DECRETO 16 marzo 1998 - Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

di concerto con

i Ministri della sanita', dei lavori pubblici, dei trasporti e

della navigazione e dell'industria, del commercio e

dell'artigianato

Visto l'art. 3, comma 1, lettera c), della legge 26 ottobre 1995,

  1. 447;

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.

    616;

    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo

    1991;

    Considerata la necessita' di armonizzare le tecniche di rilevamento

    e di misurazione dell'inquinamento acustico, tenendo conto delle

    peculiari caratteristiche del rumore emesso dalle infrastrutture di

    trasporto;

    Decreta:

    Art. 1.

    Campo di applicazione

    1. Il presente decreto stabilisce le tecniche di rilevamento e di

      misurazione dell'inquinamento da rumore, in attuazione dell'art. 3,

      comma 1, lettera c), della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

    2. Per quanto non indicato nell'allegato A del presente decreto di

      cui costituisce parte integrante, si fa riferimento alle definizioni

      di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447.

      Art. 2.

      Strumentazione di misura

    3. Il sistema di misura deve essere scelto in modo da soddisfare le

      specifiche di cui alla classe 1 delle norme EN 60651/1994 e EN

      60804/1994. Le misure di livello equivalente dovranno essere

      effettuate direttamente con un fonometro conforme alla classe 1 delle

      norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994. Nel caso di utilizzo di segnali

      registrati prima e dopo le misure deve essere registrato anche un

      segnale di calibrazione. La catena di registrazione deve avere una

      risposta in frequenza conforme a quella richiesta per la classe 1

      dalla EN 60651/1994 ed una dinamica adeguata al fenomeno in esame.

      L'uso del registratore deve essere dichiarato nel rapporto di misura.

    4. I filtri e i microfoni utilizzati per le misure devono essere

      conformi, rispettivamente, alle norme EN 61260/1995 (IEC 1260) e EN

      61094-1/1994, EN 61094-2/1993, EN 61094-3/1995, EN 61094-4/1995. I

      calibratori devono essere conformi alle norme CEI 29-4.

    5. La strumentazione e/o la catena di misura, prima e dopo ogni

      ciclo di misura, deve essere controllata con un calibratore di classe

      1, secondo la norma IEC 942:1988. Le misure fonometriche eseguite

      sono valide se le calibrazioni effettuate prima e dopo ogni ciclo di

      misura, differiscono al massimo di 0,5 dB. In caso di utilizzo di un

      sistema di registrazione e di riproduzione, i segnali di calibrazione

      devono essere registrati.

    6. Gli strumenti ed i sistemi di misura devono essere provvisti di

      ...

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