DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 2009, n. 8 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 115, concernente il riordino della Commissione per le pari opportunita'' tra uomo e donna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 115, recante regolamento per il riordino della Commissione per le pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Ritenuta la necessita' di modificare il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2007;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2008;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 24 novembre 2008;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le pari opportunita', di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per l'attuazione del programma di Governo;

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 115

  1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. al comma 2, lettera c), le parole: «e sociali» sono sostituite dalle seguenti: «, sociali e imprenditoriali»;

    2. il comma 3 e' sostituito dal seguente:

      3. Il Vice Presidente, nominato ai sensi dell'articolo 4, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di temporaneo impedimento o su delega dello stesso.

      ;

    3. al comma 5, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Alle riunioni della Commissione partecipa, senza diritto di voto, il Capo Dipartimento per le pari opportunita'.»;

    4. al comma 5, dopo l'ultimo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «Alle riunioni della Commissione puo' essere invitata la consigliera o il consigliere nazionale di parita' quando si discuta di questioni che coinvolgono materie di loro competenza.».

      Nota all'art. 1:

      Avvertenza:

      Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle...

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