DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 1999, n.285 - Riordino del Centro di formazione studi (Formez), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visti gli articoli 11, comma 1, lettera a), e l'articolo 12, comma 1, lettere s) e t), della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 1999; Acquisito il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Acquisito il parere della commissione bicamerale consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1999; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto legislativo

Art. 1.

  1. Il Formez - Centro di formazione studi e' un'associazione riconosciuta e acquista personalita' giuridica di diritto privato.

  2. Le regioni, le province, i comuni e le comunita' montane, anche tramite i propri organismi rappresentativi, possono entrare a far parte dell'associazione di cui al comma 1.

    Avvertenza

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.

    Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse

    - Si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione della Repubblica italiana

    "Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principii e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti".

    "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.

    Puo' inviare messaggi alle Camere.

    Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

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