Applicazione per l'anno 2004 della legge 1Riordinamento delle camere di commercio italiane all'esteroCriteri e modalita' per la concessione di contributi finanziari alle camere di commercio italiane all'estero??.

Si forniscono qui di seguito le istruzioni per l'applicazione nel 2004 della legge n. 518/1970 e del relativo decreto di attuazione n.

315/1999. In particolare, conformemente all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, vengono illustrate le modalita' per la presentazione delle domande di approvazione del programma promozionale 2004 di ciascuna Camera e di liquidazione del contributo relativo all'attivita' svolta nel 2003. I testi delle due fonti normative sopra citate sono disponibili sul sito del Ministero all'indirizzo: www.mincomes.it, alla voce ´Strumenti di sostegno all'internazionalizzazione delle impreseª e alla voce ´Circolari

e comunicatiª.

A) Scopo della concessione dei contributi.

  1. Secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia di commercio con l'estero), i contributi concessi dal Ministero sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attivita' promozionali di rilievo nazionale e la realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare, l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.

  2. In applicazione della disciplina comunitaria che, per evitare distorsioni della libera concorrenza, vieta gli aiuti diretti alle singole imprese, il contributo e' destinato unicamente agli enti associativi per favorire il processo di internazionalizzazione della generalita' delle associate.

  3. Il programma deve prevedere azioni aventi contenuto strettamente promozionale, in quanto non possono essere accolti progetti di natura commerciale.

    B) Presentazione della domanda di approvazione del programma promozionale.

  4. La domanda di approvazione del programma promozionale per l'anno 2004 e' inviata al Ministero, Direzione generale per la promozione degli scambi - Divisione III, viale Boston n. 25 - 00144 Roma, tramite l'Assocamerestero, via G.B. Morgagni n. 30/h - 00161 Roma.

  5. L'invio della domanda dovra' avvenire entro e non oltre il 31 gennaio 2004. Per l'inoltro via posta fa fede la data del timbro postale, mentre per l'inoltro via corriere fa fede la data di consegna allo stesso.

  6. Assocamerestero curera' anche per il 2004 - come comunicato con la circolare n. 100632 del 19 gennaio 2001 - la pre-istruttoria tecnica dei programmi di attivita' e li trasmettera' al Ministero per la valutazione di merito.

  7. Ciascuna Camera inviera' contemporaneamente copia della domanda alla rappresentanza diplomatica territorialmente competente, per darne opportuna conoscenza.

    Redazione del programma promozionale.

  8. Per facilitare la redazione del programma di attivita' relativa all'anno 2004, si allegano alla presente uno schema riassuntivo con l'elenco dei costi preventivati e dei ricavi attesi sui singoli progetti (allegato 1) ed una scheda descrittiva di ogni singolo progetto (allegato 2). Le singole schede progetto dovranno illustrare in modo chiaro e sintetico le azioni promozionali programmate, i costi ed i ricavi previsti, nonche' i risultati attesi.

  9. Le schede devono essere accompagnate da una relazione illustrativa di sintesi, corredata da una dettagliata descrizione dei vari progetti e da un elenco delle azioni camerali per settore merceologico di attivita'. Le Camere sono tenute ad inserire le informazioni relative alle singole azioni promozionali progettate nell'apposita banca dati Pla.Net sviluppata congiuntamente dal Ministero e da Assocamerestero nella specifica sezione denominata ´Attivitaª. La banca dati Pla.Net mettera' a disposizione del Ministero il previsto allegato 3 che, quindi, non dovra' piu' essere inviato dalla Camera. Assocamerestero curera' il raccordo operativo con la rete camerale e fornira' la necessaria assistenza tecnica per l'accesso alla banca dati in oggetto. Assocamerestero, inoltre, comunichera' la corretta produzione degli allegati 3 da parte delle Camere di commercio.

  10. Le Camere che prevedono per il 2004 un bilancio preventivo inferiore alla somma di euro 260.000, possono, in alternativa alla redazione delle schede di cui agli allegati 1 e 2, presentare una relazione illustrativa di sintesi integrata con i seguenti elementi

    costo ipotizzato per ogni linea di attivita' e corrispondenti ricavi attesi; indicatori di successo e relativi standard da applicare consuntivamente per misurare il successo delle azioni programmate.

  11. Per una illustrazione chiara e completa del programma promozionale, si suggerisce di presentare quest'ultimo riunendo in un unico progetto le azioni da svolgere in aree omogenee. A tal fine si considerino le seguenti possibili aree progettuali

    1. area informativa (ad esempio: riviste, bollettini, newsletter, cataloghi, repertori, pubblicita' sui media, seminari, sportelli informativi e siti web in Internet); b) area formativa e dell'addestramento professionale (ad esempio

    corsi diretti alle imprese o alle risorse interne della Camera; workshop e seminari; stage di studenti italiani e neo-laureati presso imprese all'estero; organizzazione di contatti operativi tra strutture universitarie e di ricerca italiane e locali, finalizzate a favorire la diffusione dell'innovazione tecnologica); c) contatti per la conclusione di affari (ad esempio

    partecipazione diretta a eventi fieristici; assistenza e accompagnamento di delegazioni di operatori); d) area di assistenza e consulenza alle imprese (ad esempio

    recupero crediti, ricerca di partners); e) area relativa alle attivita' di rete camerale (ad esempio

    partecipazione alla redazione del Business Atlas; conferimento delle informazioni per l'Osservatorio sul sistema camerale italiano nel Mondo; alimentazione della banca dati Pla.Net sui contatti e sulle locali opportunita' di business; partecipazione all'annuale Convention mondiale delle Camere, ai meeting dedicati ai Segretari generali, nonche' ai seminari formativi e alle riunioni d'area). Per l'ammissibilita' dei costi sostenuti per l'organizzazione e la partecipazione alle riunioni di area, il rappresentante dell'area richiede, almeno trenta giorni prima della data programmata per la riunione, l'approvazione ministeriale sull'iniziativa, sulla base di una proposta di...

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