; b) per le unita' con marcatura CE

    1) senza alcun limite, per la categoria di progettazione A di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n.

    436, e successive modificazioni; 2) con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a 4 metri (mare agitato), per la categoria di progettazione B di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n.

    436, e successive modificazioni; 3) con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a 2 metri (mare molto mosso), per la categoria di progettazione C di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni; 4) per la navigazione in acque protette, con vento fino a forza 4 e onde di altezza significativa fino a 0,50 metri, per la categoria di progettazione D di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni"; e) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente

    "ART. 9. - 1. Le licenze di navigazione sono redatte su moduli conformi ai modelli approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con allegato il certificato di sicurezza di cui all'articolo 12.

    2. Sulla licenza di navigazione, oltre ai dati previsti dall'articolo 33 e alle annotazioni per le attivita' di locazione, di noleggio e insegnamento della navigazione da diporto, sono riportati il numero e la sigla di iscrizione, il tipo e le caratteristiche principali dell'unita', il nome del proprietario, il nome dell'unita', se richiesto, l'ufficio di iscrizione e il tipo di...

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