LEGGE REGIONALE 16 novembre 2011, n. 33 - Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell'attivita' edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio).
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 21 del 16 novembre 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
Attuazione delle disposizioni statali di promozione e agevolazione della riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e delle aree urbane degradate 1. Le misure di promozione e agevolazione della riqualificazione del patrimonio edilizio esistente sotto il profilo urbanistico, paesistico, architettonico ed ambientale e di contestuale perseguimento dello sviluppo dell'efficienza energetica e dell'utilizzo di fonti di energia rinnovabile previste dall'intesa tra Stato, regioni ed enti locali conclusa in data 1° aprile 2009 e dall'art. 5, commi da 9 a 14 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 trovano attuazione, con riferimento ai singoli edifici, nella legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure per il rilancio dell'attivita' edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio) e successive modificazioni ed integrazioni con le modifiche apportate nei successivi articoli e, con riferimento alle aree urbane degradate ed ai complessi di immobili che necessitano di operazioni di riqualificazione a scala urbanistica, nelle disposizioni del capo V, titolo V della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e successive modificazioni ed integrazioni contenente apposite norme di semplificazione ed accelerazione per l'approvazione di progetti urbanistici mediante procedimenti di accordo di pianificazione, accordo di programma e di conferenza di servizi.
Art. 2
Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 49/2009
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Alla lettera f) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 49/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, prima dell'ultimo periodo e' inserito il seguente:
'Nel caso dei mutamenti di destinazione d'uso di cui all'art. 3, comma 1-bis, deve utilizzarsi il metodo dell'altezza media ponderale dei fronti fuori terra di cui all'art. 2, comma 1, lettera f), applicato alle porzioni di costruzione oggetto di mutamento di destinazione d'uso'.
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Alla lettera f-bis) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 49/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: 'alla data del 30 giugno 2009' sono soppresse.
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