DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 2009, n. 211 - Regolamento recante riordino delle casse militari, a norma dell''articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (10G0016)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, concernente disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Viste le leggi 29 dicembre 1930, n. 1712, 14 giugno 1934, n. 1015, 4 gennaio 1937, n. 35, 19 maggio 1939, n. 894, e successive modificazioni, concernenti, rispettivamente, la disciplina delle Casse ufficiali dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, nonche' della Cassa sottufficiali dell'Aeronautica militare;

Visti il regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, convertito dalla legge 28 dicembre 1933, n. 1890, e la legge 2 giugno 1936, n. 1226, e successive modificazioni, concernenti, rispettivamente, la disciplina del Fondo previdenza sottufficiali dell'Esercito e della Cassa sottufficiali della Marina militare;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 371, e successive modificazioni, concernente l'autorizzazione alla Cassa ufficiali dell'Esercito a corrispondere anche un assegno speciale;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 166, concernente modifica dei termini di liquidazione dell'indennita' supplementare da parte delle casse ufficiali dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare;

Vista la legge 5 luglio 1965, n. 814, concernente l'aumento del contributo e dell'indennita' supplementare delle Casse ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, del Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito e delle Casse sottufficiali della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 27 dicembre 1988, n. 557, concernente l'iscrizione dei graduati e militari di truppa effettivi dell'Arma dei carabinieri al Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito ed, in particolare, l'articolo 2;

Visto il decreto-legge 11 giugno 1996, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 416, concernenti disposizioni urgenti per la Cassa ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, concernente regolamento sull'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici, di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, e successive modificazioni, concernente regolamento di attuazione dell'articolo 10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni dei vertici militari;

Visto l'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2008);

Visti gli articoli 26 e 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 marzo 2009;

Visto l'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 145, concernente regolamento recante organizzazione del Ministero della difesa;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 maggio 2009 e 27 agosto 2009;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative;

Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 2009;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, per l'attuazione del programma di Governo e dell'economia e delle finanze;

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1

Scopi e definizioni

1. Il presente regolamento concerne il riordino strutturale delle casse militari di cui al comma 2, attraverso l'accorpamento delle casse militari e la razionalizzazione dei relativi organi deputati alle attivita' di indirizzo, amministrazione, gestione e controllo, al fine di conseguire generali economie d'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie, nonche' di incrementare l'efficienza e migliorare la qualita' dei servizi resi agli iscritti.

2. Ai fini del presente regolamento, s'intendono per:

  1. «casse militari»:

    1) la Cassa ufficiali dell'Esercito, compresi gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri;

    2) la Cassa ufficiali della Marina militare;

    3) la Cassa ufficiali dell'Aeronautica militare;

    4) il Fondo previdenza dei sottufficiali dell'Esercito, compresi i sottufficiali, gli appuntati e i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri;

    5) la Cassa sottufficiali della Marina militare;

    6) la Cassa sottufficiali dell'Aeronautica militare;

  2. «trattamenti previdenziali», le indennita' supplementari, i premi di previdenza, l'assegno speciale di cui alla lettera c), nonche' eventuali prestiti o sussidi spettanti al personale militare iscritto d'ufficio alle casse militari;

  3. «assegno speciale», l'emolumento vitalizio erogato dalla Cassa ufficiali dell'Esercito, ai sensi della legge 9 maggio 1940, n. 371, agli ufficiali dell'Esercito e dell'Arma dei carabinieri in riserva o in congedo assoluto;

  4. «fondi previdenziali», dotati di autonomia patrimoniale, amministrativa e contabile, ciascuna delle separate gestioni previdenziali delle casse militari quali definite alla lettera a), preordinate all'erogazione delle indennita' supplementari o dei premi di previdenza, nonche' il Fondo previdenziale integrativo ufficiali dell'Esercito, di cui al decreto-legge 11 giugno 1996, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 416, preordinato all'erogazione sia dell'indennita' supplementare sia dell'assegno speciale;

  5. «norme istitutive», le disposizioni di legge concernenti l'istituzione e la disciplina delle casse militari e dei fondi previdenziali di cui al presente articolo, nonche' i relativi regolamenti attuativi;

  6. «Forze armate», il complesso delle forze militari costituito da Esercito, Marina militare, Aeronautica militare e Arma dei carabinieri.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse:

    - L'art. 87 della Costituzione, tra l'altro, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

    - Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto

    1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta

    Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, e' il seguente:

    2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il

    Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

    .

    - La legge 29 dicembre 1930, n. 1712 (Indennita' supplementare per gli ufficiali del Regio esercito) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio 1931, n.

    6.

    - La legge 14 giugno 1934, n. 1015 (Istituzione di una

    Cassa ufficiali della Regia marina

    ) e' pubblicata nella

    Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 1934, n. 157.

    - La legge 4 gennaio 1937, n. 35 (Istituzione di una cassa ufficiali della regia aeronautica) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 1937, n. 27.

    - La legge 19 maggio 1939, n. 894 (Istituzione della

    cassa sottufficiali della regia aeronautica

    ) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 1939, n.

    153.

    - Il regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930

    (Istituzione del «Fondo di previdenza sottufficiali del regio esercito»), convertito dalla legge 28 dicembre 1933, n. 1890, e'...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT