LEGGE REGIONALE 5 aprile 2012, n. 9 - Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attivita' edilizia), alla legge regionale 7 aprile 1995, n. 25 (Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia), alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale), alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell'attivita' edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio) e ulteriori disposizioni in attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo - prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 6 dell'11 aprile 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Oggetto della legge 1. La presente legge contiene modifiche alle norme regionali in materia di attivita' edilizia e urbanistica in coerenza con le disposizioni di semplificazione delle procedure urbanistico-edilizie e di incentivazione alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente introdotte dall'art. 5 del decreto-legge 13 maggio 2011, n.

70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 ed al fine di conseguire obiettivi di generale semplificazione e razionalizzazione della disciplina dell'attivita' edilizia in raccordo con le misure di semplificazione procedurale e di rilancio per le attivita' produttive previste nella legge regionale in materia di esercizio delle attivita' produttive e riordino dello sportello unico per le attivita' produttive.

Art. 2

Modifiche all'art. 2 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attivita' edilizia) 1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: 'denunce di inizio attivita'' sono inserite le seguenti: 'e della Segnalazione Certificata di Inizio Attivita' (SCIA)'.

Art. 3

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 16/2008

1. Il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente:

'1. I comuni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, affidano la responsabilita' dei procedimenti edilizi disciplinati dalla presente legge ad un'unica struttura da denominarsi sportello unico per l'edilizia (SUE), da organizzare anche in forma associata ai sensi del titolo II, capo V, parte I, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni ed integrazioni.'.

2. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e' abrogato.

3. Al comma 4 dell'art. 5 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: ', laddove costituito,' sono soppresse.

4. Alla lettera a) del comma 4 dell'art. 5 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: 'denuncia di inizio attivita'' sono inserite le seguenti: ', della SCIA'.

5. Al comma 6 dell'art. 5 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: 'di assenso' sono sostituite dalla seguente: 'amministrativi'.

Art. 4

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 16/2008

1. Alla lettera a) del comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole:

'diversi da quelli disciplinati dall'art. 27' sono soppresse.

2. Dopo il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunto il seguente:

'3-bis. Per le infrastrutture viarie sono comprese nella manutenzione ordinaria le opere di mantenimento, riparazione, ripristino, parziale rinnovamento ed adeguamento necessarie a conservare in efficienza il sistema stradale e le sue pertinenze, impianti, attrezzature e servizi e che non ne comportino modificazioni delle caratteristiche dimensionali e strutturali.'.

Art. 5

Modifica all'art. 7 della legge regionale n. 16/2008

1. Dopo il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, e' aggiunto il seguente:

'3-bis. Per le infrastrutture viarie sono compresi nella manutenzione straordinaria gli interventi eccedenti quelli di manutenzione ordinaria volti a garantire la protezione e la funzionalita' delle infrastrutture e dei relativi pertinenze, impianti, attrezzature e servizi e che richiedono un insieme sistematico di opere anche di natura strutturale purche' non comportanti modifiche delle caratteristiche funzionali.'.

Art. 6

Modifica dell'art. 9 della legge regionale n. 16/2008

1. Dopo il comma 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, e' aggiunto il seguente:

'3-bis. Per le infrastrutture viarie sono compresi nel risanamento conservativo gli interventi eccedenti quelli di manutenzione straordinaria volti al consolidamento statico ed all'adeguamento funzionale delle infrastrutture e dei relativi pertinenze, impianti, attrezzature e servizi, attraverso opere di natura strutturale che ne prevedono modificazioni delle caratteristiche e delle dimensioni purche' non concretanti realizzazione di nuovi tratti viari.'.

Art. 7

Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 16/2008

1. La lettera f) del comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituita dalla seguente:

'f) gli ampliamenti diversi da quelli di nuova costruzione di cui all'art. 15 e, quindi, entro soglie percentuali predeterminate dalla disciplina urbanistica in deroga ai parametri urbanistico-edilizi, la cui entita', espressa in superficie agibile (S.A.) o volume come definito dallo strumento urbanistico, non puo' eccedere il 20 per cento del volume geometrico di cui all'art. 70.'.

Art. 8

Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 16/2008

1. Al comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, la parola: 'integrati' e' sostituita dalla seguente: 'aggiornati'.

Art. 9

Sostituzione dell'art. 14 della legge regionale n. 16/2008

1. L'art. 14 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente:

'Art. 14 (Sostituzione edilizia). - 1. Si definiscono interventi di sostituzione edilizia quelli consistenti nella demolizione e successiva ricostruzione di edifici esistenti che necessitano di riqualificazione sotto il profilo urbanistico, paesistico, architettonico ed ambientale, non riconducibili nei limiti di cui all'art. 10, comma 2, lettera e), e comportanti eventuale incremento della volumetria originaria.

2. Tali interventi:

  1. sono disciplinati dallo strumento urbanistico generale alla stregua degli interventi di nuova costruzione, fatta eccezione per l'indice di fabbricabilita' o di utilizzazione insediativi, previa definizione dei parametri urbanistico-edilizi e dell'entita' dell'eventuale incremento della volumetria esistente ammissibile entro soglie percentuali predeterminate dallo strumento urbanistico generale nei limiti di cui all'art. 10, comma 2, lettera f), delle modalita' di attuazione e delle prestazioni di opere di urbanizzazione da osservare nella ricostruzione. La ricostruzione puo' essere prevista nello stesso lotto di proprieta', ovvero nella zona o ambito omogeneo in cui e' localizzato l'immobile originario, o in altra specifica zona o ambito individuati come idonei dallo strumento urbanistico e comunque in conformita' alle indicazioni del vigente PTCP;

  2. devono rispettare le normative in materia igienico-sanitaria, di risparmio energetico, di stabilita' e di sicurezza degli edifici e ogni altra normativa di settore prescritta per gli interventi di nuova costruzione.'.

    Art. 10

    Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 16/2008

    1. Alla lettera e) del comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: 'esigenze non meramente temporanee' sono inserite le seguenti: ', con esclusione dei manufatti di cui all'art. 21,'.

    2. Alla lettera f) del comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: 'o di manufatti funzionali all'attivita' cantieristica navale di cui all'art. 21, comma 2, lettera a), se finalizzate a soddisfare esigenze non temporalmente circoscritte e comunque di durata superiore a due anni' sono soppresse.

    Art. 11

    Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 16/2008) 1. Il comma 3 dell'art. 17 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente:

    '3. Le pertinenze, sia di tipo condominiale che singolo, comprendono i locali adibiti a cantina, a ripostiglio, gli impianti tecnologici, le cabine idriche, le centrali termiche, i locali adibiti a lavatoi o stenditoi nonche' i ricoveri per i veicoli e le opere di sistemazione e di arredo.'.

    2. Il comma 4 dell'art. 17 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente:

    '4. Gli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione ed al pregio paesistico-ambientale delle aree, devono disciplinare le condizioni, i parametri e le modalita' con cui possono essere realizzate le pertinenze, le cui dimensioni ove si tratti di volumi chiusi non possono eccedere il 20 per cento del volume geometrico dell'edificio principale, come definito all'art. 70-bis, ne', comunque, risultare superiori a 45 metri cubi.'.

    Art. 12

    Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 16/2008

    1. Alla fine del comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n.

    16/2008, sono aggiunte le parole: 'purche' non comportanti sopraelevazioni che determinino la creazione di un nuovo piano della costruzione'.

    Art. 13

    Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 16/2008

    1. Alla fine del comma 1 dell'art. 19 della legge regionale n.

    16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte inserite le parole: 'e comunque con obbligo di almeno un posto auto per ogni unita' immobiliare'.

    2. Il comma 2 dell'art. 19 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente:

    '2. La realizzazione dei parcheggi di cui al comma 1, purche' non eccedenti le dimensioni e le quantita' minime ivi prescritte, non e' assoggettata alla corresponsione del contributo di costruzione purche', entro la data di...

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