Rilevanza della giurisprudenza comunitaria sui servizi di interesse generale in alcuni stati membri in materia

AutoreM. T. Paola Caputi Jambrenghi
Pagine211-233
CAPITOLO QUARTO
RILEVANZA DELLA GIURISPRUDENZA
COMUNITARIA SUI SERVIZI DI INTERESSE
GENERALE IN ALCUNI STATI MEMBRI
Sommario: 1. Premessa. 2. Alcune analisi della giurisprudenza della Corte di giu-
stizia nella dottrina tedesca. 3. I servizi d’interesse generale nell’ordinamento
francese e l’applicazione del diritto comunitario. 3.1. – Le prestazioni sociali
e l’applicazione del diritto comunitario in Francia. 4. L’evoluzione dei servizi
d’interesse generale in Spagna alla luce della giurisprudenza comunitaria. 5.
Spunti ricostruttivi.
1. Premessa
Si è già rimarcata la circostanza per la quale la comunità euro-
pea ha manifestato a lungo un evidente disinteresse in tema di ser-
vizi pubblici, tanto che la relativa nozione manca nel trattato isti-
tutivo 1, salvo l’unica eccezione del servizio dei trasporti richiamato
dall’art. 77 del trattato CEE (oggi art. 73), venendo piuttosto intro-
dotta la generica ed omnicomprensiva gura dei servizi d’interesse
economico generale ex art. 86 dei quali si sottolinea, nel trattato di
1 Significativa è l’affermazione contenuta nel rapporto pubblico per l’anno 1994 dove il
Conseil d’Etat sottolinea come “l’Europa non istruisce il processo al servizio pubblico. Fa di
peggio; essa ignora largamente la nozione di servizio pubblico e l’esistenza dei servizi pub-
blici”. Cfr. Conseil d’Etat, Service public, services publics: déclin ou renouveau, Parigi
1994, pg. 38.
212 Volontariato Sussidiarietà Mercato
Maastricht, l’importanza “nell’ambito dei valori comuni
dell’Unione, nonché del ruolo nella promozione della coesione so-
ciale e territoriale” (art. 16): anche in questa occasione, tuttavia,
senza delinearne una denizione né una disciplina di massima che
delimiti la gura introdotta.
L’espressione servizi d’interesse economico generale rileva
sotto un duplice aspetto: da un lato essa “lascia facilmente inten-
dere una delimitazione innanzitutto rispetto alla gura più ampia
dei servizi che non presentano aspetti di interesse generale e poi
nei confronti dei servizi che, pur essendo di interesse generale, lo
sono per aspetti non economici” 2. Evidentemente si tratta di di-
stinzioni assai rilevanti in ordine all’applicabilità della disciplina
comunitaria della concorrenza. Per questo motivo la commissione
europea, nel rielaborare nel Libro verde del 2003 sui servizi d’in-
teresse generale la casistica giurisprudenziale offerta dalla Corte di
giustizia europea, ha tentato di soffermarsi sui criteri di distinzione
tra servizi di interesse generale di carattere economico e non eco-
nomico, al ne, soprattutto, di denire il ruolo della comunità sul
tema e -quel che «ai suoi occhi» più rileva- lo spazio che essa deve
lasciare agli Stati membri per disciplinare liberamente il settore,
senza subire l’inuenza delle regole comunitarie della concor-
renza.
In particolare, è sorto l’interrogativo di base sull’applicabilità (e
in caso affermativo sulla misura dell’applicabilità) delle regole del
mercato comune, con specico riferimento a quelle poste a tutela
della concorrenza ed alle attività di erogazione delle prestazioni
sociali: l’impostazione tradizionale per la quale l’erogazione di
prestazioni sociali, in virtù dello spirito solidaristico che la carat-
terizza, debba ritenersi estranea, alla logica del guadagno, è stata
sorpassata dalla consapevolezza del condizionamento economico
2 Per queste considerazioni v. amplius E. FERRARI, I servizi pubblici in Europa. Intro-
duzione, in Attività economiche ed attività sociali nei servizi di interesse economico genera-
le, a cura di E. Ferrari, Torino 2007, pag. XII e ss.

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