DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 Maggio 2007, n. 78 - Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dello sviluppo economico, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare il comma 7, che esclude dal suo ambito di applicazione oggettivo gli organi di direzione, amministrazione e controllo;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2006;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'Adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 24 aprile 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2007;

Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1.

Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie

1. E' istituita, presso la Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie, la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie, di seguito denominata: "CIRM", nella quale sono accorpati il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, di cui all'articolo 41 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e successive modificazioni, la Commissione in materia di royalties sulla produzione di idrocarburi, di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, la Commissione consultiva di cui all'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, nonche' la Commissione interdisciplinare consultiva per la ricerca mineraria di base, di cui alla legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni.

2. Alla CIRM sono attribuiti i compiti consultivi per la ricerca mineraria di base, nonche' l'espressione dei pareri e lo svolgimento delle valutazioni tecniche per l'attuazione dell'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e quelli previsti:

  1. dagli articoli 81 e 82 e dall'articolo 83, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886;

  2. dall'articolo 42 della legge 11 gennaio 1957, n. 6;

  3. dalle norme che fanno rinvio agli organismi accorpati.

    3. La CIRM e' composta dal direttore generale per l'energia e le risorse minerarie, con funzioni di presidente, dal direttore dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi, di seguito denominato UNMI, con funzioni di vicepresidente, da un avvocato dello Stato, da tre dirigenti della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie, componenti anche di ciascuna sezione della Commissione, nonche' dai componenti nominati per le singole sezioni ai sensi, rispettivamente, dei commi 5, 6 e 7.

    4. La CIRM e' articolata nelle seguenti tre sezioni, specializzate secondo le aree di riferimento degli organismi accorpati:

  4. Sezione con compiti relativi alle attivita' di ricerca e coltivazione di risorse minerarie;

  5. Sezione con compiti relativi alla sicurezza delle attivita' di ricerca e coltivazione;

  6. Sezione con compiti relativi alla determinazione e versamento delle aliquote di prodotto della coltivazione.

    5. La Sezione di cui alla lettera a) del comma 4 e' composta da:

  7. un funzionario dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, esperto nelle materie di ricerca e coltivazione di risorse minerarie;

  8. un dirigente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la salvaguardia ambientale;

  9. quattro professori universitari, in materia di geologia, in materia di geofisica applicata al settore minerario, in materia attinente alla coltivazione di idrocarburi e in materia attinente allo stoccaggio di idrocarburi, designati dal Ministero dell'universita' e della ricerca.

    6. La Sezione di cui alla lettera b) del comma 4 e' composta da:

  10. un dirigente del Ministero dei trasporti, con competenze relative alla sicurezza delle attivita' in mare;

  11. un dirigente di ciascuna Sezione UNMI;

  12. due funzionari del Ministero dell'interno, di cui uno della Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica e uno del Dipartimento della pubblica sicurezza;

  13. un ufficiale superiore del Ministero della difesa - Marina;

  14. un rappresentante dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro;

  15. un professore universitario in materia di costruzioni navali, designato dal Ministero dell'universita' e della ricerca;

  16. il direttore del Servizio per la sicurezza mineraria della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie;

  17. due rappresentanti delle regioni, esperti in materia di sicurezza delle attivita' di ricerca e coltivazione, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

  18. un rappresentante del Registro italiano navale.

    7. La Sezione di cui alla lettera c) del comma 4 e' composta da:

  19. un dirigente di ciascuna Sezione UNMI;

  20. un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze esperto in materia di determinazione e versamento delle aliquote di prodotto della coltivazione;

  21. un esperto in materia di economia delle fonti energetiche.

    8. Alle riunioni della CIRM partecipano di volta in volta i rappresentanti della regione interessata, con spese a carico della stessa regione.

    9. Il Direttore generale per l'energia e le risorse minerarie puo', per singole tematiche, chiamare a far parte della CIRM anche esperti in specifiche discipline, in numero non superiore a due, nei limiti delle risorse disponibili a seguito dell'applicazione dell'articolo 9.

    10. La CIRM e' costituita entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento con decreto del Ministro dello sviluppo economico, con il quale vengono altresi' definite le modalita' di funzionamento e di organizzazione dei lavori, nonche' i servizi di supporto della CIRM, articolata in sezioni specializzate secondo le aree di riferimento degli organismi accorpati.

    11. I compensi dei componenti sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

    12. Sono abrogati:

  22. l'articolo 41 della legge 11 gennaio 1957, n. 6;

  23. i commi da 1 a 4 dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886.

    13. Al comma 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, le parole da: ", sentita una Commissione di durata biennale" a: "- un funzionario dell'UNMIG con funzioni di segretario" sono soppresse.

    Avvertenza:

    Le note qui pubblicate sono state redatte dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note al titolo:

    - Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4

    luglio 2006, n. 223, concernente �Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale�, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2006, n. 153:

    �Art. 29 (Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi). - 1. Fermo restando il divieto previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 28 dicembre

    2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, e' ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a quella prevista dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

    2. Per realizzare le finalita' di contenimento delle spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al riordino degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono conto dei seguenti criteri:

  24. eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;

  25. razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;

  26. limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi;

  27. diminuzione del numero dei componenti degli organismi;

  28. riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi;

    e-bis) indicazione di un termine di...

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