CIRCOLARE 25 febbraio 1998, n. 7/98 Nuove istruzioni per la richiesta dei rimborsi dell'indennita' di fine rapporto da corrispondere al personale ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285, occupato presso gli enti locali
Ai prefetti della Repubblica
Al presidente della giunta
regionale della Valle D'Aosta
Al commissario del Governo nella
provincia di Trento
Al commissario del Governo nella
provincia di Bolzano
e, per conoscenza:
Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Segretariato generale
Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per la
funzione pubblica e gli affari
regionali
Alla Corte dei conti - Sezione enti
locali
Ai Ministeri del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica - Ragioneria generale
dello Stato - Ispettorato generale
del bilancio - Ispettorato generale
per la finanza del settore pubbico
allargato - Ispettorato generale
per gli ordinamenti del personale -
Direzione generale del tesoro -
Servizio II
Al Ministero delle finanze -
Dipartimento delle entrate -
Direzione centrale per la
fiscalita' locale
Alla Cassa depositi e prestiti
Ai commissari del Governo nelle
regioni a statuto ordinario
Al commissario dello Stato nella
regione siciliana
Al rappresentante del Governo nella
regione sarda
Al commissario del Governo nella
regione Friuli-Venezia Giulia
Al presidente della commisssione
di coordinamento della Valle
D'Aosta
Agli uffici regionali di riscontro
amministrativo del Ministero
dell'interno
Alla Scuola superiore
dell'amministrazione civile
dell'interno
All'A.N.C.I.
All'U.P.I.
All'U.N.C.E.M.
All'Istituto nazionale di
statistica
1. Premessa.
Con le circolari F.L. 22/96 del 7 agosto 1996 e F.L. 23/96, del 12
settembre 1996 questo Ministero, allo scopo di corrispondere alla
richiesta del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato
- IGESPA, di conoscere, ai fini del reperimento delle necessarie
risorse finanziarie, l'importo complessivo degli oneri relativi
all'indennita' di fine rapporto dovuta - per il periodo di lavoro a
tempo determinato - al personale assunto dagli enti locali ai sensi
della legge n. 285 del 1 giugno 1977, ha chiesto la compilazione da
parte degli enti locali interessati, di un certificato contenente tra
l'altro la dichiarazione dell'avvenuto accertamento dei presupposti
di legittimita' delle richieste, l'elenco del personale interessato e
le somme richieste a rimborso, comprensive degli eventuali interessi
e della rivalutazione monetaria.
Si fa presente che, dopo l'emissione delle predette circolari, la
citata Ragioneria generale dello Stato - per venire incontro alle
difficolta' incontrate dagli enti locali in sede di accertamento dei
citati presupposti di legittimita' - si e' espressa in merito a
talune questioni interpretative sorte sui criteri di calcolo
dell'indennita' e sull'esistenza di eventuali termini prescrizionali
per la richiesta dell'indennita' stessa da parte del personale
interessato. Non si conosce, pertanto, se gli enti locali, in sede di
quantificazione delle somme richieste a rimborso, si siano tutti
attenuti alle indicazioni fornite dalla Ragioneria generale dello
Stato relativamente alle citate questioni interpretative.
Cio' malgrado, questo Ministero, una volta ricevuti i certificati
degli enti locali interessati, ha ugualmente comunicato al Dicastero
del tesoro il fabbisogno finanziario occorrente trasmettendo l'elenco
degli enti richiedenti per un totale di spesa di circa 110 miliardi,
comprensivo degli interessi e della rivalutazione monetaria. Detto
Ministero ha pero' manifestato perplessita' in merito al
riconoscimento degli interessi legali e della rivalutazione
monetaria, esprimendo l'avviso di interpellare sull'intera questione
il Consiglio di Stato. Pertanto questo Ministero ha chiesto in data
11 ottobre 1997 l'autorevole parere del supremo Consesso
amministrativo.
Si fa presente, al riguardo, che nell'adunanza del 12 novembre 1997
e' stato espresso dal citato Consesso (Sezione prima) il richiesto
parere che e' pervenuto a questo Ministero in data 7 gennaio 1998.
Cio' premesso, d'intesa con il Ministero del tesoro - Ragioneria
generale dello Stato - si emana la presente circolare, per accertare
l'importo da rimborsare a ciascun ente locale per l'indennita'
predetta, sulla base dei nuovi orientamenti emersi a seguito della
risoluzione delle questioni interpretative suddette e del parere
espresso sull'intera questione dal Consiglio di Stato.
A tale scopo, dopo aver fornito notizie sul parere espresso dal
Consiglio di Stato in ordine ai singoli aspetti della problematica in
esame, si espongono le indicazioni che possono trarsi dal citato
parere nonche' i contenuti del nuovo certificato che gli enti
dovranno trasmettere per la richiesta del rimborso erariale
dell'onere. Si comunicano poi notizie sulle modalita' e sui tempi di
detto rimborso ed infine si diramano istruzioni per la presentazione
dei certificati.
2. Notizie sul parere espresso dal Consiglio di Stato sui singoli
aspetti della questione.
Si fa presente che in ordine a ciascuno di detti aspetti il citato
Alto Consesso ha manifestato gli orientamenti di seguito illustrati.
2.1 Periodo in cui spetta l'indennita' di fine rapporto.
Il Consiglio di Stato ha espresso l'avviso che l'indennita' in
questione spetti per il solo periodo di lavoro a tempo determinato.
Sostiene, infatti, l'Alto Consesso che esclusivamente per detto
periodo il personale in parola non poteva essere iscritto ad alcun
ente previdenziale e conseguentemente godere, all'atto del
collocamento in quiescenza, dell'indennita' di fine rapporto. Al
contrario, per il periodo di lavoro a tempo indeterminato,
intercorrente tra la scadenza del contratto a termine (di formazione)
e l'immissione nei ruoli a seguito del superamento dell'esame di
idoneita', l'indennita' deve essere posta a carico dell'ente
previdenziale (ex INADEL) al quale il personale doveva essere
iscritto.
2.2 Inclusione nel calcolo dell'indennita' integrativa speciale.
Il Consiglio di Stato ritiene che nel calcolo della somma da
corrispondere al personale in questione non vada inclusa l'indennita'
integrativa speciale, fatta salva l'applicazione dell'art. 3 della
legge 29 gennaio 1994, n. 87. Tale norma ha stabilito che
l'indennita' integrativa speciale, nella determinazione della
buonuscita, spetta ai dipendenti cessati dal servizio dopo il 30
novembre 1984, purche' abbiano presentato apposita domanda, la quale
avrebbe dovuto essere proposta entro il termine perentorio del 30
settembre 1994.
Pertanto i dipendenti...
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