DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 73 - Regolamento recante riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (13G00113)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale», e successive modificazioni;

Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni;

Visti la legge 21 ottobre 1950, n. 991, di ricostituzione dell'Ente autonomo Parco nazionale d'Abruzzo, nonche' il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 novembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 1994, di adeguamento ai principi della legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, della disciplina del predetto Ente;

Vista la legge 24 aprile 1935, n. 740, recante costituzione del Parco nazionale dello Stelvio, nonche' il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 novembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1994, con il quale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 e dell'articolo 35, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' stato costituito il Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, recante istituzione dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso, nonche' il decreto del Ministro dell'ambiente 20 novembre 1997, n. 436, con il quale, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 10, si e' provveduto all'adeguamento della previgente disciplina del predetto ente ai principi della legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1993, istitutivo del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna;

del 12 luglio 1993, istitutivo del Parco nazionale delle Dolomiti bellunesi;

del 6 agosto 1993, istitutivo del Parco nazionale dei Monti sibillini;

del 15 novembre 1993, istitutivo del Parco nazionale del Pollino;

del 23 novembre 1993, istitutivo del Parco nazionale della Val Grande;

del 14 gennaio 1994, istitutivo del Parco nazionale dell'Aspromonte;

del 5 giugno 1995, istitutivo del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga;

del 5 giugno 1995, istitutivo del Parco nazionale della Majella;

del 5 giugno 1995, istitutivo del Parco nazionale del Vesuvio;

del 5 giugno 1995, istitutivo del Parco nazionale del Gargano;

del 5 giugno 1995, istitutivo del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano ora denominato Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano e Alburni, ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 dicembre 2011;

del 17 maggio 1996, istitutivo del Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena;

del 22 luglio 1996, istitutivo del Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano;

del 6 ottobre 1999, istitutivo del Parco nazionale delle Cinque Terre;

del 21 maggio 2001, istitutivo del Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano;

del 3 ottobre 2002, istitutivo del Parco nazionale dell'Asinara;

del 14 novembre 2002, istitutivo del Parco nazionale della Sila;

del 10 marzo 2004, istitutivo del Parco nazionale dell'Alta Murgia;

del 4 aprile 2005, istitutivo del Parco nazionale del Circeo;

dell'8 dicembre 2007, istitutivo del Parco nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri;

Visto l'articolo 114, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 16 ottobre 2001 recante Istituzione del Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2001;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, e, in particolare, l'articolo 2, comma 634, che, al fine, tra l'altro, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualita' dei servizi, prevede - tramite l'emanazione di uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi delineati dalle lettere da a) ad h) del medesimo comma 634 - il riordino, la trasformazione o la soppressione e messa in liquidazione di enti ed organismi pubblici statali nonche' di strutture pubbliche statali partecipate dallo Stato anche in forma associativa;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133 ed, in particolare, l'articolo 26, comma 1, secondo periodo del medesimo decreto;

Visto l'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Considerato, alla luce del peculiare assetto ordinamentale degli enti Parco e del Consorzio del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, dei principi e criteri direttivi enucleati nel comma 634 dell'articolo 2 della gia' citata legge 24 dicembre 2007, n. 244, puo' trovare concreta ed efficace applicazione, al fine di conseguire gli obiettivi indicati dal primo periodo del comma 634, il criterio collocato sub lettera d), relativo alla riduzione del numero di componenti degli organi collegiali;

Ritenuto, pertanto, di procedere al riordino degli organi collegiali degli enti parco nazionali disciplinati dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e del Consorzio del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna in conformita' al sopra delineato criterio direttivo;

Acquisita l'intesa con la regione Sardegna in relazione al riordino del Consorzio del Parco geominerario della Sardegna;

Visto l'articolo 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;

Visto l'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto l'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 29 luglio 2010;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 19 aprile 2012;

Acquisiti i pareri favorevoli della 13° Commissione permanente del Senato della Repubblica espresso nella seduta del 18 dicembre 2012 e della VIII Commissione permanente della Camera dei Deputati nella seduta del 22 gennaio 2013;

Ritenuto necessario, nonostante il diverso orientamento espresso dalle competenti Commissioni parlamentari, mantenere la previsione, nell'ambito del Consiglio direttivo degli Enti parco, di un componente designato dal Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, aumentando, di riflesso, il numero dei componenti designati dalla Comunita' del parco, al fine di rispettare comunque il rapporto di proporzione fra la componente statale e quella non statale verso il quale le predette Commissioni hanno mostrato preferenza;

Considerato altresi' che con l'operazione di riordino dei Consigli direttivi compiuta attraverso il presente decreto non si e' inteso innovare nelle attribuzioni gia' intestate dalla normativa previgente agli enti territoriali, si continua a prevedere che i componenti del Consiglio direttivo siano nominati sentite le regioni interessate, per un verso, e si e' ritenuto ultroneo, per altro verso, il recepimento della condizione, inserita in ambedue i pareri delle Commissioni parlamentari, tesa a ribadire la riserva allo Stato, e per esso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del potere di nomina, naturalmente secondo le modalita' previste dalla normativa previgente rispettivamente applicabile a ciascuno di essi, dei Presidenti degli Enti parco di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente provvedimento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell' 8 marzo 2013;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Riordino degli Enti Parco 1. Il comma 4 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e' sostituito dal seguente: «4. Il Consiglio Direttivo e' formato dal Presidente e da otto componenti nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro 30 giorni dalla comunicazione della rispettiva designazione. Il Ministro procede alla nomina sentite le Regioni interessate che si esprimono entro e non oltre 30 giorni dalla data della richiesta. Decorso inutilmente detto termine il Ministro procede egualmente alla nomina dei soggetti designati. I componenti del Consiglio Direttivo sono individuati tra esperti particolarmente qualificati in materia di aree protette e biodiversita', secondo le seguenti modalita': a) quattro, su designazione della Comunita' del parco, con voto limitato;

  1. uno, su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

  2. uno, su designazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

  3. uno, su designazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

  4. uno, su designazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). 2. Al comma 6 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 le parole: "cinque componenti" sono sostituite dalle parole: "tre componenti". 3...

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