Rinunzie e transazioni: il verbale di conciliazione

AutoreAntonio Belsito
Pagine189-206
189
1. Rinunzie e transazioni. 2. Verbale di conciliazione stragiudiziale in sede
amministrativa ed in sede sindacale. 3. La conciliazione stragiudiziale nel
pubblico impiego. 4. La conciliazione in sede arbitrale. 5. Rinunzia agli
atti e all’azione. 6. La conciliazione in sede giudiziale. 7. Conciliazione
monocratica. 8. Le Commissioni di certif‌icazione dei contratti di lavoro.
9. Inoppugnabilità del verbale di transazione: limiti.
RINUNZIE E
TRANSAZIONI:
IL VERBALE
DI CONCILIAZIONE
CAPITOLO 7
SOMMARIO
1. Rinunzie e transazioni
Il libro V “del lavoro” del codice civile prevede una specif‌ica
norma riferita alle rinunzie e transazioni sottoscritte dai lavo-
ratori e ritenute invalide, a tutela soprattutto della posizione di
contraente debole riconosciuta al dipendente.
Trattasi dell’art. 2113 cod. civ. così come modif‌icato dall’art.
6 L. 533/1973 che recita:
190
Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del pre-
statore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei
contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all’articolo
409 del codice di procedura civile, non sono valide.
L’impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro
sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinun-
zia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione
medesima.
Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono
essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del
lavoratore idoneo a renderne nota la volontà.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conci-
liazione intervenuta ai sensi degli artt. 185, 410, 411, 412 ter e 412
quater del codice di procedura civile”.
Secondo quanto previsto dal codice civile all’art. 1236 la
dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l’obbli-
gazione quando è comunicata al debitore.
Trattasi di una remissione o rinunzia che costituisce un
negozio unilaterale recettizio neutro quoad causam268 volta a
manifestare l’intento abdicativo al debitore.
La transazione è il contratto col quale le parti facendosi reci-
proche concessioni pongono f‌ine ad una lite già cominciata o ne
prevengono l’insorgenza (art. 1965 cod. civ.).
Il requisito della reciprocità delle concessioni non abbisogna
del criterio di equivalenza seppure approssimativa tra le stesse.
Ad esempio la rinunzia del lavoratore alle retribuzioni relative
al periodo intercorrente tra il licenziamento e la reintegrazione
nel posto del lavoro o la rinunzia del datore di lavoro a proseguire
nel giudizio di impugnazione pur convinto della legittimità del
licenziamento costituisce una transazione frutto di reciproche
concessioni sebbene possano non risultare equivalenti.
Si può dunque affermare che la transazione è un valido stru-
mento nelle mani delle parti per pervenire alla conciliazione delle
controversie in corso o in f‌ieri.
Le conciliazioni delle vertenze di lavoro valide ed inoppu-
gnabili sono soltanto quelle cd. “assistite”, formalizzate con
verbale:
•฀in฀sede giudiziale (art. 185 c.p.c. e più propriamente art.
420 primo comma c.p.c.)269;
268 È irrilevante l’assenza di vantaggi per il creditore che rinunzia.
269 Art. 185 c.p.c. Tentativo di conciliazione: (...) il tentativo di conciliazione può essere
Rinunzia
Transazione
Conciliazioni

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT