La Rinuncia Unilaterale Al Servizio Di Riscaldamento Centralizzato Alla Luce Delle Recenti Normative

AutoreVincenzo Nasini
Pagine166-168
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dott
2/2016 Arch. loc. cond. e imm.
RIFORMA DEL CONDOMINIO
LA RINUNCIA UNILATERALE
AL SERVIZIO DI RISCALDAMENTO
CENTRALIZZATO ALLA LUCE
DELLE RECENTI NORMATIVE
di Vincenzo Nasini
Negli ultimi vent’anni, con la diffusione della rete di
distribuzione di gas metano, si sono andati moltiplicando,
accanto alle trasformazioni degli impianti centralizzati di
riscaldamento in impianti unifamiliari a gas ex lege 10/91
e successive modif‌icazioni e integrazioni, i casi di distacco
unilaterale dall’impianto o, per meglio dire, della rinuncia
unilaterale al relativo servizio da parte di singoli condómi-
ni, fattispecie non disciplinata legislativamente f‌ino alla
riforma del condominio e che nel tempo è stata oggetto di
numerose pronunce giurisprudenziali di merito e di legit-
timità, per lo più favorevoli al diritto del singolo a rinun-
ciare al servizio a determinate condizioni.
Così la Cassazione, con sentenza 19893/11, statuiva che
la clausola del regolamento contrattuale di un edif‌icio non
può vietare il distacco del singolo condomino dall’impian-
to centrale di riscaldamento non essendovi alcun interes-
se meritevole di tutela sotteso a questo divieto. Detta pro-
nuncia muoveva dalla premessa (apodittica) che proprio
l’ordinamento avrebbe mostrato di privilegiare al premi-
nente f‌ine di interesse generale rappresentato dal rispar-
mio energetico le trasformazioni e nei nuovi edif‌ici l’esclu-
sione degli impianti centralizzati e la realizzazione degli
impianti individuali. Premessa questa che, al contrario, si
poneva del tutto in contrasto con la stessa legislazione.
A prescindere dalla considerazione che non si deve
confondere la fattispecie della trasformazione degli im-
pianti centralizzati in impianti unifamiliari a gas, trasfor-
mazione che comunque deve avvenire a livello condomi-
niale secondo precise regole sia tecniche che giuridiche
e per effetto di un progetto approvato dall’assemblea, va
rammentato che in forza dell’art. 4 comma 9 del D.P.R. n.
59/09 (norma evidentemente non considerata dalla Corte
di Cassazione) “in tutti gli edif‌ici esistenti con più di quat-
tro unità abitative e in ogni caso per potenze nominali del
generatore di calore dell’impianto centralizzato maggiore
o uguale a 100 kw è preferibile il mantenimento di impian-
ti centralizzati laddove esistenti”.
La norma precisava anche che le cause tecniche o di
forza maggiore per ricorrere a eventuali interventi f‌inaliz-
zati alla trasformazione degli impianti centralizzati in im-
pianti con generatore di calore separato per singola unità
abitativa dovessero essere dichiarate nella relazione di cui
al successivo comma 25 dello stesso art. 4 D.P.R. n. 59/09.
Si tratta della relazione attestante la rispondenza alle
prescrizioni per il contenimento del consumo di energia
degli edif‌ici e relativi impianti termici che, ai sensi dell’art
28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991 n. 10, il proprieta-
rio dell’edif‌icio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso
le amministrazioni competenti insieme alla denuncia
dell’inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli artt. 25 e
26 della stessa legge 10/91.
Nonostante tale esplicita previsione legislativa, dalla
quale si evince indirettamente il principio secondo il
quale la preferenza per il centralizzato viene meno solo
in presenza di cause tecniche o di forza maggiore, una
successiva pronuncia (Cass. 3 aprile 2012 n. 5331) riaf-
fermava il principio secondo cui “il condómino può legit-
timamente rinunciare all’uso del riscaldamento centraliz-
zato e distaccare le proprie diramazioni della sua unità
abitativa senza necessità di autorizzazione e approvazione
degli altri condómini. Fermo restando il suo obbligo di pa-
gamento delle spese per la conservazione dell’impianto, il
condómino è tenuto a partecipare a quelle di gestione se e
nei limiti in cui il suo distacco non si risolve in una dimi-
nuzione degli oneri del servizio di cui continuano a godere
gli altri condómini”.
Con questa pronuncia veniva affermato anche un al-
tro principio: quello della possibilità per il rinunciante di
staccarsi, anche in presenza di aggravi di spesa per gli al-
tri utenti, a condizione che egli si accolli il maggior onere
derivante dal distacco.
Tali principi, ispirati come già detto a un evidente favor
per chi si distacca, sembrano, ad una prima lettura, inte-
gralmente recepiti dalla legge 220/12 che, all’art. 1118 c.c.,
quarto comma, statuisce che “il condómino può rinunciare
all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o
di condizionamento se dal suo distacco non derivano note-
voli squilibri o aggravi di spesa per gli altri condómini. In
tal caso il rinunciante resta tenuto a concorrere al paga-
mento delle sole spese per la manutenzione straordinaria
dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma”.
Molti punti della norma menzionata sono tuttavia par-
si subito poco chiari, dando luogo a sostanziali contrasti
interpretativi.
In primo luogo, ci si è chiesti e ci si chiede se l’agget-
tivo “notevoli” si riferisca solo agli squilibri o anche agli
aggravi di spesa. La rilevanza del quesito è evidente: se
l’aggettivo “notevoli” andasse riferito solo agli squilibri
(interpretazione che, ad avviso di chi scrive, sarebbe
preferibile, anche alla luce dell’uso del disgiuntivo “o” in
luogo della congiunzione “e”, si renderebbe di fatto irre-
alizzabile o almeno diff‌icilmente realizzabile qualunque
distacco, poiché un aggravio qualsivoglia deriva sempre e
comunque dalla rinuncia del singolo.
Va in proposito precisato che il parametro principale
per valutare l’aggravio è stato individuato da parte della
giurisprudenza di legittimità ante riforma nelle spese di
acquisto del carburante.
In realtà, una recente sentenza del Tribunale di Firen-
ze (n. 535 del 19 febbraio 2015) ha evidenziato come tale

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