Sul rinnovo dei contratti di locazione nel vigore della l. N. 431/98

AutorePier Paolo Capponi
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Massima incertezza regna riguardo la normativa da applicarsi ai contratti di locazione che si rinnovano in costanza della L. n. 431/98.

Le norme contenute in questa legge che regolano la materia sono:

- l'art. 1, comma 1: ´(Ambito di applicazione) I contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, di seguito denominati "contratti di locazione" sono stipulati o rinnovati, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 2ª;

- l'art. 2, comma 6: ´I contratti di locazione stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge che si rinnovano tacitamente sono disciplinati dal comma 1 del presente articolo.ª;

- l'art. 14, comma 5: ´Ai contratti per la loro intera durata ed ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ad ogni effetto le disposizioni normative in materia di locazioni vigenti prima di tale dataª.

Vi sono poi da considerare:

- l'art. 1597 c.c.: ´(Rinnovazione tacita del contratto). La locazione si ha per rinnovata se, scaduto il termine di essa, il conduttore rimane ed Ë lasciato nella detenzione della cosa locata o se, trattandosi di locazione a tempo indeterminato, non Ë stata comunicata la disdetta a norma dell'articolo precedente.

La nuova locazione Ë regolata dalle stesse condizioni della precedente, ma la sua durata Ë quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato.

Se Ë stata data licenza, il conduttore non puÚ opporre la tacita rinnovazione, salvo che consti la volont‡ del locatore di rinnovare il contrattoª;

- l'art. 3, primo e secondo comma, L. n. 392/78: ´Il contratto si rinnova per un periodo di quattro anni se nessuna delle parti comunica all'altra, almeno sei mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata, che non intende rinnovarlo.

La stessa disciplina si applica ad ogni altra successiva scadenza.ª.

Dopo il 30 dicembre 1998 (data di entrata in vigore della L. n. 431/98) sono venuti a scadere, per quanto concerne le locazioni ad uso abitativo, sia i contratti stipulati ai sensi della L. n. 392/78, sia quelli stipulati ai sensi della L. n. 359/ 92, sia, infine, quelli stipulati ai sensi del codice civile.

Si discute sulla sorte di tali contratti nel caso di loro rinnovazione tacita (ex art. 2, comma 6, L. n. 431 1998).

» prima di tutto necessario cercare di capire che cosa si intende per "rinnovazione tacita".

L'art. 1597 c.c. distingue tra rinnovazione tacita...

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