DECRETO 22 Ottobre 2007 - Disposizioni riguardanti il regime di pagamento unico.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 2200/1996 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 2201/1996 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 2202/1996 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi;

Visto il regolamento (CE) n. 1182/2007 del Consiglio, del 26 settembre 2007, recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo, ed in particolare l'art. 52, punto 8, con il quale e' stato modificato l'art. 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003, e l'allegato II, recante integrazione dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 1782/2003;

Visto il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalita' d'applicazione del regime di pagamento unico, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1444/2002 della Commissione, del 24 luglio 2002, concernente definizione ed elenco dei prodotti agricoli;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990) cosi' come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea;

Considerato che l'art. 33 e l'allegato VII, lettera M, del regolamento (CE) n. 1782/2003 consentono agli Stati membri di attribuire ai produttori di...

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