DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 Maggio 2007, n. 91 - Regolamento per il riordino degli organismi operanti nel Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare l'articolo 29;

Visto il decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, ed in particolare l'articolo 4, comma 1;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, ed in particolare l'articolo 19 che autorizza la costituzione della "Commissione per il recepimento delle normative comunitarie";

Visti gli articoli 12 e 76 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, che rispettivamente prevedono il "Comitato tecnico-consultivo per la riparazione delle violazioni comunitarie in materia di appalti e forniture" e il "Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie";

Visto l'articolo 2, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, che prevede l'istituzione del "Comitato tecnico permanente" presso il Dipartimento per le politiche comunitarie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2006, recante regolamento per il funzionamento del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'articolo 58 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, che istituisce il "Comitato per lo sviluppo della formazione comunitaria";

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva sugli atti normativi nell'adunanza del 16 aprile 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 maggio 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per l'attuazione del programma di Governo, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie locali e delle politiche agricole alimentari e forestali;

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1.

Individuazione degli organismi

  1. Nell'ambito del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie sono confermati e continuano ad operare:

    1. la Commissione per il recepimento delle normative comunitarie, istituita ai sensi dell'articolo 19 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

    2. il Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie, istituito ai sensi dell'articolo 76, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142;

    3. il Comitato tecnico permanente istituito, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

      Avvertenza:

      Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

      Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).

      Note alle premesse:

      - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

      - L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante

      �Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della

      Presidenza del Consiglio dei Ministri�, pubblicata nella

      Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, cosi' recita:

      �Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei

      Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

    4. l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;

    5. l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

    6. le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

    7. l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

  2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il

    Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

  3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.

    I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

  4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di �regolamento�, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella

    Gazzetta Ufficiale.

    4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

    1. riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

    2. individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;

    3. previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

    4. indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

    5. previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.�.

    - L'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.

    248, recante �Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione...

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