Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442. Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette
Alle direzioni regionali delle
entrate
Agli uffici delle entrate
Agli uffici I.V.A.
Agli uffici delle imposte dirette
e, per conoscenza:
Ai centri di servizio delle imposte
dirette ed indirette
Alle direzioni centrali del
Dipartimento delle entrate
All'Ufficio del segretario generale
Al Servizio centrale ispettori
tributari
Al Dipartimento delle dogane e
imposte indirette - Direzione
centrale per i servizi doganali
Al Comando generale della Guardia
di finanza
Alla Confederazione generale
dell'industria italiana
All'Associazione fra le societa'
per azioni - Assonime
All'Associazione nazionale comuni
d'Italia - ANCI
Alla Confederazione italiana
piccola e media industria - Confapi
Alla Confederazione italiana del
commercio - Confcommercio
Alla Confederazione generale
dell'agricoltura italiana
Alla Confederazione cooperative
italiane
Alla Lega delle cooperative
Alla Confederazione nazionale
coltivatori diretti
Alla Confederazione italiana
agricoltori
All'Associazione nazionale fra i
produttori di alimenti zootecnici
Alla Confederazione nazionale
artigianato - CNA
Alla Confederazione generale
artigianato - Confartigianato
Alla Federazione italiana editori
giornali - FIEG
Alla Societa' italiana autori ed
editori - SIAE
Al Sindacato nazionale giornalai
d'Italia - SINAGI
All'Associazione italiana editori -
AIE
Alla Confederazione italiana
esercenti attivita' commerciali -
Confesercenti
Alle camere di commercio,
industria, artigianato e
agricoltura
All'Associazione generale italiana
dello spettacolo - AGIS
All'Associazione nazionale
industrie cinematografiche e
audiovisive - ANICA
Premessa.
Con il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n.
442, sono state dettate norme regolamentari per il riordino della
disciplina delle opzioni e delle relative revoche di regimi di
determinazione dell'imposta o di regimi contabili in materia di
imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, in attuazione
dell'art. 3, comma 137, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n.
662.
Il riordino della disciplina si e' conformato, in particolare, al
criterio direttivo di unificazione dei termini e semplificazione
delle modalita' di esercizio e di comunicazione agli uffici delle
opzioni e delle relative revoche.
Cio' premesso, con la presente circolare si ritiene opportuno
richiamare all'attenzione degli uffici le principali innovazioni
apportate alla materia, fornendo le conseguenti direttive in merito
ai riflessi applicativi delle norme regolamentari in oggetto.
1. Nuovo concetto di opzione.
L'art. 1 del regolamento in esame indica le nuove modalita' di
esercizio delle opzioni e delle revoche di regimi di determinazione
dell'imposta o di regimi contabili.
Deve evidenziarsi che con la norma in esame viene modificato il
tradizionale concetto di opzione.
Infatti, mentre la validita' dell'opzione veniva finora basata
esclusivamente sulla forma1ita' della comunicazione fatta
all'ufficio, in base alla nuova disciplina la comunicazione non
rileva piu' ai fini della validita' dell'opzione ma la sua omissione
comporta riflessi esclusivamente ai fini sanzionatori.
A tale riguardo, viene data esclusiva rilevanza al comportamento
concreto del contribuente, precisando che l'opzione e la revoca di
regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili si
desumono da comportamenti concludenti del contribuente stesso o dalla
modalita' di tenuta delle scritture contabili e che la validita'
dell'opzione e della revoca e' subordinata esclusivamente alla sua
concreta attuazione sin dall'inizio dell'anno o dell'attivita'. Circa
la decorrenza della concreta attuazione nell'ipotesi di modifica del
sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative, si fa rinvio
ai chiarimenti forniti nel successivo paragrafo 5.
E' opportuno precisare che per comportamento concludente si intende
l'effettuazione da parte del contribuente di adempimenti che
presuppongono inequivocabilmente la scelta di un determinato regime,
osservandone i relativi obblighi, in luogo di quello operante come
regime di base, cio', ferma restando la sussistenza dei presupposti
soggettivi ed oggettivi per avvalersi del regime opzionale.
Ad esempio, possono considerarsi comportamenti concludenti:
a) l'effettuazione delle liquidazioni e dei versamenti periodici
dell'I.V.A. con cadenza trimestrale anziche' mensile, ovviamente con
la maggiorazione degli interessi;
b) la gestione di piu' attivita' con contabilita' separata e
l'assolvimento dei conseguenti adempimenti previsti dall'art. 36 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 da parte di
soggetti che esercitano piu' imprese o piu' attivita';
c) in relazione all'opzione per la rinuncia al regime di esonero
dagli adempimenti contabili, previsto per i produttori agricoli
dall'art. 34, comma 6, primo e secondo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, l'istituzione dei
registri I.V.A., la fatturazione delle operazioni effettuate,
l'annotazione nei registri, il versamento dell'imposta e la
presentazione della dichiarazione annuale;
d) in relazione all'opzione per l'applicazione dell'I.V.A. nei modi
ordinari da parte delle imprese spettacolistiche, l'adempimento
dell'obbligo di fatturazione (da cui le medesime imprese, in base al
regime speciale previsto dal quinto comma dell'art. 74 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, sono esonerate,
salvo che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o
concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione
radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie), l'istituzione del
registro dei corrispettivi o delle fatture emesse, l'annotazione su
tale registro dei corrispettivi percepiti nei termini prescritti,
l'effettuazione delle liquidazioni periodiche e connessi versamenti
tenendo conto della detrazione dell'imposta ai sensi dell'art. 19 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e la
presentazione della dichiarazione annuale I.V.A.;
e) in relazione all'opzione, da parte degli editori, per
l'applicazione dell'I.V.A in base al numero delle copie vendute, ai
sensi dell'art. 74, primo comma, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, l'effettuazione delle
liquidazioni periodiche con il metodo di calcolo della base
imponibile in riferimento al numero delle copie effettivamente cedute
nonche' l'osservanza degli adempimenti previsti nell'ipotesi di
applicazione dell'I.V.A. in base a tale sistema.
L'illustrato principio di carattere generale sulla rilevanza del
comportamento concreto del contribuente non opera, tuttavia, nei
confronti delle societa' controllate e controllanti per le quali, per
la particolarita' della fattispecie, restano ferme le disposizioni di
cui all'articolo 73, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972, relative alla liquidazione di gruppo,
come previsto dall'art. 4 del regolamento in oggetto. In riferimento
a queste ultime, si confermano, pertanto, la disciplina vigente e le
disposizioni ministeriali finora emanate.
2. Modalita' e termini di comunicazione delle opzioni e
delle revoche.
L'art. 2 del decreto in argomento disciplina le modalita' e i
termini di comunicazione dell'opzione.
In armonia con il nuovo concetto di opzione, illustrato nel
precedente paragrafo, che subordina la validita' della stessa alla
concreta attuazione dall'inizio dell'anno o dell'attivita', anziche',
come per il passato, alla preventiva comunicazione, la nuova
disciplina prevede, come principio generale, che l'opzione deve
essere comunicata nella prima dichiarazione annuale I.V.A. da
presentare successivamente alla scelta operata.
Si precisa che anche la revoca dell'opzione, la cui validita' e'
basata, del pari, sulla concreta attuazione, deve essere formalmente
comunicata con le medesime modalita' previste per la comunicazione
dell'opzione dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 442 del 1997.
Pertanto, considerato che il regolamento in oggetto e' entrato in
vigore il 7 gennaio 1998 (ossia il quindicesimo giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre
1997), i soggetti che a decorrere dall'anno in corso esercitano
l'opzione o la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di
regimi contabili, dovranno comunicare la scelta nella dichiarazione
annuale I.V.A. 1998 ovvero nella dichiarazione unificata, se tenuti
alla presentazione di quest'ultima, nel 1999.
In caso di esonero dall'obbligo di presentazione della
dichiarazione annuale ovvero nel caso di inizio di attivita', qualora
il contribuente abbia di fatto optato per un regime diverso da quello
naturale che prevedeva l'esonero dall'obbligo di dichiarazione, la
comunicazione deve essere effettuata nella prima dichiarazione I.V.A
da presentare relativamente al periodo d'imposta in cui e' stata
operata la scelta.
Pertanto, a titolo esemplificativo, se un soggetto, gia' operante
fino al 31 dicembre 1997 in un settore di attivita' il cui regime
naturale prevedeva, fra l'altro, l'esonero dalla presentazione della
dichiarazione I.V.A., esercita l'opzione per il regime normale per
l'anno 1998 adottando un comportamento concludente, questi deve darne
comunicazione in sede di dichiarazione I.V.A. relativa al 1998, da
presentare nell'anno 1999.
Si ritiene, relativamente a tale aspetto, di dover confermare
l'orientamento espresso con la circolare n. 328/E del 24 dicembre
1997 (paragrafi 6.8.2 e 8.4) circa le modalita' di comunicazione
dell'opzione per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari da
parte dei produttori agricoli esonerati e delle imprese
spettacolistiche rientranti nei regimi speciali di cui agli articoli
34 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
Peraltro, si ritiene opportuno precisare che, in conformita' al
disposto dell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 442 del 1997, limitatamente ai casi in cui l'esonero
dall'obbligo di presentazione della...
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