DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 Maggio 2007, n. 88 - Regolamento di riordino degli organismi esistenti presso l'Amministrazione della difesa alla data del 4 luglio 2006, emanato ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che prevede, al comma 1, una riduzione del 30% della spesa complessiva rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005 dalle amministrazioni pubbliche, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati operanti alla data del 4 luglio 2006 e, al comma 2, l'emanazione di regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per riordinare detti organismi quando siano previsti e disciplinati da legge o regolamento;

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, e successive modificazioni, concernente attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, e successive modificazioni, recante il regolamento di attuazione dell'articolo 10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25;

Visto il regio decreto 30 marzo 1933, n. 422, e successive modificazioni, recante organizzazione della funzione consultiva in materia di concessione e di perdita delle decorazioni al valor militare, e in particolare l'articolo 1, istitutivo della Commissione consultiva militare unica per la concessione e la perdita di decorazioni al valor militare;

Vista la legge 26 luglio 1974, n. 330, recante l'istituzione di ricompense al valore e al merito dell'Esercito, e in particolare l'articolo 6, istitutivo della Commissione consultiva per la concessione delle ricompense al valore o al merito dell'Esercito;

Visto il regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, e successive modificazioni, recante disposizioni sulla concessione di ricompense al valor di Marina, e in particolare l'articolo 13, istitutivo della Commissione consultiva per la concessione delle ricompense al valore o al merito di Marina;

Vista la legge 11 maggio 1966, n. 367, recante l'istituzione della medaglia al merito aeronautico e soppressione della medaglia commemorativa di imprese aeronautiche, e in particolare l'articolo 4, istitutivo della Commissione consultiva per il conferimento della medaglia al merito aeronautico;

Visto il decreto del Ministro della difesa 8 ottobre 2001, n. 412, e successive modificazioni, concernente il regolamento recante disposizioni in materia di ricompense al valore e al merito dell'Arma dei carabinieri, e in particolare l'articolo 6, istitutivo della Commissione consultiva per il conferimento delle ricompense al valore e al merito dell'Arma dei carabinieri;

Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, e successive modificazioni, recante delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile, e in particolare l'articolo 1, nella parte in cui istituisce il Comitato consultivo per l'inserimento del personale volontario femminile nelle Forze armate;

Visto il decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496, e successive modificazioni, concernente la razionalizzazione delle procedure contrattuali dell'Amministrazione della difesa, a norma dell'articolo 54, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e in particolare l'articolo 2, istitutivo del Comitato consultivo in materia contrattuale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri, e in particolare l'articolo 41, istitutivo del Comitato pari opportunita';

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 242, concernente delega al Governo per la ristrutturazione dei servizi di assistenza al volo, e in particolare l'articolo 3, istitutivo del Comitato di coordinamento operativo e del Comitato di coordinamento generale;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, ed in particolare l'articolo 3, comma 112, lettera c), istitutivo della Commissione di congruita';

Visti l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 2006;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze dell'8 gennaio e 5 marzo 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 aprile 2007;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per l'attuazione del programma di Governo e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1. Riordino di organismi indispensabili al conseguimento degli obiettivi istituzionali del Ministero della difesa

  1. Sono organismi collegiali ad elevata specializzazione tecnica indispensabili per la realizzazione degli obiettivi istituzionali dell'Amministrazione della difesa:

    1. la Commissione consultiva militare unica per la concessione e la perdita di decorazioni al valor militare, di cui all'articolo 1 del regio decreto 30 marzo 1933, n. 422;

    2. la Commissione consultiva per la concessione delle ricompense al valore o al merito dell'Esercito, di cui all'articolo 6 della legge 26 luglio 1974, n. 330;

    3. la Commissione consultiva per la concessione delle ricompense al valore o al merito di Marina, di cui all'articolo 13 del regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324;

    4. la Commissione consultiva per il conferimento della medaglia al merito aeronautico, di cui all'articolo 4 della legge 11 maggio 1966, n. 367;

    5. la Commissione consultiva per il conferimento delle ricompense al valore e al merito dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro della difesa 8 ottobre 2001, n. 412;

    6. il Comitato consultivo in materia contrattuale, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496;

    7. il Comitato pari opportunita', di cui all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266;

    8. il Comitato di coordinamento operativo e Comitato di coordinamento generale, di cui all'articolo 3 della legge 23 maggio 1980, n. 242.

  2. Gli organismi di cui al comma 1, gia' operanti alla data del 4 luglio 2006 e comportanti per l'amministrazione oneri di modesta incidenza sulla spesa pubblica, continuano a svolgere le loro attribuzioni nelle medesime composizioni e modalita' di funzionamento determinate dalle vigenti disposizioni di riferimento.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse:

    - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

    - Il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio

    2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2006, n. 186, ed entrata in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione, e' il seguente:

    �Art. 29 (Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi). - 1. Fermo restando il divieto previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 28 dicembre

    2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, e' ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a quella prevista dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

  3. Per realizzare le finalita' di contenimento delle spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al riordino degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono conto dei seguenti criteri:

    1. eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;

    2. razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;

    3. limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi;

    4. diminuzione del numero dei componenti degli organismi;

    5. riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi;

    e-bis) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza l'organismo e' da intendersi automaticamente soppresso;

    e-ter) previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare all'amministrazione competente e alla Presidenza del

    Consiglio dei Ministri.

    2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della scadenza del termine di durata degli...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT