DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 agosto 2013, n. 115 - Regolamento recante disposizioni per il riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione, a norma dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. (13G00157)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede che con uno o piu' regolamenti adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, si provvede al riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione, in conformita' con i criteri indicati dal comma 1 del citato articolo 11;

Visti gli articoli 104 e 116 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare e successive modificazioni, di seguito denominato: «codice dell'ordinamento militare», che disciplinano, rispettivamente, l'organizzazione formativa e addestrativa dell'Esercito italiano e l'organizzazione formativa della Marina militare;

Visto l'articolo 10, comma 3, del codice dell'ordinamento militare e successive modificazioni, che prevede che il Ministro della difesa puo' sopprimere o riorganizzare, con proprio decreto, emanato su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, enti e organismi nell'ambito del processo di ristrutturazione delle Forze armate, fermo restando il disposto dell'articolo 177 del medesimo codice, che disciplina le procedure per l'istituzione e la soppressione di reparti dell'Arma dei carabinieri;

Visti gli articoli 156 e 278 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, di seguito denominato: «testo unico dell'ordinamento militare», che disciplinano, rispettivamente, i centri di addestramento e formazione e di selezione della Marina militare e gli enti e gli istituti di istruzione della Marina militare, nonche' l'articolo 278 che disciplina gli enti e gli istituti di istruzione dell'Esercito italiano;

Visto l'articolo 2267, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che, ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, le disposizioni del medesimo codice dell'ordinamento militare e del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare possono essere abrogate, derogate, sospese, modificate, coordinate o implementate solo in modo esplicito, e mediante intervento avente ad oggetto le disposizioni contenute nel codice o nel regolamento;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 dicembre 2012;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 10 gennaio 2013;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni...

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