DECRETO LEGISLATIVO 4 giugno 2003, n. 128 - Riordino dell'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137; Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 27; Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Viste le linee guida per la politica scientifica e tecnologica del Governo, emanate il 13 marzo 2002; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 gennaio 2003; Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2003; Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo

Art. 1.

O g g e t t o 1. Il presente decreto legislativo detta la disciplina di riordino dell'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.) e ne definisce le finalita', le attivita', gli organi, i principi e criteri di organizzazione e funzionamento, al fine di ottimizzarne l'attivita' di agenzia nel settore della ricerca spaziale e aerospaziale.

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare in lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

- L'art. 87 della Costituzione stabilisce che il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Puo' concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concerne: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, reca

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione

.

- L'art. 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni reca: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa».

Art. 5. - 1. E' istituita una Commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari.

2. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della Commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle competenti Commissioni parlamentari.

3. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

4. La Commissione

a) esprime i pareri previsti dalla presente legge; b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere

.

- La legge 6 luglio 2002, n. 137, recita: Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici.

- Il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 27, abrogato dal presente decreto legislativo concerne

Riordino dell'Agenzia spaziale italiana - A.S.I., a norma degli articoli 11, comma 1, e 18, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

- Il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, prevede: Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche.

- Il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, prevede: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevede: Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Art. 2.

Finalita' dell'Agenzia 1. L'A.S.I. e' ente pubblico nazionale con il compito di promuovere, sviluppare e diffondere, attraverso attivita' di agenzia, la ricerca scientifica e tecnologica applicata al campo spaziale e aerospaziale, con esclusione della ricerca aeronautica e lo sviluppo di servizi innovativi, perseguendo obiettivi di eccellenza, coordinando e gestendo i progetti nazionali e la partecipazione italiana a progetti europei ed internazionali, nel quadro del coordinamento delle relazioni internazionali assicurato dal Ministero degli affari esteri, avendo attenzione al mantenimento della competitivita' del comparto industriale italiano.

2. L'A.S.I. ha personalita' giuridica di diritto pubblico, autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale e contabile e si dota di un ordinamento autonomo in conformita' al presente decreto, alla legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni, al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonche' per quanto non previsto dalle predette disposizioni, al codice civile.

3. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca esercita nei confronti dell'A.S.I. le competenze attribuitegli dalle disposizioni di cui al comma 2.

Note all'art. 2

- La legge 9 maggio 1989, n. 168, reca: Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.

- Per il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, si veda la nota alle premesse.

Art. 3.

Attivita' dell'A.S.I.

1. L'A.S.I.

  1. predispone, sulla base del Piano nazionale della ricerca e degli indirizzi del Governo in materia spaziale e aerospaziale, il Piano aerospaziale nazionale e ne cura l'attuazione; b) sulla base degli indirizzi del Governo, nel quadro del coordinamento delle relazioni internazionali assicurato dal Ministero degli affari esteri, partecipa ai lavori del consiglio dell'Agenzia spaziale europea (E.S.A.), promuove e coordina la presenza italiana ai programmi da essa approvati, nonche', nei limiti delle risorse determinate dal Piano aerospaziale nazionale e delle altre entrate dell'ente, stipula accordi bilaterali o multilaterali con organismi di altri Paesi per la partecipazione dell'Italia a programmi od imprese aerospaziali. In particolare promuove, sostiene e coordina la partecipazione italiana a progetti e iniziative dell'Unione europea nel campo della ricerca spaziale e aerospaziale; c) intrattiene relazioni con organismi aerospaziali di altri Paesi, nel quadro del coordinamento delle relazioni internazionali assicurato dal Ministero degli affari esteri; promuove e realizza, con il coinvolgimento della comunita' scientifica, la ricerca scientifica nazionale nel settore spaziale e aerospaziale predisponendo, coordinando e sviluppando appositi programmi, curando il raccordo con l'Istituto nazionale di astrofisica (INAF), per quanto riguarda il settore dell'astrofisica; svolge attivita' di agenzia nelle attivita' di competenza, finanziando e coordinando attivita' di ricerca spaziale e aerospaziale svolte da terzi; svolge attivita' di comunicazione e promozione della ricerca spaziale e aerospaziale, curando la diffusione dei relativi risultati economici e sociali all'interno del Paese e garantendo l'utilizzazione delle conoscenze prodotte; d) promuove, realizza e finanzia sulla base di appositi progetti, iniziative che integrino la ricerca pubblica con quella privata, nazionale ed internazionale, nel settore spaziale e aerospaziale, anche al fine di acquisire risorse ulteriori per il finanziamento di progetti congiunti; e) promuove la diffusione della cultura aerospaziale e delle conoscenze derivanti dalla relativa ricerca, nonche' la valorizzazione a fini produttivi e sociali e il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca nel settore spaziale e aerospaziale; f) effettua la valutazione dei risultati dei propri programmi di ricerca, sulla base di criteri di valutazione definiti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; g) promuove la formazione e la crescita tecnico-professionale dei ricercatori italiani nel campo delle scienze e tecnologie spaziali e aerospaziali e delle loro applicazioni, attraverso l'assegnazione di borse di studio e assegni di ricerca, nonche' promuovendo e realizzando, sulla...

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