LEGGE REGIONALE 5 gennaio 2011, n. 1 - Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa) e alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 2 del 10 gennaio 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19

  1. La legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), e' cosi' modificata:

    a) all'art. 1, comma 1, lettera a), le parole 'e al miglioramento della qualita' architettonica ed edilizia' sono sostituite dalle seguenti 'e al miglioramento della qualita' urbana ed edilizia utilizzando criteri di sostenibilita' nella progettazione con particolare riferimento alle tecnologie passive ed ecosostenibili';

    b) all'art. 1, comma 1, lettera b), le parole 'di fonti di energia rinnovabile ed' sono sostituite dalle seguenti 'di energia proveniente da fonti rinnovabili,';

    c) all'art. 1, comma 1, la lettera d) e' abrogata;

    d) all'art. 2, comma 1, lettera b) le parole 'nonche' gli edifici rurali anche se destinati solo parzialmente ad uso abitativo;' sono sostituite dalle seguenti 'nonche' gli edifici rurali, ubicati fuori dalle zone classificate agricole, anche se destinati parzialmente ad uso abitativo;';

    e) all'art. 2, comma 1, la lettera c) e' cosi' sostituita 'c) la prevalenza dell'uso residenziale e' determinata nella misura minima del cinquantacinque per cento del volume esistente dell'intero edificio; la prevalenza dell'uso residenziale fuori dall'ambito delle zone agricole e produttive e' determinata nella misura minima del settanta per cento dell'utilizzo dell'intero edificio';

    f) all'art. 2, comma 1, la lettera e) e' cosi' sostituita: 'e) per volumetria esistente si intende la volumetria lorda gia' edificata o in corso di edificazione, o ultimata ma non ancora dotata di certificato di agibilita', o edificabile ai sensi della normativa vigente;';

    g) all'art. 2, comma 1, la lettera f) e' cosi' sostituita: 'f) la volumetria lorda da assentire non comprende i volumi tecnici, i collegamenti verticali (vani scale, vani ascensori) ed altri spazi comuni, necessari a garantire il risparmio energetico e le innovazioni tecnologiche in edilizia;';

    h) all'art. 2, comma 1, lettera g) dopo la parola 'primaria' sono aggiunte le seguenti 'comprese le fognature di tipo statico regolarmente assentite e per le quali vi e' la previsione da parte del comune nel piano triennale delle opere pubbliche.';

    i) all'art. 2, comma 1, la lettera h) e' abrogata;

    1) dopo l'art. 2 e' aggiunto il seguente:

    'Art.2-bis (Disciplina per le zone sottoposte a vincolo paesaggistico). - 1. Per le zone sottoposte a vincolo paesaggistico e per gli interventi di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di conferenza dei servizi, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, nonche' le norme del 'Regolamento recante procedimento semplificativo di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entita' a norma dell'art. 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni' approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139.

  2. Nel territorio dei comuni disciplinati dai piani territoriali paesistici vigenti, i termini di cui al comma 1 decorrono dalla data di entrata in vigore del nuovo piano territoriale paesistico regionale, laddove comporti modifiche, salvo che per gli interventi ammissibili in base al piano paesistico vigente.';

    m) all'alinea del comma 1 dell'art. 3 dopo il numero '5' e' aggiunto il seguente '6-bis';

    n) all'art. 3, comma 1, lettera a), la parola 'abitativo' e' sostituita dalle seguenti 'abilitativo per i quali non sia stata rilasciata concessione in sanatoria;';

    o) all'art. 3, comma 1, lettera b) dopo le parole 'strumenti urbanistici comunali' sono aggiunte le seguenti: ', ad eccezione degli edifici realizzati o ristrutturati negli ultimi cinquanta anni qualora non rientrino in altri casi di esclusione ai sensi del presente articolo;';

    p) all'art. 3, comma 1, lettera c), le parole 'ivi compreso il' sono sostituite con le seguenti 'ai sensi del';

    q) all'art. 3, comma 1, la lettera d) e' cosi' sostituita 'd) collocati nelle aree di inedificabilita' assoluta ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, e nelle aree sottoposte a vincoli imposti a difesa delle coste marine, lacuali, fluviali secondo le disposizioni dell'art. 142 del medesimo decreto legislativo, a tutela ed interesse della difesa militare e della sicurezza interna;';

    r) all'art. 3, comma 1, lettera e) dopo le parole 'per dette aree' sono aggiunte le seguenti: 'sono fatti salvi per le zone B quelli previsti all'art. 4;';

    s) all'art. 3, comma 1, lettera f), le parole 'pericolosita' idraulica elevata o molto elevata,' sono sostituite dalle seguenti 'pericolosita' o rischio idraulico elevato o molto elevato,';

    t) all'art. 3, il comma 2 e' cosi' modificato '2. Oltre che nei casi di cui al comma 1, le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 7 non si applicano nelle aree di sviluppo industriale (ASI), nei piani di insediamenti produttivi (PIP) e nelle zone agricole che non siano urbanizzate.';

    v) all'art. 4, il comma 1 e' cosi' sostituito:

    '1. In deroga agli strumenti urbanistici vigenti e' consentito, per uso abitativo, l'ampliamento fino al venti per cento della volumetria esistente per i seguenti edifici:

    a) edifici residenziali uni-bifamiliari;

    b) edifici di volumetria non superiore ai millecinquecento metri cubi;

    c) edifici residenziali composti da non piu' di tre piani fuori terra, oltre all'eventuale piano sottotetto.';

    z) all'art. 4, comma 2, la lettera a) e' cosi' sostituita: 'a) su edifici residenziali come definiti all'art. 2, comma 1, la cui restante parte abbia utilizzo compatibile con quello abitativo;';

    aa) all'art. 4, comma 2, lettera c), alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole 'di cui al decreto ministeriale n.

    1444/1968';

    bb) all'art. 4, comma 2, la lettera f) e' cosi' sostituita: 'f) su edifici esistenti ubicati nelle aree sottoposte alla disposizioni di cui all'art. 338, comma 7, del regio decreto 27 luglio 1934, n.

    1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie) e successive modifiche, nei limiti di tale disciplina;';

    cc) all'art. 4 comma 2 e' aggiunta la seguente lettera 'g) su edifici regolarmente autorizzati ma non ancora ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge;';

    dd) all'art. 4, il comma 3 e' cosi' sostituito: '3. Per gli edifici a prevalente destinazione residenziale, nel rispetto delle prescrizioni obbligatorie di cui al comma 4, e' consentita, in alternativa all'ampliamento della volumetria esistente, la modifica di destinazione d'uso da volumetria esistente non residenziale a volumetria residenziale per una quantita' massima del venti per cento.';

    ee) all'art. 4, comma 4, lettera a), le parole 'anche con' sono sostituite dalle seguenti 'con criteri di sostenibilita' e';

    ff) all'art. 4, comma 4, la lettera c) e' abrogata;

    gg)...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT