LEGGE REGIONALE 4 maggio 2012, n. 10 - Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a societa' di capitali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 9 maggio 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' 1. La presente legge provvede al riordino e alla riforma della legislazione regionale in materia di partecipazione della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia a societa' di capitali in attuazione dei principi di cui all'art. 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.

223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 248/2006, e dei principi di cui all'art. 3, commi da 27 a 32-ter, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008).

  1. La disciplina contenuta nella presente legge e' finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi:

    1. definire e rendere omogenee le modalita' e le procedure di costituzione di nuove societa' e di partecipazione a societa' esistenti;

    2. definire le competenze degli organi della Regione riguardo la partecipazione, anche in fase di costituzione, a societa';

    3. individuare il sistema di governo sulle societa' a partecipazione regionale;

    4. semplificare e ridurre la legislazione regionale in materia di societa' partecipate.

    Art. 2

    Principi 1. La partecipazione della Regione a societa' avviene, anche nella fase costitutiva, in coerenza con gli obiettivi delle politiche regionali stabiliti negli atti di programmazione generale di settore ed e' finalizzata al perseguimento di interessi di rilievo regionale.

  2. E' ammessa la costituzione o la partecipazione in societa' che concorrano, nel quadro di una politica di programmazione regionale, a promuovere lo sviluppo economico e la protezione sociale della Regione ovvero in societa' che producono servizi di interesse generale.

  3. La Regione non puo' costituire, assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in societa' aventi per oggetto produzione di beni o di servizi non strettamente necessari per perseguire le proprie finalita' istituzionali.

    Art. 3

    Sistema di governo 1. La Regione esercita il governo sulle societa' dalla stessa partecipate attraverso le proprie articolazioni, secondo le diverse competenze. La Regione esercita il governo sulle societa' indirettamente partecipate attraverso le societa' controllate.

  4. Fermo restando quanto disposto dalla legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 (Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici), il potere di nomina ovvero di designazione dei rappresentanti regionali negli organi societari, avente carattere fiduciario, e' di competenza del Presidente della Regione che lo esercita previa istruttoria sul possesso dei requisiti richiesti a cura degli uffici competenti.

  5. Nelle societa' partecipate in misura totalitaria dalla Regione, il potere di nomina ovvero di designazione dei rappresentanti regionali negli organi societari di controllo e' di competenza del Consiglio regionale, che lo esercita previa istruttoria sul possesso dei requisiti richiesti a cura degli uffici competenti.

  6. La Regione, nell'esercizio della propria qualita' di socio, esprime tramite apposite deliberazioni della Giunta regionale, gli indirizzi strategici delle singole societa'.

  7. Fermo restando quanto disposto dall'art. 67 (Accesso dei consiglieri regionali) della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), al fine di salvaguardare i processi di formazione, di determinazione e di attuazione degli obiettivi programmatici della Regione e delle societa' partecipate e, in particolare, di evitare la conoscenza, da parte di potenziali concorrenti, del patrimonio di conoscenze e dei programmi di sviluppo delle societa' interessate che possa recare agli stessi un indebito vantaggio commerciale, gli indirizzi di cui al comma 4 possono essere, previa deliberazione della Giunta regionale, motivatamente sottratti alla pubblicazione sul sito istituzionale e alla diffusione finche' sussistono le suddette esigenze, al fine di evitare che la loro divulgazione possa arrecare, direttamente o indirettamente, alla Regione o a una societa' dalla stessa partecipata, un pregiudizio, patrimoniale o non patrimoniale, ai rispettivi interessi economici, finanziari, industriali o commerciali.

  8. Al fine di garantire un costante controllo sull'andamento delle societa' partecipate dalla Regione, le societa' medesime trasmettono, almeno semestralmente, una relazione illustrativa della gestione del periodo contenente, altresi', dati di gestione e indicatori chiave economico-finanziari, oltre a eventuali dati e informazioni specifici, individuati con riferimento e in armonia con gli obiettivi strategici della Regione e con le peculiari caratteristiche delle diverse attivita' svolte dalle stesse societa'.

    La documentazione di cui al precedente periodo e' trasmessa contestualmente dalle medesime societa' anche alle competenti Commissioni consiliari che, ove richiesto, possono richiedere di riferire in merito.

    Art. 4

    Costituzione e partecipazione 1. La costituzione di nuove societa', l'assunzione di nuove partecipazioni in societa' esistenti, la partecipazione ad aumenti di capitale sociale da parte della Regione, la trasformazione, la fusione, la scissione e i trasferimenti di azienda o di rami di azienda di societa' sono previsti con legge regionale nel rispetto dei principi dell'art. 2. La legge regionale stabilisce l'entita' iniziale della partecipazione ed eventualmente particolari condizioni e modalita' della partecipazione ed e' attuata con deliberazione della Giunta regionale.

  9. La Giunta regionale approva lo schema dello statuto delle societa' di nuova costituzione e delle societa' alle quali la Regione partecipa e autorizza gli atti necessari al perfezionamento della costituzione della societa' o delle nuove partecipazioni.

    Art. 5

    Dismissione delle partecipazioni 1. La dismissione, totale o parziale, da parte della Regione della partecipazione a societa' e il loro scioglimento volontario sono previsti con legge regionale.

  10. Ai fini dello svolgimento delle procedure relative alle dismissioni la Regione puo' ricorrere a soggetti pubblici o privati aventi idonea competenza. Modalita' e limiti per l'individuazione dei soggetti e per lo svolgimento delle procedure sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. Nei confronti dei soggetti pubblici il rapporto di avvalimento e' regolato con convenzione.

    Art. 6

    Scelta dei soci 1. La scelta dei soci privati nelle societa' per la fornitura di beni e servizi e per la realizzazione o gestione di opere pubbliche, alle quali partecipa la Regione, avviene mediante procedure di evidenza pubblica.

    Art. 7

    Esercizio delle prerogative di socio nelle societa' 1. La Regione partecipa all'assemblea dei soci nelle societa' tramite il Presidente della Regione o persona da lui delegata, scelta preferibilmente tra i componenti della Giunta regionale.

    Art. 8

    Componenti degli organi societari 1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica la definizione del numero dei componenti degli organi societari delle societa' controllate dalla Regione in via diretta e' fissato in coerenza con la complessita' gestionale dell'attivita'. La Giunta regionale, a tal fine, elabora un indice variabile di complessita' gestionale, attraverso l'elaborazione di parametri rappresentativi delle grandezze economiche e organizzative dell'impresa. La relativa deliberazione e' sottoposta al parere della Commissione consiliare competente.

  11. Nelle societa' controllate dalla Regione i soci pubblici non possono, complessivamente, nominare negli organi di amministrazione un numero di componenti superiore a cinque e negli organi di controllo un numero di componenti superiore a tre effettivi e due supplenti. In relazione alla complessita' gestionale dell'attivita' puo' essere previsto l'amministratore unico.

  12. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle societa' controllate dalla Regione in via indiretta attraverso le societa' direttamente controllate.

  13. Nelle societa' non controllate dalla Regione, quest'ultima, nella sua qualita' di socio, si adopera per l'attuazione dei principi espressi nei commi 1 e 2, ove compatibili.

    Art. 9

    Compensi degli organi societari 1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, la Giunta regionale elabora un indice variabile di complessita' gestionale, attraverso l'elaborazione di parametri rappresentativi delle grandezze economiche e organizzative dell'impresa per la determinazione dei compensi degli amministratori delle societa' controllate dalla Regione in via diretta, in funzione del loro contenimento e della loro adeguatezza.

  14. La retribuzione dei componenti il consiglio di amministrazione delle societa' di cui al comma 1 non investiti di particolari cariche consiste esclusivamente nella remunerazione dell'attivita' di partecipazione ai lavori dell'organo collegiale e si traduce nel riconoscimento di gettoni di presenza.

  15. La misura massima dei compensi viene determinata dalla Giunta regionale tenuto conto delle specifiche caratteristiche delle societa' e, in particolare, delle conoscenze, delle capacita', dell'autonomia e della responsabilita' dei risultati che vengono richieste per l'assolvimento degli incarichi di amministrazione, ed e' adottata con deliberazione degli organi societari competenti.

  16. I compensi di cui al comma 3 non possono essere comunque superiori all'80 per cento della retribuzione spettante ai direttori generali delle Aziende sanitarie regionali di fascia A.

  17. I fringe benefit riconosciuti agli amministratori investiti di particolari incarichi delle societa' di cui al comma 1 non possono superare il 10 per cento del trattamento retributivo lordo annuo. La stessa disposizione si applica ai direttori generali delle societa'...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT