Riordino della disciplina per l'accesso alla professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi, a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 454
DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 1998, n. 84.
Riordino della disciplina per l'accesso alla professione di
autotrasportatore di cose per conto di terzi, a norma dell'articolo
7, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 454.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 7, comma 1, della legge 21 dicembre 1997, n. 454;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 6 febbraio 1998;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 marzo 1998;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Oggetto e definizioni
1. Con il presente decreto si provvede al riordino della disciplina
per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di cose per
conto di terzi da parte delle imprese di cui all'articolo 1, comma 2,
lettere c) ed e), della legge 23 dicembre 1997, n. 454, ovvero da
parte delle aziende speciali o consorzi di cui alla legge 8 giugno
1990, n. 142.
2. Ai sensi del presente decreto si intende per:
-
"professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi",
l'attivita' di un soggetto che esegue, mediante autoveicoli, il
trasporto di merci per conto di terzi;
-
"albo", l'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
autotrasporto di cose per conto di terzi istituito con legge 6 giugno
1974, n 298;
-
"comitato centrale", "comitato regionale" e "comitato
provinciale" gli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 5 della citata
Art. 2.
Ambito di applicazione
1. Le norme del presente decreto si applicano alle imprese di cui
all'articolo 1, comma 1.
2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione,
sentita la Commissione dell'Unione europea, possono essere esentate
in tutto o in parte dall'applicazione delle disposizioni del presente
decreto le imprese che effettuano esclusivamente trasporti nazionali
aventi soltanto una debole incidenza sul mercato dei trasporti, in
considerazione della natura della merce trasportata o della brevita'
del percorso, nonche', per il periodo di un triennio, quelle che
esercitano l'attivita' di autotrasporto merci su strada per conto
terzi con veicoli il cui carico totale o carico autorizzato non
superi le 6 tonnellate. Le imprese esentate devono comunque essere
iscritte all'albo e dimostrare il possesso del requisito
dell'onorabilita'.
Art. 3.
Requisiti
1. Le imprese debbono dimostrare, ai fini dell'iscrizione all'albo
degli autotrasportatori come previsto dal comma 6 dell'articolo 1
della citata legge n. 454 del 1997, di possedere, oltre le condizioni
ed i requisiti previsti dall'articolo 13 della citata legge n. 298
del 1974, i requisiti di onorabilita', capacita' finanziaria e
professionale secondo le disposizioni dettate con il presente
decreto.
2. Se il richiedente e' una persona fisica non in possesso del
requisito dell'idoneita' professionale, gli organi competenti possono
ammetterlo all'esercizio della professione di trasportatore su strada
a condizione che egli designi un'altra persona in possesso dei
requisiti di onorabilita' e di idoneita' professionale per la
direzione dell'attivita' di trasporto dell'azienda in maniera
continuativa ed effettiva.
3. Il requisito dell'onorabilita' deve essere posseduto dal
titolare dell'impresa e dalla persona ovvero dalle persone che
dirigono in maniera continuativa e effettiva l'attivita' di trasporto
dell'impresa; quando si tratti di societa' il requisito
dell'onorabilita' deve essere posseduto da tutti i soci che siano
illimitatamente responsabili nelle societa' di persone e dagli
amministratori per ogni altro tipo di ente o di societa' e per le
aziende speciali o consorzi di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142.
4. Il requisito della capacita' professionale deve essere posseduto
da coloro i quali svolgono le funzioni di direzione dell'attivita' di
trasporto.
5. Possono assumere la direzione dell'attivita' di trasporto i
seguenti soggetti:
-
titolare dell'impresa individuale o familiare, ovvero
collaboratore dell'impresa familiare;
-
soci illimitatamente responsabili nelle societa' di persone, o
almeno uno di essi;
-
amministratori in ogni altro tipo di ente o di societa', ovvero
aziende speciali e consorzi di cui alla legge n. 142 del 1990, o
almeno uno di essi;
-
dipendenti dell'impresa, cui siano attribuite le mansioni di
direzione dell'attivita' di trasporto o l'inquadramento appositamente
definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro del settore.
6. Le imprese debbono dimostrare il possesso dei requisiti di cui
al presente decreto all'atto della presentazione, ai sensi
dell'articolo 12 della citata legge n. 298 del 1974, della domanda di
iscrizione all'albo degli autotrasportatori.
7. Le imprese autorizzate prima del l gennaio 1978 all'esercizio
della professione di autotrasportatore sono dispensate dall'obbligo
di comprovare i requisiti previsti dal presente articolo.
Art. 4.
Onorabilita'
1. Il requisito dell'onorabilita' non sussiste o cessa di
sussistere allorche' la persona che debba possederlo:
-
sia stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per
tendenza, ovvero sia stata sottoposta a misure di sicurezza personali
o a misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n.
1423, e successive modificazioni, oppure abbia riportato con sentenza
definitiva una qualsiasi condanna a pena detentiva non inferiore a
tre anni, ovvero non inferiore a due anni quando l'accesso alla
professione possa agevolare la commissione di reati della stessa
natura ed in ogni caso per gravi e ripetute infrazioni di cui
all'articolo 26 della citata legge n. 298 del 1974;
-
sia stata condannata per infrazioni gravi e ripetute alle
normative che disciplinano le condizioni di retribuzione e di lavoro
della professione, ovvero l'attivita' di trasporto su strada ed in
particolare le norme concernenti il periodo di guida e di riposo dei
conducenti, i pesi e le dimensioni dei veicoli commerciali, la
sicurezza stradale e dei veicoli.
2. Il requisito dell'onorabilita' cessa di sussistere anche nei
confronti dei soggetti preposti all'attivita' di trasporto su strada
di cose per conto di terzi, allorche' gli addetti dell'impresa
sottoposti alla loro direzione abbiano subito sanzioni gravi e
ripetute per le infrazioni di cui al comma 1, lettera b), ovvero per
infrazioni al disposto di cui all'articolo 46 della citata legge n.
298 del 1974.
3. Il requisito dell'onorabilita' e' riacquistato a seguito di
provvedimento riabilitativo, o in caso di cessazione delle misure di
sicurezza o di prevenzione applicate nonche', nel caso di cui al
comma 2, decorsi due anni dal provvedimento con cui viene accertata
la perdita del requisito.
Art. 5.
Capacita' finanziaria
1. Il requisito della capacita' finanziaria si intende sussistente
allorche' l'impresa possa dimostrare la disponibilita' di risorse
finanziarie necessarie ad assicurare il corretto avviamento e la
buona gestione dell'impresa.
2. Con regolamento del Ministro dei trasporti e della navigazione
e' determinato il requisito della capacita' finanziaria, in misura
comunque non inferiore a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto
ministeriale 16 maggio 1991, n. 198, e nel rispetto della normativa
comunitaria in materia. Resta comunque salva la facolta' di deroga
prevista dall'articolo 2, comma 2.
3. Ai fini dell'accertamento della capacita' finanziaria sono
considerati:
-
i conti annuali dell'impresa, ove esistano;
-
i fondi disponibili, comprese le liquidita' bancarie e la
possibilita' di scoperti e prestiti;
-
tutti gli attivi, comprese le proprieta' disponibili come
garanzia per l'impresa;
-
i costi, compreso il prezzo di acquisto o i pagamenti iniziali
per veicoli, edifici, impianti, attrezzature ed installazioni;
-
il capitale di esercizio.
4. In alternativa alle modalita' di cui al comma 3, le imprese
possono produrre una attestazione rilasciata da istituti bancari o
istituti finanziari con capitale non inferiore a cinque miliardi; il
contenuto dell'attestazione e le modalita' di rilascio sono
determinati con decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, da emanarsi entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Le imprese autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto prima
del 1 gennaio 1990, sono dispensate dall'accertamento del requisito
della capacita' finanziaria.
6. Sono considerate equivalenti alle attestazioni di cui al comma 4
le omologhe attestazioni rilasciate alle imprese residenti in altro
Stato dell'Unione europea in base alla normativa ivi vigente.
Art. 6.
Capacita' professionale
1. Il requisito della capacita' professionale consiste nella
dimostrazione del possesso della conoscenza delle materie riportate
nell'elenco allegato al presente decreto, accertata attraverso il
superamento di un esame scritto anche nella forma di quesiti con
risposta plurima a scelta del candidato.
2. Possono partecipare all'esame coloro che si trovino in una delle
seguenti situazioni:
-
i soggetti che comprovino di aver frequentato appositi corsi di
preparazione all'esame e siano in possesso del relativo attestato di
frequenza;
-
i soggetti in possesso del diploma di istruzione secondaria
superiore;
-
i soggetti che abbiano maturato un'esperienza di almeno un anno
di diretta collaborazione con soggetti, titolari di attestato di
capacita' professionale, che svolgono attivita' direzionale del
trasporto in imprese iscritte all'albo degli autotrasportatori.
3. Per i primi 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono esentati dall'esame di cui al comma 1 i candidati che
comprovino un'esperienza pratica di...
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