Riordino della disciplina per l'accesso alla professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi, a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 454

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 1998, n. 84.

Riordino della disciplina per l'accesso alla professione di

autotrasportatore di cose per conto di terzi, a norma dell'articolo

7, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 454.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 7, comma 1, della legge 21 dicembre 1997, n. 454;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,

adottata nella riunione del 6 febbraio 1998;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei

deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 13 marzo 1998;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Oggetto e definizioni

1. Con il presente decreto si provvede al riordino della disciplina

per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di cose per

conto di terzi da parte delle imprese di cui all'articolo 1, comma 2,

lettere c) ed e), della legge 23 dicembre 1997, n. 454, ovvero da

parte delle aziende speciali o consorzi di cui alla legge 8 giugno

1990, n. 142.

2. Ai sensi del presente decreto si intende per:

  1. "professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi",

    l'attivita' di un soggetto che esegue, mediante autoveicoli, il

    trasporto di merci per conto di terzi;

  2. "albo", l'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano

    autotrasporto di cose per conto di terzi istituito con legge 6 giugno

    1974, n 298;

  3. "comitato centrale", "comitato regionale" e "comitato

    provinciale" gli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 5 della citata

    legge n. 298 del 1974.

    Art. 2.

    Ambito di applicazione

    1. Le norme del presente decreto si applicano alle imprese di cui

    all'articolo 1, comma 1.

    2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione,

    sentita la Commissione dell'Unione europea, possono essere esentate

    in tutto o in parte dall'applicazione delle disposizioni del presente

    decreto le imprese che effettuano esclusivamente trasporti nazionali

    aventi soltanto una debole incidenza sul mercato dei trasporti, in

    considerazione della natura della merce trasportata o della brevita'

    del percorso, nonche', per il periodo di un triennio, quelle che

    esercitano l'attivita' di autotrasporto merci su strada per conto

    terzi con veicoli il cui carico totale o carico autorizzato non

    superi le 6 tonnellate. Le imprese esentate devono comunque essere

    iscritte all'albo e dimostrare il possesso del requisito

    dell'onorabilita'.

    Art. 3.

    Requisiti

    1. Le imprese debbono dimostrare, ai fini dell'iscrizione all'albo

    degli autotrasportatori come previsto dal comma 6 dell'articolo 1

    della citata legge n. 454 del 1997, di possedere, oltre le condizioni

    ed i requisiti previsti dall'articolo 13 della citata legge n. 298

    del 1974, i requisiti di onorabilita', capacita' finanziaria e

    professionale secondo le disposizioni dettate con il presente

    decreto.

    2. Se il richiedente e' una persona fisica non in possesso del

    requisito dell'idoneita' professionale, gli organi competenti possono

    ammetterlo all'esercizio della professione di trasportatore su strada

    a condizione che egli designi un'altra persona in possesso dei

    requisiti di onorabilita' e di idoneita' professionale per la

    direzione dell'attivita' di trasporto dell'azienda in maniera

    continuativa ed effettiva.

    3. Il requisito dell'onorabilita' deve essere posseduto dal

    titolare dell'impresa e dalla persona ovvero dalle persone che

    dirigono in maniera continuativa e effettiva l'attivita' di trasporto

    dell'impresa; quando si tratti di societa' il requisito

    dell'onorabilita' deve essere posseduto da tutti i soci che siano

    illimitatamente responsabili nelle societa' di persone e dagli

    amministratori per ogni altro tipo di ente o di societa' e per le

    aziende speciali o consorzi di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142.

    4. Il requisito della capacita' professionale deve essere posseduto

    da coloro i quali svolgono le funzioni di direzione dell'attivita' di

    trasporto.

    5. Possono assumere la direzione dell'attivita' di trasporto i

    seguenti soggetti:

  4. titolare dell'impresa individuale o familiare, ovvero

    collaboratore dell'impresa familiare;

  5. soci illimitatamente responsabili nelle societa' di persone, o

    almeno uno di essi;

  6. amministratori in ogni altro tipo di ente o di societa', ovvero

    aziende speciali e consorzi di cui alla legge n. 142 del 1990, o

    almeno uno di essi;

  7. dipendenti dell'impresa, cui siano attribuite le mansioni di

    direzione dell'attivita' di trasporto o l'inquadramento appositamente

    definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro del settore.

    6. Le imprese debbono dimostrare il possesso dei requisiti di cui

    al presente decreto all'atto della presentazione, ai sensi

    dell'articolo 12 della citata legge n. 298 del 1974, della domanda di

    iscrizione all'albo degli autotrasportatori.

    7. Le imprese autorizzate prima del l gennaio 1978 all'esercizio

    della professione di autotrasportatore sono dispensate dall'obbligo

    di comprovare i requisiti previsti dal presente articolo.

    Art. 4.

    Onorabilita'

    1. Il requisito dell'onorabilita' non sussiste o cessa di

    sussistere allorche' la persona che debba possederlo:

  8. sia stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per

    tendenza, ovvero sia stata sottoposta a misure di sicurezza personali

    o a misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n.

    1423, e successive modificazioni, oppure abbia riportato con sentenza

    definitiva una qualsiasi condanna a pena detentiva non inferiore a

    tre anni, ovvero non inferiore a due anni quando l'accesso alla

    professione possa agevolare la commissione di reati della stessa

    natura ed in ogni caso per gravi e ripetute infrazioni di cui

    all'articolo 26 della citata legge n. 298 del 1974;

  9. sia stata condannata per infrazioni gravi e ripetute alle

    normative che disciplinano le condizioni di retribuzione e di lavoro

    della professione, ovvero l'attivita' di trasporto su strada ed in

    particolare le norme concernenti il periodo di guida e di riposo dei

    conducenti, i pesi e le dimensioni dei veicoli commerciali, la

    sicurezza stradale e dei veicoli.

    2. Il requisito dell'onorabilita' cessa di sussistere anche nei

    confronti dei soggetti preposti all'attivita' di trasporto su strada

    di cose per conto di terzi, allorche' gli addetti dell'impresa

    sottoposti alla loro direzione abbiano subito sanzioni gravi e

    ripetute per le infrazioni di cui al comma 1, lettera b), ovvero per

    infrazioni al disposto di cui all'articolo 46 della citata legge n.

    298 del 1974.

    3. Il requisito dell'onorabilita' e' riacquistato a seguito di

    provvedimento riabilitativo, o in caso di cessazione delle misure di

    sicurezza o di prevenzione applicate nonche', nel caso di cui al

    comma 2, decorsi due anni dal provvedimento con cui viene accertata

    la perdita del requisito.

    Art. 5.

    Capacita' finanziaria

    1. Il requisito della capacita' finanziaria si intende sussistente

    allorche' l'impresa possa dimostrare la disponibilita' di risorse

    finanziarie necessarie ad assicurare il corretto avviamento e la

    buona gestione dell'impresa.

    2. Con regolamento del Ministro dei trasporti e della navigazione

    e' determinato il requisito della capacita' finanziaria, in misura

    comunque non inferiore a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto

    ministeriale 16 maggio 1991, n. 198, e nel rispetto della normativa

    comunitaria in materia. Resta comunque salva la facolta' di deroga

    prevista dall'articolo 2, comma 2.

    3. Ai fini dell'accertamento della capacita' finanziaria sono

    considerati:

  10. i conti annuali dell'impresa, ove esistano;

  11. i fondi disponibili, comprese le liquidita' bancarie e la

    possibilita' di scoperti e prestiti;

  12. tutti gli attivi, comprese le proprieta' disponibili come

    garanzia per l'impresa;

  13. i costi, compreso il prezzo di acquisto o i pagamenti iniziali

    per veicoli, edifici, impianti, attrezzature ed installazioni;

  14. il capitale di esercizio.

    4. In alternativa alle modalita' di cui al comma 3, le imprese

    possono produrre una attestazione rilasciata da istituti bancari o

    istituti finanziari con capitale non inferiore a cinque miliardi; il

    contenuto dell'attestazione e le modalita' di rilascio sono

    determinati con decreto del Ministro dei trasporti e della

    navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e

    della programmazione economica, da emanarsi entro centoventi giorni

    dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

    5. Le imprese autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto prima

    del 1 gennaio 1990, sono dispensate dall'accertamento del requisito

    della capacita' finanziaria.

    6. Sono considerate equivalenti alle attestazioni di cui al comma 4

    le omologhe attestazioni rilasciate alle imprese residenti in altro

    Stato dell'Unione europea in base alla normativa ivi vigente.

    Art. 6.

    Capacita' professionale

    1. Il requisito della capacita' professionale consiste nella

    dimostrazione del possesso della conoscenza delle materie riportate

    nell'elenco allegato al presente decreto, accertata attraverso il

    superamento di un esame scritto anche nella forma di quesiti con

    risposta plurima a scelta del candidato.

    2. Possono partecipare all'esame coloro che si trovino in una delle

    seguenti situazioni:

  15. i soggetti che comprovino di aver frequentato appositi corsi di

    preparazione all'esame e siano in possesso del relativo attestato di

    frequenza;

  16. i soggetti in possesso del diploma di istruzione secondaria

    superiore;

  17. i soggetti che abbiano maturato un'esperienza di almeno un anno

    di diretta collaborazione con soggetti, titolari di attestato di

    capacita' professionale, che svolgono attivita' direzionale del

    trasporto in imprese iscritte all'albo degli autotrasportatori.

    3. Per i primi 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente

    decreto sono esentati dall'esame di cui al comma 1 i candidati che

    comprovino un'esperienza pratica di...

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