LEGGE REGIONALE 1 marzo 2011, n. 4 - Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell'attivita' edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico - edilizio).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria Parte I - n. 4 del 2 marzo 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Assemblea Legislativa della Liguria Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell'attivita' edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio).

  1. L'art. 1 della legge regionale n. 49/2009 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 1.

    Finalita' 1. In attuazione dell'Intesa tra Stato, Regioni ed Enti locali, conclusa in data 1° aprile 2009, per individuare misure di contrasto della crisi economica mediante il riavvio dell'attivita' edilizia, la presente legge disciplina interventi atti a promuovere l'adeguamento funzionale, architettonico e ambientale degli edifici attraverso l'ampliamento dei volumi esistenti, nonche' la riqualificazione urbanistica, paesistica e/o ambientale attraverso il rinnovo del patrimonio edilizio esistente in condizioni di rischio idraulico o idrogeologico o di incompatibilita' urbanistica anche mediante l'applicazione di nuove tecnologie per la sicurezza antisismica, l'efficienza energetica e la sostenibilita' ambientale degli edifici.

  2. La presente legge ha carattere straordinario e le relative disposizioni hanno efficacia fino al 31 dicembre 2013.'.

    Art. 2

    Modifiche all'art. 2 della legge regionale 49/2009

  3. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 49/2009 le parole: 'senza che cio' inibisca la possibilita' di' sono sostituite dalle seguenti: 'ma di Cui sia possibile'.

  4. La lettera c) del comma i dell'art. 2 della legge regionale n.

    49/2009 e' sostituita dalla seguente:

    'c) Edifici suscettibili di riqualificazione urbanistica, architettonica e/o ambientale in quanto alternativamente:

    1) presentano una o piu' delle seguenti condizioni:

    1.1. esposizione a rischio idraulico o idrogeologico in base ai vigenti piani di bacino;

    1.2. accertate criticita' statico-strutturali concretanti rischio per la pubblica e privata incolumita';

    1.3. interferenza rispetto all'attuazione di interventi aventi ad oggetto infrastrutture od opere di pubblica utilita';

    1.4. incompatibilita' per contrasto della funzione insediata o della tipologia della costruzione o per degrado rispetto al contesto urbanistico;

    2) ricadono in aree in cui i vigenti piani urbanistici comunali prevedano gia' la possibilita' di interventi di sostituzione edilizia ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attivita' edilizia) e successive modifiche e integrazioni.'.

  5. La lettera f) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n.

    49/2009 e' sostituita dalla seguente:

    'f) Volumetria esistente: l'ingombro geometrico della costruzione calcolato con il metodo dell'altezza media ponderale dei fronti fuori terra, ultimato alla data del 30 giugno 2009. Si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura;'.

  6. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 49/2009, e' aggiunta la seguente:

    'f-bis) Sito: la porzione di terreno circostante l'edificio e in proprieta' del proponente alla data del 30 giugno 2009, di estensione non superiore a 25 metri rispetto al sedime originario dell'edificio .' .

    Art. 3

    Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 49/2009

  7. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 49/2009 le parole: '1000 metri cubi' sono sostituite dalle seguenti '1500 metri cubi'.

  8. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 49/2009, dopo le parole: 'interventi di ampliamento,' sono inserite le seguenti: ', nel rispetto della normativa antisismica e dei requisiti di rendimento energetico che siano' e sono soppresse le seguenti:

    'statica e/o energetica'.

  9. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 49/2009 le parole: 'e' consentito un incremento di 60 metri cubi' sono sostituite dalle seguenti: 'un incremento pari a 60 metri cubi'.

  10. Dopo la lettera c) del comma 1 e' aggiunta la seguente:

    'c-bis) per edifici di volumetria esistente compresa fra 1000 e 1500 metri cubi un incremento fino ad un massimo di 170 metri cubi.'.

  11. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 49/2009 e' inserito il seguente:

    '1-bis. Gli interventi di ampliamento di cui al comma 1 possono essere realizzati anche mediante mutamento d'uso di locali accessori ubicati all'interno dell'ingombro geometrico della costruzione esistente.'.

  12. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 49/2009...

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