DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 Maggio 2007, n. 114 - Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Capo I
Riordino degli organismi operanti presso l'area
Economia del Ministero dell'economia e delle finanze

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, e successive modificazioni, recante le attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonche' disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94;

Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, e successive modificazioni, recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94;

Visti gli articoli 23 e seguenti del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visti, in particolare, i commi 1 e 2 del citato articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006, che prevedono, rispettivamente, la riduzione del trenta per cento, rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005, della spesa sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, ed il riordino di tali organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture;

Ritenuta la necessita' di procedere alla ricognizione ed al riordino degli organi collegiali e degli altri organismi di perdurante utilita' per i fini istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 aprile 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2007;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'attuazione del programma di Governo, con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1. Commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio

1. La Commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio, istituita dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, svolge attivita' istruttoria e di consulenza obbligatoria per l'adozione dei decreti di determinazione ed irrogazione delle sanzioni per violazione delle norme:

  1. in materia valutaria di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 148 del 1988;

  2. in materia di prevenzione dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;

  3. in materia di misure restrittive per contrastare l'attivita' di Stati, individui o organizzazioni che minacciano la pace e la sicurezza internazionale di cui al decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278, al decreto-legge 6 giugno 1992, n. 305, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 355, al decreto-legge 15 maggio 1993, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1993, n. 230, e al decreto-legge 7 aprile 1995, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1995, n. 222;

  4. in materia di rilevazione, a fini fiscali, di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ed al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125;

  5. in materia di disciplina del mercato dell'oro, di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7;

  6. in materia di sistema statistico nazionale, di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

  7. nelle altre materie previste da legge o da regolamento.

    2. La Commissione di cui al comma 1 e' composta da cinque membri, nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del commercio internazionale e della giustizia, tra esperti dotati di una specifica e comprovata specializzazione professionale in materia di infrazioni valutarie ed antiriciclaggio. Il presidente fissa l'ordine del giorno dei lavori, il calendario delle sedute, nel numero massimo di ottanta l'anno, e designa i relatori per la trattazione dei singoli affari.

    3. La Commissione delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed a maggioranza dei voti dei membri presenti. In caso di parita', prevale il voto del presidente. La Commissione da' il suo parere motivato sulle infrazioni, formulando le proposte sulla tipologia e sulla misura delle sanzioni che ritiene applicabili. La Commissione ha facolta' di richiedere alle Autorita' di vigilanza di settore, alle Autorita' competenti ed alla Guardia di finanza di integrare gli accertamenti compiuti.

    4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, stabilisce l'emolumento spettante ai componenti della Commissione, nel rispetto dei limiti di spesa fissati dal successivo articolo 8.

    5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, udito il parere della Commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio, determina con decreto motivato la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, precisandone modalita' e termini secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

    6. I commi 1 e 2 dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, sono abrogati.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alla premessa:

    - L'art. 87 della Costituzione, quinto comma, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

    - Il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge

    23 agosto 1988, n. 400 recante �Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei

    Ministri�, e' il seguente:

    �2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il

    Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.�.

    - Il decreto del Presidente della Repubblica

    20 febbraio 1998, n. 38: �Regolamento recante le attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonche' disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n.

    94.�.

    - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile

    1998, n. 154: �Regolamento recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei Dipartimenti del

    Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'art. 7, comma 3, della legge

    3 aprile 1997, n. 94�, e' stato pubblicato nella Gazzetta

    Ufficiale 21 maggio 1998, n. 116.

    - Gli articoli 23 e seguenti del decreto legislativo

    30 luglio 1999, n. 300: �Riforma dell'organizzazione del

    Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.

    59�, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto

    1999, n. 203, supplemento ordinario, fanno parte del

    �Titolo IV - I Ministeri - Capo V - Il Ministero dell'economia e delle finanze�.

    - Il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173:

    �Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137�, e' stato pubblicato nella

    Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2003, n. 161.

    - Il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio

    2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge

    4 agosto 2006, n. 248 recante �Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale�, e' il seguente:

    �Art. 29 (Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi). - 1. Fermo restando il divieto previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 28 dicembre

    2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque...

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