DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 Maggio 2007, n. 89 - Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visti gli articoli da 190 a 195 della legge 22 aprile 1941, n. 633;

Visto l'articolo 1, commi da 59 a 70, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

Visto l'articolo 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti gli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 2 e 3;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, e successive modificazioni;

Visti gli articoli da 52 a 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto l'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visti gli articoli 8, 13 e 17 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, recante disposizioni per la riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali in data 27 settembre 2004, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'8 ottobre 2004, recante, tra l'altro, disposizioni per la composizione e le modalita' di organizzazione e di funzionamento della commissione per la cinematografia e relative sottocommissioni e sezioni e della giuria per i premi di qualita';

Visto l'articolo 2 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109;

Visto l'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visto l'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2006;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, in via interlocutoria, nell'adunanza del 5 febbraio 2007 ed in via definitiva nell'adunanza del 16 aprile 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 maggio 2007;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro per l'attuazione del programma di Governo;

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1.

Consulta per lo spettacolo

1. Il Comitato per i problemi dello spettacolo gia' istituito dall'articolo 1, comma 67, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e successive modificazioni, acquisisce la denominazione di Consulta per lo spettacolo. La Consulta svolge funzioni di consulenza e verifica in ordine alla elaborazione ed attuazione delle politiche di settore ed in particolare con riferimento alla predisposizione di indirizzi e di criteri generali relativi alla destinazione delle risorse statali per il sostegno alle attivita' dello spettacolo.

2. La Consulta e' divisa in cinque sezioni rispettivamente competenti per la musica, la danza, la prosa, il cinema, le attivita' circensi e lo spettacolo viaggiante.

3. La Consulta e' nominata con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, che la presiede, ed e' composta da non piu' di sette componenti per ciascuna sezione. Il Ministro puo' delegare alla presidenza un Sottosegretario di Stato.

4. Ai lavori della Consulta partecipano i titolari degli uffici dirigenziali di prima fascia del Ministero competenti nel settore dello spettacolo. Possono partecipare ai lavori il Capo di gabinetto ed il Capo dell'ufficio legislativo del Ministero medesimo. La partecipazione ai lavori di tutti i predetti soggetti avviene alla sola attivita' istruttoria, a titolo di supporto tecnico, senza diritto di voto e senza diritto a compenso ne' a trattamenti di missione o gettoni di presenza.

5. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali sono stabiliti il numero dei componenti di ciascuna sezione, le modalita' di convocazione e funzionamento, nonche' le modalita' di designazione dei componenti da parte dei sindacati, delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative e da parte della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87 della Costituzione della Repubblica italiana conferisce, tra l'altro, al Presidente della

Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

- Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto

1988, n. 400, recante �Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri�, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta

Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, e' il seguente:

�2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il

Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.�.

- Il testo degli articoli da 190 a 195 della legge

22 aprile 1941, n. 633, recante �Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio�, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1941, n. 166, e' il seguente:

�Art. 190. E' istituito presso il Ministero della cultura popolare un comitato consultivo permanente per il diritto di autore.

Il comitato provvede allo studio delle materie attinenti al diritto di autore o ad esso connesse e da' pareri sulle questioni relative quando ne sia richiesto dal

Ministro per la cultura popolare o quando sia prescritto da speciali disposizioni.

Il comitato esperisce il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 71-quinquies, comma 4.�.

�Art. 191. Il comitato e' composto:

  1. di un presidente designato dal Ministro per la cultura popolare;

  2. dei vice presidenti delle corporazioni delle professioni e delle arti, dello spettacolo e della carta e stampa;

  3. di un rappresentante del p.n.f.;

  4. di un rappresentante dei Ministeri degli affari esteri, dell'Africa italiana, di grazia e giustizia, delle finanze, delle corporazioni, e di due rappresentanti del

    Ministero della educazione nazionale;

  5. dei direttori generali per il teatro, per la cinematografia, per la stampa italiana, dell'ispettore per la radiodiffusione e la televisione del Ministero della cultura popolare e, del capo dell'ufficio della proprieta' letteraria scientifica ed artistica;

  6. dei presidenti delle confederazioni dei professionisti ed artisti e degli industriali, e di tre rappresentanti per ciascuna delle confederazioni suddette particolarmente competenti in materia di diritto di autore, nonche' di un rappresentante della confederazione dei lavoratori dell'industria, designato dalla federazione nazionale dei lavoratori dello spettacolo;

  7. del presidente della Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE);

  8. di tre esperti in materia di diritto di autore designati dal Ministro per la cultura popolare.

    I membri del comitato sono nominati con decreto del

    Ministro per la cultura popolare e durano in carica un quadriennio.�.

    �Art. 192. Il comitato si riunisce in sessione ordinaria ogni anno alla data stabilita dal Ministro per la cultura popolare ed in via straordinaria tutte le volte che ne sara' richiesto dal Ministro stesso.�.

    �Art. 193. Il comitato puo' essere convocato:

  9. in adunanza generale;

  10. in commissioni speciali.

    Partecipano all'adunanza generale tutti i membri del comitato. Le commissioni speciali sono costituite per lo studio di determinate questioni, di volta in volta, con provvedimento del presidente ovvero per l'effettuazione del tentativo di conciliazione di cui all'art. 71-quinquies, comma 4. In tale caso la commissione speciale e' composta da tre membri, scelti tra gli esperti in materia di diritto d'autore di cui all'art. 191, primo comma, lettera h), ed i rappresentanti dei Ministeri. Il presidente della commissione e' comunque scelto tra i rappresentanti dei

    Ministeri.

    Il Ministro per la cultura popolare, su proposta del presidente del comitato, puo' invitare alle riunioni anche persone estranee al comitato, particolarmente competenti nelle questioni da esaminare, senza diritto a voto.

    �Art. 194. La segreteria e' affidata al capo dell'ufficio della proprieta' letteraria, scientifica e artistica presso il Ministero della cultura popolare.

    194-bis. 1. La richiesta di conciliazione di cui all'art. 71-quinquies, comma 4, sottoscritta dall'associazione o dall'ente proponente, e' consegnata al comitato di cui all'art. 190 o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, il...

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