DECRETO 27 settembre 2002 - Regolamento di esecuzione delle disposizioni di legge in materia di riordinamento dei compiti e della gestione del Casellario centrale infortuni dell'INAIL

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto il regio decreto 23 marzo 1922, n. 387, che istituisce presso il Ministero per il lavoro e la previdenza sociale un Casellario centrale generale per la raccolta e la conservazione delle schede relative ai casi d'infortunio sul lavoro i quali importino invalidita' permanente; Visto il decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 877, contenente disposizioni concernenti il Casellario centrale infortuni, ed, in particolare, l'art. 1 che trasfe-risce il Casellario presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144; Visti gli articoli 15 e seguenti del predetto decreto legislativo recanti disposizioni per il riordino dei compiti e della gestione del Casellario centrale infortuni, ed, in particolare, l'art. 22, concernente l'adozione, da parte del Comitato di gestione del Casellario, del Regolamento di esecuzione da approvarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ora Ministro del lavoro e delle politiche sociali; Ritenuto di dover dare attuazione al disposto del citato art. 22 del decreto legislativo n. 38 del 2000; Vista la delibera del Comitato di gestione del Casellario centrale infortuni n. 2 del 16 maggio 2001, concernente l'adozione del predetto Regolamento; Vista la successiva delibera n. 5 del 30 ottobre 2001, con la quale il Comitato medesimo ha adeguato il Regolamento alle osservazioni ministeriali formulate con nota prot. n. 9/3PP/22165/3, in data 17 ottobre 2001; Decreta

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e' approvato il Regolamento di esecuzione delle disposizioni di legge in materia di riordino dei compiti e della gestione del Casellario centrale infortuni, nel testo unito al presente decreto di cui e' parte integrante.

Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Roma, 27 settembre 2002 Il Ministro: Maroni

Allegato REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MATERIA DI RIORDINAMENTO DEI COMPITI E DELLA GESTIONE DEL CASELLARIO CENTRALE INFORTUNI. (Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, Capo IV, art. 22) Capo I Principi generali Art. 1.

Finalita' ed ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento stabilisce le norme di esecuzione delle disposizioni di cui al Capo IV del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (di seguito denominato Decreto) definendo le linee fondamentali dell'organizzazione e del funzionamento del Casellario e regolando i rapporti giuridici, amministrativi, contributivi, economici e funzionali del Casellario stesso con gli utenti e con l'Inail.

  1. Il Regolamento disciplina le modalita' di individuazione dei responsabili del trattamento dei dati ed il sistema di sicurezza degli accessi nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

    Capo II Il casellario centrale infortuni Art. 2.

    Funzione pubblica e risorse. La banca dati 1. Il Casellario svolge con autonomia gestionale, sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la funzione pubblica prevista e disciplinata dal capo IV del Decreto.

  2. Per la realizzazione di tale funzione e per lo svolgimento dei relativi compiti, il Casellario si avvale della struttura, delle risorse umane, formative, organizzative e finanziarie, nonche' delle tecnologie informatiche, informative e di comunicazione poste a disposizione dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (appresso denominato INAIL), sulla base delle indicazioni dell'organo di governo del Casellario stesso.

  3. Il Casellario e' titolare della banca dati relativa agli infortuni professionali e non professionali ed alle malattie professionali i quali importino invalidita' permanente o morte.

    Art. 3.

    Compiti del Casellario centrale infortuni 1. Il Casellario svolge i seguenti compiti

    a) archiviare, conservare, comunicare agli utenti dati, relativi a casi d'infortunio professionale e non professionale e di malattia professionale, i quali importino invalidita' permanente o morte, anche a prescindere da uno specifico evento lesivo; b) elaborare i dati, mediante procedure informatiche, che consentano l'ottimizzazione della loro utilizzazione anche in forma aggregata da parte dei soggetti autorizzati; c) favorire l'integrazione ed il raccordo della propria banca dati con altre analoghe a livello nazionale e sovranazionale, nonche' con quelle a carattere previdenziale anche attraverso accordi o convenzioni finalizzati alla reciproca utilizzazione dei dati.

  4. Puo', altresi', fornire dati in forma aggregata per indagini conoscitive alle istituzioni pubbliche e private di studi e ricerche.

    Capo III Organi del Casellario centrale infortuni Art. 4.

    Organi del Casellario Gli organi del Casellario sono

    il comitato di gestione; il presidente; il dirigente responsabile.

    Art. 5.

    Il Comitato di gestione 1. Il Comitato di gestione, di seguito denominato Comitato, e' composto da

    a) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con funzioni di presidente; b) un rappresentante dell'INAIL; c) un rappresentante dell'IPSEMA; d) un rappresentante dell'utenza pubblica diverso dall'INAIL; e) un rappresentante dell'ENPAIA; f) un rappresentante delle imprese di...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT