DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2000, n.85 - Riordino della carriera diplomatica, a norma dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1999, n. 266

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 28 luglio 1999, n. 266;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 4 agosto 1989, n. 285;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267;

Vista la preliminare delliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione d el 21 gennaio 2000;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e d ella Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2 000;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del t esoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione p ubblica;

E m a n ail seguente decreto legislativo:

Art. 1.

  1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo l'articolo 9 9 e' inserito il seguente:

    "Art. 99-bis (Accesso alla carriera diplomatica). I requisiti per la p artecipazione al concorso di ammissione alla carriera diplomatica, nonche' le modalita' d i svolgimento del concorso ed i criteri di composizione della commissione giudicatrice s ono stabiliti con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 2 3 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del P residente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, s entito il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per la p arte relativa ai requisiti per la partecipazione al concorso connessi agli studi u niversitari. Fra le materie di esame sono incluse almeno due lingue straniere. Fra i t itoli a cui viene attribuita particolare rilevanza ai fini del superamento del concorso s ono inclusi: il conseguimento di titoli universitari post-laurea e di master universitari d i primo e di secondo livello, il superamento degli appositi corsi di preparazione o rganizzati dall'istituto diplomatico o da altri istituti individuati nel regolamento s tesso, l'attivita' lavorativa a livello di funzionario gia' svolta presso organizzazioni i nternazionali. Accanto alle prove miranti a valutare le conoscenze accademiche dei c andidati, il regolamento dispone prove attitudinali, che mettano in evidenza la capacita' d ei candidati di affrontare l'attivita' diplomatica.

    Nei concorsi di ammissione alla carriera diplomatica il 15 per cento dei posti e' r iservato ai dipendenti del Ministero degli affari esteri inquadrati nell'area funzionale C , in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla carriera diplomatica e c on almeno cinque anni di effettivo servizio nella predetta area o nella corrispondente q ualifica funzionale di provenienza. I posti riservati, non utilizzati a favore di c andidati interni, sono conferiti agli idonei".

    Art. 2.

  2. L'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' s ostituito dal seguente:

    "Art. 101(Funzioni, gradi, dotazione organica). La carriera diplomatica, per la n atura delle specifiche funzioni dirigenziali attribuite ai funzionari che ne fanno parte e p er le esigenze dei rapporti con l'estero, e' retta da un ordinamento speciale, c aratterizzato dalla unitarieta' del ruolo, come risulta dal presente decreto.

    I gradi della carriera diplomatica sono:

    ambasciatore; m inistro plenipotenziario; c onsigliere di ambasciata; c onsigliere di legazione; s egretario di legazione.

    In relazione al grado rivestito, i funzionari diplomatici esercitano:

    a) presso l'amministrazione centrale, le funzioni del grado in relazione a ll'organizzazione del Ministero, secondo quanto previsto dal presente decreto e dal r egolamento recante norme per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale g enerale dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri, emanato ai sensi d ell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400; b ) presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, le funzioni indicate n ella tabella 1 annessa al presente decreto.

    Il funzionario diplomatico che consegua l'avanzamento al grado superiore puo' c ontinuare ad esercitare le precedenti funzioni per il tempo richiesto dalle esigenze di s ervizio.

    In deroga a quanto stabilito dal terzo comma, lettera b) del presente articolo, i f unzionari diplomatici, purche' compresi in ordine di ruolo nei primi due terzi d ell'organico del grado, possono essere destinati, per esigenze di servizio, a coprire p osti all'estero cui corrispondono funzioni del grado immediatamente superiore, ai sensi d ella tabella 1, in sedi individuate con decreto del Ministro degli affari esteri, di c oncerto con quello del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, fatto salvo q uanto e' disposto nel successivo sesto comma per i capi di rappresentanza diplomatica.

    Con il medesimo decreto di cui al quinto comma del presente articolo sono altresi' i ndividuate le rappresentanze diplomatiche a cui possono essere preposti, per ragioni di s ervizio, consiglieri d'ambasciata compresi nei primi due terzi dell'organico del grado.

    Con decreto del Ministro degli affari esteri, all'atto del collocamento a riposo puo' e ssere conferito al funzionario diplomatico, a titolo onorifico, il grado immediatamente s uperiore.

    Non possono essere conferiti a persone estranee alla carriera diplomatica gradi della c amera stessa e qualifiche diplomatiche e consolati, a titolo onorifico.

    La dotazione organica del personale della carriera diplomatica e' quella stabilita n ella tabella 2 annessa al presente decreto".

    Art. 3.

    l. L'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' s ostituito dal seguente:

    "Art. 102 (Formazione e aggiornamento professionale). - L'amministrazione degli a ffari esteri provvede alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale d iplomatico nel corso dell'intera carriera. In particolare, essa organizza per il p ersonale in servizio a Roma i seguenti corsi collegati alla progressione in camera:

    a) corso di formazione professionale per i funzionari diplomatici in prova, della d urata di nove mesi, coincidente con il periodo di prova; b ) corso di aggiornamento per i segretari di legazione, della durata complessiva di a lmeno sei mesi, propedeutico all'avanzamento al grado di consigliere di legazione; c ) corso di aggiornamento per i consiglieri di ambasciata, della durata complessiva di a lmeno tre mesi, propedeutico all'avanzamento al grado di ministro plenipotenziario.

    I corsi previsti dal primo comma del presente articolo si svolgono a cura dell'istituto d iplomatico, in eventuale collaborazione con la scuola superiore della pubblica a mministrazione nonche' con altre strutture per la loro esecuzione. Con decreto del M inistro degli affari esteri sono stabiliti i contenuti e le modalita' di svolgimento di t ali corsi miranti ad assicurare l'aggiornamento dei funzionari diplomatici ai diversi l ivelli in relazione agli argomenti ritenuti prioritari dall'amministrazione, tramite a pprofondimenti di natura teorica, nonche' contatti con istituzioni, enti locali, settore p rivato ed imprenditoriale e mezzi di informazione. Durante lo svolgimento dei corsi il p ersonale e' esentato dal servizio negli uffici dell'amministrazione.

    L'amministrazione provvede ad organizzare per il personale diplomatico destinato ad una s ede estera adeguate attivita' di preparazione ed informazione, di una durata complessiva n on superiore a due mesi. Tale personale e' autorizzato ad assentarsi dalla sede estera s enza oneri aggiuntivi per l'amministrazione. Con decreto del Ministro degli affari esteri s ono stabiliti i contenuti e le modalita' di svolgimento delle attivita' previste nel p resente comma con la previsione in particolare di un periodo di approfondimento tematico p resso la direzione generale competente per il Paese o l'organizzazione internazionale di d estinazione, nonche' di contatti con istituzioni, enti o centri di ricerca che trattano q uestioni rilevanti per i rapporti fra l'Italia e il Paese o l'organizzazione i nternazionale di destinazione.

    Per il personale diplomatico che viene richiamato a Roma dal servizio all'estero sono p reviste apposite attivita' di aggiornamento, a cura dell'istituto diplomatico, sulla e voluzione legislativa, politica, economica e culturale in Italia, con particolare r iferimento agli specifici compiti che il funzionario e' chiamato a svolgere presso l 'amministrazione centrale.

    L'amministrazione puo' inviare, con trattamento di missione, funzionari diplomatici a s eguire studi in materie particolari in Italia o all'estero per la durata massima di un a nno. Possono essere destinati a seguire i predetti studi non piu' di dieci funzionari c ontemporaneamente".

    Art. 4.

  3. L'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' s ostituito dal seguente:

    "Art. 103 (Periodo di prova). - I vincitori del concorso di cui all'art. 99-bis d el presente decreto sono nominati segretari di legazione in prova con decreto del M inistro degli affari esteri. Essi sono tenuti ad effettuare un periodo di prova della d urata di nove mesi, coincidente con il corso di formazione di cui al primo comma, lettera a ) dell'art. 102, che e' computato a tutti gli effetti come servizio di ruolo nella q ualifica iniziale.

    Al termine del periodo di prova i segretari di legazione in prova, previo giudizio di i doneita' espresso dal consiglio di amministrazione in base al risultato dei corsi, sono n ominati, con decreto del Ministro degli affari esteri, segretari di legazione nell'ordine d ella graduatoria del concorso. Nel caso che il consiglio di amministrazione esprima g iudizio sfavorevole, il rapporto di impiego e' risolto con decreto del Ministro degli a ffari esteri.

    I segretari di legazione in prova che, trovandosi in...

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