CIRCOLARE 25 febbraio 1998, n. 7/98 Nuove istruzioni per la richiesta dei rimborsi dell'indennita' di fine rapporto da corrispondere al personale ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285, occupato presso gli enti locali

Ai prefetti della Repubblica

Al presidente della giunta

regionale della Valle D'Aosta

Al commissario del Governo nella

provincia di Trento

Al commissario del Governo nella

provincia di Bolzano

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei

Ministri - Segretariato generale

Alla Presidenza del Consiglio dei

Ministri - Dipartimento per la

funzione pubblica e gli affari

regionali

Alla Corte dei conti - Sezione enti

locali

Ai Ministeri del tesoro, del

bilancio e della programmazione

economica - Ragioneria generale

dello Stato - Ispettorato generale

del bilancio - Ispettorato generale

per la finanza del settore pubbico

allargato - Ispettorato generale

per gli ordinamenti del personale -

Direzione generale del tesoro -

Servizio II

Al Ministero delle finanze -

Dipartimento delle entrate -

Direzione centrale per la

fiscalita' locale

Alla Cassa depositi e prestiti

Ai commissari del Governo nelle

regioni a statuto ordinario

Al commissario dello Stato nella

regione siciliana

Al rappresentante del Governo nella

regione sarda

Al commissario del Governo nella

regione Friuli-Venezia Giulia

Al presidente della commisssione

di coordinamento della Valle

D'Aosta

Agli uffici regionali di riscontro

amministrativo del Ministero

dell'interno

Alla Scuola superiore

dell'amministrazione civile

dell'interno

All'A.N.C.I.

All'U.P.I.

All'U.N.C.E.M.

All'Istituto nazionale di

statistica

1. Premessa.

Con le circolari F.L. 22/96 del 7 agosto 1996 e F.L. 23/96, del 12

settembre 1996 questo Ministero, allo scopo di corrispondere alla

richiesta del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato

- IGESPA, di conoscere, ai fini del reperimento delle necessarie

risorse finanziarie, l'importo complessivo degli oneri relativi

all'indennita' di fine rapporto dovuta - per il periodo di lavoro a

tempo determinato - al personale assunto dagli enti locali ai sensi

della legge n. 285 del 1 giugno 1977, ha chiesto la compilazione da

parte degli enti locali interessati, di un certificato contenente tra

l'altro la dichiarazione dell'avvenuto accertamento dei presupposti

di legittimita' delle richieste, l'elenco del personale interessato e

le somme richieste a rimborso, comprensive degli eventuali interessi

e della rivalutazione monetaria.

Si fa presente che, dopo l'emissione delle predette circolari, la

citata Ragioneria generale dello Stato - per venire incontro alle

difficolta' incontrate dagli enti locali in sede di accertamento dei

citati presupposti di legittimita' - si e' espressa in merito a

talune questioni interpretative sorte sui criteri di calcolo

dell'indennita' e sull'esistenza di eventuali termini prescrizionali

per la richiesta dell'indennita' stessa da parte del personale

interessato. Non si conosce, pertanto, se gli enti locali, in sede di

quantificazione delle somme richieste a rimborso, si siano tutti

attenuti alle indicazioni fornite dalla Ragioneria generale dello

Stato relativamente alle citate questioni interpretative.

Cio' malgrado, questo Ministero, una volta ricevuti i certificati

degli enti locali interessati, ha ugualmente comunicato al Dicastero

del tesoro il fabbisogno finanziario occorrente trasmettendo l'elenco

degli enti richiedenti per un totale di spesa di circa 110 miliardi,

comprensivo degli interessi e della rivalutazione monetaria. Detto

Ministero ha pero' manifestato perplessita' in merito al

riconoscimento degli interessi legali e della rivalutazione

monetaria, esprimendo l'avviso di interpellare sull'intera questione

il Consiglio di Stato. Pertanto questo Ministero ha chiesto in data

11 ottobre 1997 l'autorevole parere del supremo Consesso

amministrativo.

Si fa presente, al riguardo, che nell'adunanza del 12 novembre 1997

e' stato espresso dal citato Consesso (Sezione prima) il richiesto

parere che e' pervenuto a questo Ministero in data 7 gennaio 1998.

Cio' premesso, d'intesa con il Ministero del tesoro - Ragioneria

generale dello Stato - si emana la presente circolare, per accertare

l'importo da rimborsare a ciascun ente locale per l'indennita'

predetta, sulla base dei nuovi orientamenti emersi a seguito della

risoluzione delle questioni interpretative suddette e del parere

espresso sull'intera questione dal Consiglio di Stato.

A tale scopo, dopo aver fornito notizie sul parere espresso dal

Consiglio di Stato in ordine ai singoli aspetti della problematica in

esame, si espongono le indicazioni che possono trarsi dal citato

parere nonche' i contenuti del nuovo certificato che gli enti

dovranno trasmettere per la richiesta del rimborso erariale

dell'onere. Si comunicano poi notizie sulle modalita' e sui tempi di

detto rimborso ed infine si diramano istruzioni per la presentazione

dei certificati.

2. Notizie sul parere espresso dal Consiglio di Stato sui singoli

aspetti della questione.

Si fa presente che in ordine a ciascuno di detti aspetti il citato

Alto Consesso ha manifestato gli orientamenti di seguito illustrati.

2.1 Periodo in cui spetta l'indennita' di fine rapporto.

Il Consiglio di Stato ha espresso l'avviso che l'indennita' in

questione spetti per il solo periodo di lavoro a tempo determinato.

Sostiene, infatti, l'Alto Consesso che esclusivamente per detto

periodo il personale in parola non poteva essere iscritto ad alcun

ente previdenziale e conseguentemente godere, all'atto del

collocamento in quiescenza, dell'indennita' di fine rapporto. Al

contrario, per il periodo di lavoro a tempo indeterminato,

intercorrente tra la scadenza del contratto a termine (di formazione)

e l'immissione nei ruoli a seguito del superamento dell'esame di

idoneita', l'indennita' deve essere posta a carico dell'ente

previdenziale (ex INADEL) al quale il personale doveva essere

iscritto.

2.2 Inclusione nel calcolo dell'indennita' integrativa speciale.

Il Consiglio di Stato ritiene che nel calcolo della somma da

corrispondere al personale in questione non vada inclusa l'indennita'

integrativa speciale, fatta salva l'applicazione dell'art. 3 della

legge 29 gennaio 1994, n. 87. Tale norma ha stabilito che

l'indennita' integrativa speciale, nella determinazione della

buonuscita, spetta ai dipendenti cessati dal servizio dopo il 30

novembre 1984, purche' abbiano presentato apposita domanda, la quale

avrebbe dovuto essere proposta entro il termine perentorio del 30

settembre 1994.

Pertanto i dipendenti...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT