DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 2009, n. 205 - Regolamento recante il riordino della Lega navale italiana (LNI), a norma dell''articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (10G0006)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 28 febbraio 1907, n. 48, concernente l'erezione della Lega navale italiana a ente morale;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, che colloca la Lega navale italiana tra gli enti pubblici non economici preposti a servizi di pubblico interesse;

Vista legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, concernente il riordino del sistema degli enti pubblici nazionali a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista legge 7 dicembre 2000, n. 383;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, emanato a norma della citata legge n. 70 del 1975, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della difesa in data 20 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2003, con il quale e' stato approvato il vigente statuto della Lega navale italiana;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e, in particolare, l'articolo 52;

Visto l'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di attuazione dell'articolo 65 del citato decreto legislativo n. 171 del 2005, adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e, in particolare, l'articolo 43;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 marzo 2009;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 7 maggio 2009;

Visto l'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Acquisto il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 2009;

Sulla proposta del Ministro della difesa e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, per l'attuazione del programma di Governo, e dell'economia e delle finanze;

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1

Natura e finalita' dell'ente

1. La Lega navale italiana, di seguito denominata: «LNI», eretta a ente morale con regio decreto 28 febbraio 1907, n. 48, e' riordinata quale ente di diritto pubblico non economico, a base associativa e senza finalita' di lucro, avente lo scopo di diffondere nella popolazione, quella giovanile in particolare, lo spirito marinaro, la conoscenza dei problemi marittimi, l'amore per il mare e l'impegno per la tutela dell'ambiente marino e delle acque interne. E' sottoposta alla vigilanza del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per i profili di rispettiva competenza.

2. La LNI per il perseguimento dei propri fini istituzionali:

  1. e' ente preposto a servizi di pubblico interesse, a norma dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni;

  2. si ispira ai principi dell'associazionismo sanciti dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, al fine di svolgere comunque attivita' di promozione e utilita' sociale a norma dell'articolo 2 della stessa legge;

  3. promuove iniziative di protezione ambientale, agli effetti della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni;

  4. promuove e sostiene la pratica del diporto e delle altre attivita' di navigazione, concorrendo all'insegnamento della cultura nautica ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

  5. promuove e sviluppa corsi di formazione professionale, nel quadro della vigente normativa.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse:

    - L'art. 87 della Costituzione, tra l'altro, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

    - Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto

    1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, e' il seguente:

    2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il

    Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

    .

    - Il regio decreto 28 febbraio 1907, n. 48 (Erezione in ente morale della Lega navale italiana, e approvazione del relativo statuto), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

    16 marzo 1907, n. 64.

    - La legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente), e' pubblicata nella Gazzetta

    Ufficiale 2 aprile 1975, n. 87. In particolare, l'Annesso A

    Tabella IV colloca la Lega navale italiana tra gli enti pubblici non economici preposti a servizi di pubblico interesse.

    - La legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del

    Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), e' pubblicata nel supplemento ordinario alla

    Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1986, n. 162.

    - Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419

    (Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n.

    59), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre

    1999, n. 268.

    - La legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale 17 marzo

    1997, n. 63.

    - La legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), e' pubblicata nella

    Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2000, n. 300.

    - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106.

    - Il decreto del Presidente della Repubblica 27

    febbraio 2003, n. 97 (Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70) e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 6 maggio

    2003, n. 103.

    - Il testo dell'art. 52 del decreto legislativo 18

    luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6

    della legge 8 luglio 2003, n. 172), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 31 agosto

    2005, n. 202, e' il seguente:

    Art. 52 (Cultura nautica). - 1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nel rispetto delle prerogative costituzionali delle regioni, puo' inserire, nell'ambito dei piani formativi scolastici di ogni ordine e grado, senza nuovi oneri per la finanza pubblica, l'insegnamento della cultura nautica, anche attraverso l'attivazione di specifici corsi. A tale fine il

    Ministero delle infrastrutture e dei trasporti collabora alla definizione di specifici progetti formativi, avvalendosi della Lega navale italiana, della Federazione italiana della vela, delle Amministrazioni locali interessate, nonche' attraverso gli istituti tecnici nautici.

    .

    - Il testo dell'art. 2, commi 634 e 635 della legge 24

    dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, e' il seguente:

    634 Al fine di...

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