DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 Giugno 2007, n. 108 - Regolamento recante riordino della Commissione per le adozioni internazionali

Capo I
Disposizioni generali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 6 e 7 della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993, ratificata con legge 31 dicembre 1998, n. 476;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 492;

Visto l'articolo 3-quinquies del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186;

Visto l'articolo 1, comma 19-quinquies, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2006, n. 312;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2007;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella Adunanza del 2 aprile 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 maggio 2007;

Sulla proposta del Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, della salute, dell'economia e delle finanze e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto e definizioni

  1. Il presente regolamento disciplina la composizione, i compiti, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, nonche' i criteri e le procedure per la concessione, la modifica e la revoca dell'autorizzazione agli enti di cui all'articolo 39-ter della medesima legge 4 maggio 1983, n. 184, la tenuta dell'albo e ogni altra modalita' operativa relativa agli stessi.

  2. Ai fini del presente regolamento si intende:

    1. per "legge sull'adozione", la legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni;

    2. per "Convenzione", la Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993, ratificata con legge 31 dicembre 1998, n. 476;

    3. per "adozione internazionale", l'adozione di minori stranieri conformemente ai principi e secondo le direttive della Convenzione e della legge sull'adozione;

    4. per "Commissione", la Commissione per le adozioni internazionali costituita dall'articolo 38 della legge sull'adozione, quale autorita' centrale per l'Italia;

    5. per "autorita' centrali", le autorita' che negli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993 svolgono i compiti imposti dalla Convenzione medesima in materia di adozione internazionale;

    6. per "enti autorizzati", gli enti di cui all'articolo 39-ter della legge sull'adozione e i servizi per l'adozione internazionale istituiti ai sensi dell'articolo 39-bis, comma 2, della stessa legge dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

    7. per "servizi", i servizi sociali degli enti locali, singoli e associati, i servizi socio-sanitari e i servizi sanitari competenti in materia di adozione.

      Avvertenza:

      Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

      Note al preambolo:

      - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

      - La legge 4 maggio 1983, n. 184, reca: �Diritto del minore ad una famiglia�.

      - Si riporta l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.

      400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

      �Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei

      Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

    8. l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;

    9. l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

    10. le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

    11. l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

      e).

  3. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il

    Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

  4. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.

    I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

  5. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di �regolamento�, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella

    Gazzetta Ufficiale.

    4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

    1. riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

    2. individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;

    3. previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

    4. indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

    5. previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.�.

    - Si riporta il testo degli articoli 6 e 7 della

    Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il

    29 maggio 1992, ratificata con legge 31 dicembre 1998, n.

    476:

    �Art. 6. - 1. Ogni Stato contraente designa un'Autorita' Centrale incaricata di svolgere i compiti che le sono imposti dalla Convenzione.

  6. Gli Stati federali, gli Stati in cui sono in vigore diversi ordinamenti giuridici e gli Stati comprendenti unita' territoriali autonome sono liberi di designare piu' di una Autorita' Centrale, specificando l'estensione territoriale o soggettiva delle rispettive funzioni. Lo

    Stato che ha, nominato piu' di un'Autorita' Centrale designera' l'Autorita' Centrale cui potra' essere indirizzata ogni comunicazione, per la successiva remissione all'Autorita' Centrale competente nell'ambito dello Stato medesimo.�.

    �Art. 7. - 1. Le Autorita' Centrali debbono cooperare fra loro e promuovere la collaborazione fra le autorita' competenti dei loro Stati per assicurare la protezione dei minori e per realizzare gli altri scopi della Convenzione.

  7. Esse prendono direttamente tutte le misure idonee per:

    1. fornire informazioni sulla legislazione dei loro

      Stati in materia d'adozione, ed altre informazioni generali, come statistiche e formulari-tipo;

    2. informarsi scambievolmente sul funzionamento della

      Convenzione e, per quanto possibile, eliminare gli ostacoli all'applicazione della medesima.�.

      - Il decreto del Presidente della Repubblica

      1� dicembre 1999, n. 492, abrogato dal presente regolamento, recava: �Regolamento recante norme per la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento della

      Commissione per le adozioni internazionali, a norma dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre 1998, n.

      476�.

      - Si riporta il testo dell'art. 3-quinquies del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni...

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