Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442. Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette

Alle direzioni regionali delle

entrate

Agli uffici delle entrate

Agli uffici I.V.A.

Agli uffici delle imposte dirette

e, per conoscenza:

Ai centri di servizio delle imposte

dirette ed indirette

Alle direzioni centrali del

Dipartimento delle entrate

All'Ufficio del segretario generale

Al Servizio centrale ispettori

tributari

Al Dipartimento delle dogane e

imposte indirette - Direzione

centrale per i servizi doganali

Al Comando generale della Guardia

di finanza

Alla Confederazione generale

dell'industria italiana

All'Associazione fra le societa'

per azioni - Assonime

All'Associazione nazionale comuni

d'Italia - ANCI

Alla Confederazione italiana

piccola e media industria - Confapi

Alla Confederazione italiana del

commercio - Confcommercio

Alla Confederazione generale

dell'agricoltura italiana

Alla Confederazione cooperative

italiane

Alla Lega delle cooperative

Alla Confederazione nazionale

coltivatori diretti

Alla Confederazione italiana

agricoltori

All'Associazione nazionale fra i

produttori di alimenti zootecnici

Alla Confederazione nazionale

artigianato - CNA

Alla Confederazione generale

artigianato - Confartigianato

Alla Federazione italiana editori

giornali - FIEG

Alla Societa' italiana autori ed

editori - SIAE

Al Sindacato nazionale giornalai

d'Italia - SINAGI

All'Associazione italiana editori -

AIE

Alla Confederazione italiana

esercenti attivita' commerciali -

Confesercenti

Alle camere di commercio,

industria, artigianato e

agricoltura

All'Associazione generale italiana

dello spettacolo - AGIS

All'Associazione nazionale

industrie cinematografiche e

audiovisive - ANICA

Premessa.

Con il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n.

442, sono state dettate norme regolamentari per il riordino della

disciplina delle opzioni e delle relative revoche di regimi di

determinazione dell'imposta o di regimi contabili in materia di

imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, in attuazione

dell'art. 3, comma 137, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n.

662.

Il riordino della disciplina si e' conformato, in particolare, al

criterio direttivo di unificazione dei termini e semplificazione

delle modalita' di esercizio e di comunicazione agli uffici delle

opzioni e delle relative revoche.

Cio' premesso, con la presente circolare si ritiene opportuno

richiamare all'attenzione degli uffici le principali innovazioni

apportate alla materia, fornendo le conseguenti direttive in merito

ai riflessi applicativi delle norme regolamentari in oggetto.

1. Nuovo concetto di opzione.

L'art. 1 del regolamento in esame indica le nuove modalita' di

esercizio delle opzioni e delle revoche di regimi di determinazione

dell'imposta o di regimi contabili.

Deve evidenziarsi che con la norma in esame viene modificato il

tradizionale concetto di opzione.

Infatti, mentre la validita' dell'opzione veniva finora basata

esclusivamente sulla forma1ita' della comunicazione fatta

all'ufficio, in base alla nuova disciplina la comunicazione non

rileva piu' ai fini della validita' dell'opzione ma la sua omissione

comporta riflessi esclusivamente ai fini sanzionatori.

A tale riguardo, viene data esclusiva rilevanza al comportamento

concreto del contribuente, precisando che l'opzione e la revoca di

regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili si

desumono da comportamenti concludenti del contribuente stesso o dalla

modalita' di tenuta delle scritture contabili e che la validita'

dell'opzione e della revoca e' subordinata esclusivamente alla sua

concreta attuazione sin dall'inizio dell'anno o dell'attivita'. Circa

la decorrenza della concreta attuazione nell'ipotesi di modifica del

sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative, si fa rinvio

ai chiarimenti forniti nel successivo paragrafo 5.

E' opportuno precisare che per comportamento concludente si intende

l'effettuazione da parte del contribuente di adempimenti che

presuppongono inequivocabilmente la scelta di un determinato regime,

osservandone i relativi obblighi, in luogo di quello operante come

regime di base, cio', ferma restando la sussistenza dei presupposti

soggettivi ed oggettivi per avvalersi del regime opzionale.

Ad esempio, possono considerarsi comportamenti concludenti:

a) l'effettuazione delle liquidazioni e dei versamenti periodici

dell'I.V.A. con cadenza trimestrale anziche' mensile, ovviamente con

la maggiorazione degli interessi;

b) la gestione di piu' attivita' con contabilita' separata e

l'assolvimento dei conseguenti adempimenti previsti dall'art. 36 del

decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 da parte di

soggetti che esercitano piu' imprese o piu' attivita';

c) in relazione all'opzione per la rinuncia al regime di esonero

dagli adempimenti contabili, previsto per i produttori agricoli

dall'art. 34, comma 6, primo e secondo periodo, del decreto del

Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, l'istituzione dei

registri I.V.A., la fatturazione delle operazioni effettuate,

l'annotazione nei registri, il versamento dell'imposta e la

presentazione della dichiarazione annuale;

d) in relazione all'opzione per l'applicazione dell'I.V.A. nei modi

ordinari da parte delle imprese spettacolistiche, l'adempimento

dell'obbligo di fatturazione (da cui le medesime imprese, in base al

regime speciale previsto dal quinto comma dell'art. 74 del decreto

del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, sono esonerate,

salvo che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o

concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione

radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie), l'istituzione del

registro dei corrispettivi o delle fatture emesse, l'annotazione su

tale registro dei corrispettivi percepiti nei termini prescritti,

l'effettuazione delle liquidazioni periodiche e connessi versamenti

tenendo conto della detrazione dell'imposta ai sensi dell'art. 19 del

decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e la

presentazione della dichiarazione annuale I.V.A.;

e) in relazione all'opzione, da parte degli editori, per

l'applicazione dell'I.V.A in base al numero delle copie vendute, ai

sensi dell'art. 74, primo comma, lettera c), del decreto del

Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, l'effettuazione delle

liquidazioni periodiche con il metodo di calcolo della base

imponibile in riferimento al numero delle copie effettivamente cedute

nonche' l'osservanza degli adempimenti previsti nell'ipotesi di

applicazione dell'I.V.A. in base a tale sistema.

L'illustrato principio di carattere generale sulla rilevanza del

comportamento concreto del contribuente non opera, tuttavia, nei

confronti delle societa' controllate e controllanti per le quali, per

la particolarita' della fattispecie, restano ferme le disposizioni di

cui all'articolo 73, terzo comma, del decreto del Presidente della

Repubblica n. 633 del 1972, relative alla liquidazione di gruppo,

come previsto dall'art. 4 del regolamento in oggetto. In riferimento

a queste ultime, si confermano, pertanto, la disciplina vigente e le

disposizioni ministeriali finora emanate.

2. Modalita' e termini di comunicazione delle opzioni e

delle revoche.

L'art. 2 del decreto in argomento disciplina le modalita' e i

termini di comunicazione dell'opzione.

In armonia con il nuovo concetto di opzione, illustrato nel

precedente paragrafo, che subordina la validita' della stessa alla

concreta attuazione dall'inizio dell'anno o dell'attivita', anziche',

come per il passato, alla preventiva comunicazione, la nuova

disciplina prevede, come principio generale, che l'opzione deve

essere comunicata nella prima dichiarazione annuale I.V.A. da

presentare successivamente alla scelta operata.

Si precisa che anche la revoca dell'opzione, la cui validita' e'

basata, del pari, sulla concreta attuazione, deve essere formalmente

comunicata con le medesime modalita' previste per la comunicazione

dell'opzione dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica

n. 442 del 1997.

Pertanto, considerato che il regolamento in oggetto e' entrato in

vigore il 7 gennaio 1998 (ossia il quindicesimo giorno successivo

alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre

1997), i soggetti che a decorrere dall'anno in corso esercitano

l'opzione o la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di

regimi contabili, dovranno comunicare la scelta nella dichiarazione

annuale I.V.A. 1998 ovvero nella dichiarazione unificata, se tenuti

alla presentazione di quest'ultima, nel 1999.

In caso di esonero dall'obbligo di presentazione della

dichiarazione annuale ovvero nel caso di inizio di attivita', qualora

il contribuente abbia di fatto optato per un regime diverso da quello

naturale che prevedeva l'esonero dall'obbligo di dichiarazione, la

comunicazione deve essere effettuata nella prima dichiarazione I.V.A

da presentare relativamente al periodo d'imposta in cui e' stata

operata la scelta.

Pertanto, a titolo esemplificativo, se un soggetto, gia' operante

fino al 31 dicembre 1997 in un settore di attivita' il cui regime

naturale prevedeva, fra l'altro, l'esonero dalla presentazione della

dichiarazione I.V.A., esercita l'opzione per il regime normale per

l'anno 1998 adottando un comportamento concludente, questi deve darne

comunicazione in sede di dichiarazione I.V.A. relativa al 1998, da

presentare nell'anno 1999.

Si ritiene, relativamente a tale aspetto, di dover confermare

l'orientamento espresso con la circolare n. 328/E del 24 dicembre

1997 (paragrafi 6.8.2 e 8.4) circa le modalita' di comunicazione

dell'opzione per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari da

parte dei produttori agricoli esonerati e delle imprese

spettacolistiche rientranti nei regimi speciali di cui agli articoli

34 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Peraltro, si ritiene opportuno precisare che, in conformita' al

disposto dell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della

Repubblica n. 442 del 1997, limitatamente ai casi in cui l'esonero

dall'obbligo di presentazione della...

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