Regolamento concernente la disciplina e i criteri di ripartizione del fondo per il rimborso agli enti locali delle minori entrate derivanti dall'abolizione del credito d'imposta, a norma dell'articolo 1, comma 52, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344;

Visto l'articolo 1, comma 52, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che prevede l'istituzione presso il Ministero dell'interno di un fondo per il rimborso agli enti locali delle minori entrate derivanti dall'abolizione del credito d'imposta e che demanda ad apposito regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la disciplina per l'attuazione della disposizione di cui al citato comma 52 e per la ripartizione del fondo;

Visto l'articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 giugno 2006;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2006;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno;

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1.

Ripartizione del fondo

  1. Il fondo di 10 milioni di euro, di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' ripartito tra gli enti locali, cosi' come individuati dall'articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa trasmissione da parte degli enti stessi della certificazione di cui alla scheda allegata al presente decreto, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.

  2. Il pagamento del contributo statale, previsto per il solo anno finanziario 2005, spettante a ciascun ente avviene in unica soluzione.

  3. Nel caso di richieste di rimborso superiori allo stanziamento disponibile, il riparto e' disposto in misura proporzionale.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare...

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