DECRETO 16 marzo 1998 - Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
di concerto con
i Ministri della sanita', dei lavori pubblici, dei trasporti e
della navigazione e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato
Visto l'art. 3, comma 1, lettera c), della legge 26 ottobre 1995,
-
447;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo
1991;
Considerata la necessita' di armonizzare le tecniche di rilevamento
e di misurazione dell'inquinamento acustico, tenendo conto delle
peculiari caratteristiche del rumore emesso dalle infrastrutture di
trasporto;
Decreta:
Art. 1.
Campo di applicazione
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Il presente decreto stabilisce le tecniche di rilevamento e di
misurazione dell'inquinamento da rumore, in attuazione dell'art. 3,
comma 1, lettera c), della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
-
Per quanto non indicato nell'allegato A del presente decreto di
cui costituisce parte integrante, si fa riferimento alle definizioni
di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447.
Art. 2.
Strumentazione di misura
-
Il sistema di misura deve essere scelto in modo da soddisfare le
specifiche di cui alla classe 1 delle norme EN 60651/1994 e EN
60804/1994. Le misure di livello equivalente dovranno essere
effettuate direttamente con un fonometro conforme alla classe 1 delle
norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994. Nel caso di utilizzo di segnali
registrati prima e dopo le misure deve essere registrato anche un
segnale di calibrazione. La catena di registrazione deve avere una
risposta in frequenza conforme a quella richiesta per la classe 1
dalla EN 60651/1994 ed una dinamica adeguata al fenomeno in esame.
L'uso del registratore deve essere dichiarato nel rapporto di misura.
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I filtri e i microfoni utilizzati per le misure devono essere
conformi, rispettivamente, alle norme EN 61260/1995 (IEC 1260) e EN
61094-1/1994, EN 61094-2/1993, EN 61094-3/1995, EN 61094-4/1995. I
calibratori devono essere conformi alle norme CEI 29-4.
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La strumentazione e/o la catena di misura, prima e dopo ogni
ciclo di misura, deve essere controllata con un calibratore di classe
1, secondo la norma IEC 942:1988. Le misure fonometriche eseguite
sono valide se le calibrazioni effettuate prima e dopo ogni ciclo di
misura, differiscono al massimo di 0,5 dB. In caso di utilizzo di un
sistema di registrazione e di riproduzione, i segnali di calibrazione
devono essere registrati.
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Gli strumenti ed i sistemi di misura devono essere provvisti di
...
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