DECRETO 15 aprile 2013 - Modifica al decreto 14 gennaio 2013 recante le disposizioni per la rilevazione della produzione di latte di bufala in attuazione dell'articolo 7 della legge 3 febbraio 2011, n. 4. (13A03783)

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge n. 4 del 3 febbraio 2011 recante «Disposizioni in materia di etichettatura e di qualita' dei prodotti alimentari», ed in particolare l'art. 7 che prevede la definizione di disposizione per la rilevazione della produzione del latte di bufala secondo le modalita' disposte con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale del 14 gennaio 2013 recante le disposizioni per la rilevazione della produzione di latte di bufala in attuazione dell'art. 7 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 84 del 10 aprile 2013;

Visto in particolare l'art. 7 comma 1 del citato decreto 14 gennaio 2013 che dispone l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto stesso a decorrere dal 1° gennaio 2013;

Visto inoltre il comma 2 del citato art. 7 del decreto 14 gennaio 2013 che dispone l'obbligo di trasmissione dei dati decorre dal 1° marzo 2013 e pertanto impone all'allevatore di trasmettere i dati relativi primo giorno del mese di gennaio ed i dati relativi al primo giorno del mese di febbraio, nonche' il numero totale delle bufale in produzione e la quantita' di latte di massa prodotto per l'intero mese di gennaio e febbraio in data 1° marzo 2013, unitamente ai dati del mese di marzo 2013;

Considerato che il citato decreto ministeriale 14 gennaio 2013 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 10 aprile 2013;

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