Il rinvio dell'udienza per convalida di sfratto tra teoria e prassi

AutoreAndrea Mirenda
Pagine691-692

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La Corte di Cassazione, con la sentenza 30 marzo 2000, n. 3889 (pubblicata in questa Rivista 2000, n. 3, pag. 482) ritorna ancora una volta sul noto tema della convalida dell'intimazione di sfratto/licenza emessa nonostante l'opposizione dell'intimato.

Corretta e coerente con la consolidata giurisprudenza di legittimità la soluzione data dalla Corte alla fattispecie: il provvedimento pronunciato in assenza dei presupposti di cui all'art. 663 c.p.c. (ciò è a dire della non comparizione ovvero della non opposizione dell'intimato comparso), ancorché avente forma ordinatoria, assume a tutti gli effetti valore di sentenza, in ossequio al principio della prevalenza della sostanza sulla forma, attesa la sua chiara idoneità a definire il giudizio avanti al giudice che l'ha pronunciato (in termini, tra le molte, cfr. Cass. 21 aprile 1998, n. 4031, in Arch. loc. e cond. 1998, 549; Cass. 25 marzo 1997, n. 2614, ivi 1997, 638.

Altrettanto corretta e coerente l'individuazione del rimedio: avverso detta ordinanza «abnorme» (poiché resa al di fuori del rigoroso schema tipico previsto dalla legge) sarà proponibile l'ordinario rimedio dell'appello, diversamente inammissibile per la convalida ritualmente emessa, avverso la quale è invece esperibile il solo rimedio della opposizione tardiva ex art. 668 c.p.c., sempre che ricorrano i peculiari presupposti ivi contemplati (cfr. Cass. 16 maggio 1997, n. 4366).

Sin qui, dunque, nulla di nuovo nella decisione in esame che si colloca nel solco di un solido indirizzo di legittimità.

Il caso pratico esaminato, peraltro, si rivela interessante sotto altro profilo. Per comodità del lettore varrà ricordare che:

a) nel procedimento di licenza avanti al Pretore di Vasto - nonostante la regolarità della notifica - l'intimato non era comparso;

b) il procedimento subiva tuttavia un rinvio ad altra udienza (presumibilmente su richiesta dell'intimante);

c) in tale nuova udienza l'intimato si costituiva formalmente, opponendosi alla convalida e svolgendo domanda riconvenzionale;

d) il giudice convalidava comunque l'intimazione di licenza per finita locazione e dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale.

Ebbene, la Corte, nella parte motiva della sentenza con cui cassa il Tribunale di Vasto (che aveva erroneamente ritenuto inammissibile il gravame), censura quel rinvio d'udienza in quanto, a suo giudizio, incompatibile con la natura del procedimento per convalida di cui agli artt. 657 e ss. c.p.c.

Giova riportare quel passo per cogliere la severità dell'intervento: «. . . il procedimento per convalida di sfratto è caratterizzato da tipicità e immediatezza che non consentono alternative alla adozione o non adozione del provvedimento di convalida alla prima udienza. Ciò chiaramente comporta che non sono possibili rinvii di sorta (fatta eccezione chiaramente - ma non è quanto si è...

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