DECRETO 13 giugno 2002 - Rimodulazione dei programmi nazionali di cui al decreto ministeriale n. 467 del 4 giugno 2001 (Carbon tax)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 2000, n. 337, registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2000, registro n. 1 Ambiente, foglio. n. 374, e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 2000, "Regolamento recante criteri e modalita' di utilizzazione delle risorse destinate per l'anno 1999 alle finalita' di cui all'art. 8, comma 10, lettera f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448; Visto il decreto ministeriale n. 467/PIA/DEC/2001 del 4 giugno 2001 registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - il 17 luglio 2001, registro n. 5, foglio n. 01 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 205 del 4 settembre 2001, di definizione dei programmi e delle azioni di rilievo nazionale per la riduzione delle emissioni inquinanti; Visto il decreto ministeriale n. 23/P.I.A./DEC/2002 del 5 febbraio 2002 registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - il 14 febbraio 2002, registro n. 1, foglio n. 96 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 56 del 7 marzo 2002, con cui sono state apportate modifiche al decreto ministeriale n. 467 del 2001 ai sensi dell'art. 1 del medesimo decreto; Considerato che all'art. 1 del decreto ministeriale 467 del 2001, cosi' come modificato dagli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale n. 23 del 2002 sono elencati i programmi di rilievo nazionale ammessi a finanziamento; Considerato che a seguito delle modifiche apportate gli allegati 1) e 2) del decreto ministeriale n. 467/2001 sono stati ridefiniti dagli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale n. 23/2002; Considerato che la Direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in sede di attuazione dei programmi e dei relativi progetti proposti al finanziamento in relazione alla effettiva ed immediata attuazione degli stessi ha verificato per i seguenti programmi la mancanza del citato requisito

Programmi di cooperazione internazionale nell'ambito dei "Meccanismi di Kyoto:" Programma 3): Romania, per la prosecuzione del Programma di cooperazione ambientale; Programma 4): Argentina, per lo sviluppo dei programmi avviati con il Ministero dell'ambiente argentino; Considerato che a seguito di questa verifica i progetti previsti nei suddetti programmi ed elencati nell'allegato 2) del decreto ministeriale n. 467 del 2001 non sono piu' ammessi a finanziamento; Atteso che sono stati individuati, in sostituzione dei precedenti, i seguenti Programmi

Programma per la promozione delle energie pulite e delle fonti rinnovabili nella Regione del Mediterraneo in cooperazione con il Programma per l'ambiente delle Nazioni Unite - U.N.E.P, e l'Agenzia internazionale per l'energia; Programma di Cooperazione con la Repubblica del Sud Africa; Ritenuto opportuno integrare il Programma 1): "Repubblica popolare di Cina, per lo sviluppo dei programmi previsti dall'Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'Ambiente italiano e quello cinese" di ulteriori risorse sulla base dello sviluppo dei singoli progetti avviati in collaborazione con le Autorita' cinesi; Atteso che tali modifiche o integrazioni devono rispettare le dotazioni finanziarie assegnate ai singoli Programmi di rilievo nazionale ed in particolare

  1. Programma nazionale di ricerca per la riduzione delle emissioni: L. 50.000 milioni, pari ad Euro 25.822.845; 2. Programmi di cooperazione internazionale nell'ambito dei "Meccanismi di Kyoto": L. 35.000 milioni, pari ad Euro 18.075.991; Ritenuto necessario apportare una modifica sia nella descrizione che nel soggetto attuatore del progetto 4/a del "Programma nazionale di ricerca per la riduzione delle emissioni"; Considerato l'art. 1, comma 3 del decreto ministeriale n. 467 del 2001 prevede che "Con decreto del Ministero dell'ambiente potranno essere apportate, su richiesta dei soggetti pubblici responsabili, modifiche ed integrazioni agli elenchi di cui agli allegati 1 e 2, nel rispetto delle risorse finanziarie assegnate ad ogni programma di rilievo nazionale"; Considerato che le modifiche ed integrazioni da apportare si riflettono in una nuova definizione degli elenchi di cui all'art. 1) del citato decreto ministeriale n. 467, in modo particolare per quanto riguarda i Programmi di cooperazione internazionale nell'ambito dei "Meccanismi di Kyoto" nel rispetto delle dotazioni finanziarie assegnate a tale azione; Considerato il soggetto pubblico responsabile per tali programmi e' il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e che e' il medesimo titolato a proporre eventuali integrazioni o modifiche ai citati allegati; Ritenuto...

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