La rimessione in termini

AutoreAngelo Danilo de Santis
Pagine153-158
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La rimessione in termini
ANGELO DANILO DE SANTIS
SOMMARIO: 1. L’abrogazione dell’art. 184 bis c.p.c. e la nuova collocazione della norma. L’art. 153,
2° comma, c.p.c. - 2. Il procedimento e i presupposti di ammissibilità dell’istanza. 3.- Il problema
del limite della rimessione in termini.
1. L’abrogazione dell’art. 184 bis c.p.c. e la nuova collocazione della norma.
L’art. 153, 2° comma, c.p.c.
Nel processo del lavoro, la disciplina della rimessione in termini, funziona-
le all’equilibrio tra diritto di difesa delle parti e rigidità del sistema di preclu-
sioni, trovava, prima della novella introdotta dalla l. 26 novembre 1990, n. 353
(in vigore dal 30 aprile 1995), il suo fondamento nell’art. 421 c.p.c., che disci-
plina l’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio esercitabili dal giudice1.
La l. 353/1990 introdusse la regola della rimessione in termini contenuta
nell’art. 184 bis c.p.c., pacificamente applicato al rito del lavoro ed abrogato
dall’art. 46, 3°comma, l. 18 giugno 2009, n. 69.
Tale disposizione recava per rubrica la locuzione «rimessione in termini» e
disponeva che «la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa
ad essa non imputabile può chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in
termini», stabilendo inoltre che «il giudice provvede a norma dell’art. 294, se-
condo e terzo comma».
L’art. 45, 19° comma, l. n. 69/2009 ha aggiunto all’art. 153 c.p.c., rubricato
«improrogabilità dei termini perentori», un ulteriore comma, il secondo, con il
quale si stabilisce che «la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per
causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in ter-
mini. Il giudice provvede a norma dell’art. 294, secondo e terzo comma».
La differente collocazione della norma costituisce una variazione di non
secondaria importanza, in quanto consente di superare alcune delle principali
questioni interpretative e applicative che l’art. 184 bis c.p.c. ha posto.
Infatti, l’ubicazione dell’ormai abrogata disposizione nel libro secondo,
«Del processo di cognizione», titolo primo «Del procedimento davanti al tribu-
nale», capo secondo, «Dell’istruzione della causa», sezione seconda, «Della
trattazione della causa» del codice, ha indotto la giurisprudenza a ritenere ope-
rante l’istituto della rimessione in termini soltanto nell’ambito della «trattazione
della causa», il che pareva confermato dallo specifico riferimento, in essa con-
tenuto, al «giudice istruttore»2.
1 Cfr. Cass. 28 agosto 2000, n. 11279, Foro it., Rep. 2000, voce Lavoro e previdenza (contro-
versie), n. 134.
2 Cfr. Cass. 15 ottobre 1997, n. 10094, Foro it., 1998, I, 2659, con commento di R. CAPONI, La
causa non imputabile alla parte nella disciplina della rimessione in termini nel processo civile.

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