DECRETO LEGISLATIVO 4 giugno 2003, n. 127 - Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137; Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19; Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Viste le linee guida per la politica scientifica e tecnologica del Governo, emanate il 13 marzo 2002; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 gennaio 2003; Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2003; Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo

Art. 1.

O g g e t t o 1. Il presente decreto legislativo detta la disciplina organica di riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.). e ne definisce le finalita', le attivita', gli organi, i principi ed i criteri di organizzazione e funzionamento, al fine di promuovere e di collegare realta' operative di eccellenza, di evitare duplicazioni per i medesimi obiettivi, di assicurare il massimo livello di flessibilita', di autonomia e di efficienza, nonche' una piu' agevole stipula di intese, accordi di programma e consorzi, determinando le condizioni organizzative per

  1. ottimizzare l'allocazione delle risorse e determinare economie di risultato e di scopo; b) semplificare i meccanismi di programmazione e di gestione delle attivita' di ricerca ed amministrative; c) promuovere le attivita' e le collaborazioni di ricerca internazionali; d) promuovere la valorizzazione dell'attivita' di ricerca; e) potenziare l'integrazione con le reti della ricerca universitaria ed imprenditoriale; f) delineare un equilibrato rapporto tra funzioni di indirizzo programmatico e di valutazione e funzioni di pianificazione e di conduzione operativa delle attivita' di ricerca; g) valutare i risultati della ricerca.

    Avvertenza

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse

    L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

    L'art. 87 della Costituzione stabilisce che il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

    Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

    Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

    Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

    Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

    Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

    Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Puo' concedere grazia e commutare le pene.

    Conferisce le onorificenze della Repubblica.

    - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca

    Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.

    11 della legge 15 marzo 1997, n. 59

    .

    - La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, reca

    Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione

    .

    - Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni

    (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa)

    Art 5. - 1. E' istituita una Commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari.

    2. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della Commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle competenti Commissioni parlamentari.

    3. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

    4. La Commissione

    a) esprime i pareri previsti dalla presente legge; b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere

    .

    - La legge 6 luglio 2002, n. 137, concerne: «Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici».

    - Il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, reca

    Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche

    .

    - Il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, concerne: «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59».

    - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca

    Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

    .

    Art. 2.

    Finalita' dell'ente 1. Il C.N.R. e' ente pubblico nazionale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attivita' di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffusive ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati.

    1. Il C.N.R. ha personalita' giuridica di diritto pubblico, gode di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile e si dota di un ordinamento autonomo in conformita' al presente decreto, alla legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni, al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonche', per quanto non previsto dalle predette disposizioni, al codice civile.

    2. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca esercita nei confronti del C.N.R. le competenze attribuitegli dalle disposizioni di cui al comma 2.

      Note all'art. 2

      - La legge 9 maggio 1989, n. 168, concerne

      Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica

      .

      - Per il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, si veda nelle note alle premesse.

      Art. 3.

      Attivita' del C.N.R.

    3. Il C.N.R.

  2. svolge, promuove e coordina attivita' di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le universita' e con altri soggetti sia pubblici sia privati; b) nell'ambito del piano triennale delle attivita' di cui all'articolo 16, definisce e realizza programmi autonomi e partecipa a programmi internazionali di ricerca, sostenendo altresi' attivita' scientifiche e di ricerca di rilevante interesse per il sistema nazionale; c) svolge attivita' di comunicazione e promozione della ricerca, curando la diffusione dei relativi risultati economici e sociali all'interno del Paese; d) svolge attivita' di certificazione, prova ed accreditamento per le pubbliche amministrazioni; e) svolge attivita' di sostegno ad idee progettuali per iniziative di ricerca in fase nascente; f) promuove e realizza iniziative che integrino la ricerca pubblica con quella privata, anche al fine di acquisire risorse ulteriori per il finanziamento di progetti congiunti; g) assicura la realizzazione e la gestione di grandi attrezzature scientifiche e tecnologiche; h) collabora con le regioni e le amministrazioni locali, al fine di promuovere attraverso iniziative di ricerca congiunte lo sviluppo delle specifiche realta' produttive del territorio; i) promuove la valorizzazione a fini produttivi e sociali e il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca svolta o coordinata dalla propria rete scientifica; l) promuove l'internazionalizzazione del sistema italiano della ricerca scientifica e tecnologica al fine di accrescerne la competitivita' e la visibilita', partecipando ai grandi programmi di ricerca e agli organismi internazionali, fornendo su richiesta di autorita' governative competenze scientifiche, garantendo la collaborazione con enti ed istituzioni di altri paesi nel campo scientifico-tecnologico e nella definizione della normativa tecnica; m) effettua la valutazione dei risultati dei programmi di ricerca, del funzionamento delle proprie strutture e dell'attivita' del personale, sulla base di criteri di valutazione definiti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e...

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