Rimborso dell"IVA sul costo delle riparazioni autoveicoli e danno da fermo tecnico

AutoreAugusto Bonazzi
Pagine237-238

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Il proprietario di un autoveicolo danneggiato in un sinistro stradale conviene in giudizio il responsabile dell'incidente e, in solido, la sua compagnia di assicurazione per il ristoro dei danni subiti. Il procuratore dell'attore quantifica il danno conteggiando oltre alle spese necessarie per la riparazione comprensive di Iva come per legge, il danno da fermo tecnico dell'autoveicolo.

La difesa del convenuto, con riferimento al quantum debeatur, precisa che essendo l'autoveicolo intestato ad una impresa commerciale, l'imposta eventualmente pagata avrebbe dovuto essere detratta ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e pertanto tale importo non deve essere corrisposto; stessa sorte per il danno da fermo tecnico posto che l'attore non ha fornito prova della sua sussistenza.

1) Il problema della liquidazione dell'Iva relativa alle riparazioni, trae origine da una prassi applicata dalle compagnie di assicurazione in sede di liquidazione stragiudiziale dei danni. Molte compagnie, nonostante l'orientamento della giurisprudenza, non provvedono al pagamento dell'Iva qualora non venga presentato dal danneggiato l'originale del documento comprovante l'avvenuta ripartizione ed il relativo pagamento (fattura o ricevuta fiscale).

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Tale operazione, non necessaria ai fini probatori (essendo sufficiente la presentazione di una semplice copia), viene richiesta dalle compagnie assicuratrici per la conseguente impossibilit‡ per il creditore danneggiato di portare in detrazione il relativo costo e pertanto, in conformit‡ delle disposizioni fiscali vigenti, ´recuperareª l'imposta pagata.

Il Giudice di Pace con la sentenza che qui si annota prende posizione in merito alla sopra detta prassi ritenendo che le caratteristiche contabili del creditore - danneggiato non siano oggetto di sindacato da parte della compagnia assicuratrice la quale deve sempre corrispondere l'Iva (principio pacifico ex multis: Cass. civ., 14 ottobre 1997, n. 10023, in Danno e Resp. 1998, 788 e in Arch. giur. circ. 1998, pag. 32, Giudice di Pace di Ancona, 13 marzo 1997 in Arch. giur. circ. 1997, 624). Il Giudice di Pace precisa inoltre che il pagamento comprensivo dell'Iva deve essere eseguito a...

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