DELIBERA 18 marzo 2013 - Rimodulazione programma «opere piccole e medie nel Mezzogiorno» - Messa in sicurezza e ricostruzione del museo «Citta' della Scienza» di Napoli. (Delibera n. 24/2013). (13A07274)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003), che agli articoli 60 e 61 istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo aree sottoutilizzate (FAS), da ripartire a cura di questo Comitato con apposite delibere adottate sulla base dei criteri specificati al comma 3 dello stesso art. 61;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo aree sottoutilizzate;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», che all'art. 6-quinquies istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un Fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui e' riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitivita' e della coesione del Paese (c.d. Fondo infrastrutture);

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il "Quadro Strategico Nazionale''», convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che all'art. 18 dispone che questo Comitato, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, assegni, fra l'altro, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate al Fondo infrastrutture di cui al citato art. 6-quinquies;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che, all'art. 2, dispone: a decorrere dall'anno 2011, la riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ivi compresa la missione di spesa «sviluppo e riequilibrio territoriale», alla quale afferisce il FAS;

una ulteriore riduzione lineare delle sopracitate dotazioni finanziarie, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, nel caso in cui gli effetti finanziari previsti in relazione all'art. 9 dello stesso decreto, concernente il contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, risultino conseguiti in misura inferiore a quella prevista;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, concernente «Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia», che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42», che: all'art. 4 stabilisce che il Fondo per le aree sottoutilizzate assume la denominazione di «Fondo per lo sviluppo e la coesione» (FSC), finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra loro funzionalmente connessi;

all'art. 5 definisce le modalita' di programmazione del fondo di cui sopra, in particolare prevedendo al comma 5 che il Ministro delegato propone al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per la conseguente approvazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, nonche' con le amministrazioni attuatrici...

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