DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 2009, n. 215 - Regolamento recante riordino dell''Opera nazionale dei figli degli aviatori (ONFA), a norma dell''articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (10G0038)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 14 giugno 1934, n. 1181, concernente l'erezione a ente morale dotato di personalita' giuridica dell'Istituto nazionale «Umberto Maddalena» per i figli degli aviatori con sede in Gorizia;

Visto il regio decreto 21 agosto 1937, n. 1585, concernente la modifica dello statuto del citato Istituto e il cambio di denominazione dell'ente stesso in «Opera nazionale per i figli degli aviatori» (ONFA);

Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, concernente il riordino degli enti pubblici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 243, che ha dichiarato l'ente pubblico Opera nazionale per i figli degli aviatori «necessario ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese» e lo ha inserito nella categoria II della tabella allegata alla legge n. 70 del 1975;

Visto il decreto del Ministro della difesa in data 18 agosto 1998, con il quale e' stato approvato il vigente statuto dell'ONFA;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, concernente il riordino del sistema degli enti pubblici nazionali a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto l'articolo 26 dei decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, emanato a norma della legge n. 70 del 1975, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, e successive modificazioni, recante regolamento di attuazione della legge 18 febbraio 1997, n. 25, sulle attribuzioni dei Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 2009;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 16 settembre 2009;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Visto l'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 2009;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, per l'attuazione del programma di Governo e dell'economia e delle finanze;

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1

Natura e finalita' dell'ente

1. L'Opera nazionale per i figli degli aviatori, di seguito denominata: «ONFA», ente di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa e contabile avente lo scopo di provvedere all'assistenza degli orfani del personale militare dell'Aeronautica militare sotto la vigilanza del Ministro della difesa, e' riordinata secondo le disposizioni del presente regolamento.

2. L'organizzazione e il funzionamento dell'ONFA sono disciplinati con lo statuto di cui all'articolo 3 deliberato dal consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente nazionale, e approvato con decreto del Ministro della difesa.

3. Ai fini di cui al comma 1, sono equiparati agli orfani degli aviatori i figli del personale militare dell'Aeronautica militare dichiarato grande invalido per causa di servizio e iscritto alla prima categoria di pensione privilegiata.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87 della Costituzione, tra l'altro, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

- Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto

1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta

Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, e' il seguente:

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il

Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

.

- Il regio decreto 14 giugno 1934, n. 1181 (erezione a ente morale dell'Istituto nazionale «Umberto Maddalena» per i figli degli aviatori di Gorizia), e' pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale 28 luglio 1934, n. 176.

- Il regio decreto 21 agosto 1937, n. 1585 (modifica dello statuto dell'Istituto nazionale «Umberto Maddalena» e cambio di denominazione in «Opera nazionale per i figli degli aviatori» - ONFA), e' pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale 23 settembre 1937, n. 222.

- Per la legge 30 aprile 1969, n. 153 (revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), si veda nelle note all'art. 3.

- La legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente), e' pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale 2 aprile 1975, n. 87.

- Il decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile

1978, n. 243 (Conferma, ai sensi dell'art. 3 della legge 20

marzo 1975, n. 70, dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno

1978, n. 156.

- Il decreto 18 agosto 1998 del Ministro della difesa

(approvazione del vigente statuto dell'ONFA) e' stato pubblicato per notizia nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre

1998, n. 239.

- Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419

(Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n.

59), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre

1999, n. 268.

- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106.

- Il testo dell'art. 2, commi 634 e 635 della legge 24

dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), pubblicata nel...

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