DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 2010, n. 263 - Regolamento di riordino dell''Ente opere laiche palatine pugliesi, a norma dell''articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (11G0025)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, che prevede la trasformazione, secondo i criteri ivi indicati, degli enti pubblici non economici;

Visto l'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto l'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visto l'articolo 10-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, recante: «Norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto»;

Visto il regio decreto-legge 23 gennaio 1936, n. 359, convertito dalla legge 14 maggio 1936, n. 1000, concernente l'istituzione dell'Ente opere laiche palatine pugliesi;

Ritenuto che la trasformazione in soggetto di diritto privato sia la piu' idonea a favorire le attivita' dell'Ente opere laiche palatine pugliesi, con sede in Bari;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2009;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 18 gennaio 2010, del 2 luglio 2010 e del 26 agosto 2010;

Considerato che con il parere interlocutorio reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 18 gennaio 2010, il Consiglio di Stato ha espresso l'avviso che l'operazione di riordino rappresenti non solo un atto formale, ma tenga conto anche dell'autosufficienza dei mezzi finanziari della Fondazione;

Ravvisata la piena congruita' e adeguatezza dei mezzi patrimoniali della Fondazione ai fini del perseguimento dei suoi scopi;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 ottobre 2010;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, per l'attuazione del programma di Governo e dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1

Privatizzazione dell'Ente opere laiche palatine pugliesi

1. L'Ente opere laiche palatine pugliesi, con sede in Bari, e' trasformato nella fondazione di diritto privato «Fondazione Opere laiche palatine pugliesi», di seguito denominata: «Fondazione».

2. La Fondazione, con personalita' giuridica di diritto privato, e' disciplinata dal Codice civile e dalle disposizioni di attuazione del Codice medesimo, salvo quanto espressamente previsto dal presente decreto.

3. La vigilanza sulla Fondazione e' esercitata dal Ministero dell'interno.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

Si riporta l'art. 26, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto

2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria):

«Art. 26 (Taglia-enti). - 1. Gli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50

unita', con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio

2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria, e 30

marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonche' delle Autorita' portuali, degli enti parco e degli enti di ricerca, sono soppressi al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, da emanarsi entro il predetto termine. Sono, altresi', soppressi tutti gli enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009, non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634

dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Gli enti confermati ai sensi del primo periodo possono essere oggetto di regolamenti di riordino di enti ed organismi pubblici statali, di cui al comma 634 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il termine di cui al secondo periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino. Sono soppressi gli enti pubblici non economici di cui al secondo periodo i cui regolamenti di riordino, approvati in via preliminare entro il 31 ottobre 2009, non siano stati adottati in via definitiva entro il 31 ottobre 2010, con esclusione di quelli che formano oggetto di apposite previsioni legislative di riordino entrate in vigore nel corso della

XVI legislatura. Nei successivi novanta giorni i Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa gli enti che risultano soppressi ai sensi del presente comma.

2. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralita' di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne e' oggetto. L'amministrazione cosi' individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati.

3. Il comma 636 dell'art. 2 e l' allegato A della legge

24 dicembre 2007, n. 244, nonche' i commi da 580 a 585

dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.

4. All'alinea del comma 634 del medesimo art. 2 della predetta legge n. 244 del 2007 sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. le parole: «Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa»;

  2. le parole: «amministrative pubbliche statali» sono sostituite dalle seguenti: «pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa,»;

  3. le parole: «termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».

    5. All' art. 1, comma 4, della legge 27 settembre 2007, n. 165, le parole: «e con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione normativa».

    6. L'Unita' per il monitoraggio, istituita dall' art.

    1, comma 724, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la relativa dotazione finanziaria, pari a due milioni di euro annui, comprensiva delle risorse gia' stanziate, confluisce in apposito fondo da istituire nel bilancio autonomo della

    Presidenza del Consiglio dei Ministri.

    7. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, sono determinate le finalita' e le modalita' di utilizzazione delle risorse di cui al comma 6.

    Note alle premesse:

    -L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

    - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di

    Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei

    Ministri):

    Art. 17 (Regolamenti). - 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

    - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.

    legge finanziaria 2008.):

    634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita' e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualita' dei servizi, con uno o piu' regolamenti, da emanare entro il 31

    ottobre 2009, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto...

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