DECRETO 7 aprile 2011 - Recepimento delle direttive n. 2010/67/UE e 2011/3/UE riguardanti i requisiti di purezza specifici degli additivi alimentari. (11A06405)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la direttiva 2010/67/UE della Commissione del 20 ottobre 2010 che modifica la direttiva 2008/84/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici negli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti;
Vista la direttiva 2011/3/UE della Commissione del 17 gennaio 2011 recante modifica della direttiva 2008/128/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare;
Visto l'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;
Visti gli articoli 5, lettera g) e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;
Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE, modificato da ultimo con il decreto 8 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1° dicembre 2010;
Visto il decreto ministeriale 11 novembre 2009, n. 199, recante recepimento delle direttive n. 2008/60/CE, n. 2008/84/CE, n. 2008/128/CE e n. 2009/10/CE, riguardanti i requisiti di purezza specifici degli additivi alimentari;
Vista la direttiva 2010/69/UE della Commissione del 22 ottobre 2010 che modifica gli allegati della direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti;
Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso nella seduta del 15 marzo 2011;
Decreta:
Art. 1
-
L'allegato XV del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, come modificato dal decreto ministeriale 11 novembre 2009, n. 199, e' modificato come segue:
-
sono sostituiti la denominazione ed i requisiti di purezza specifici dell'additivo «E 160d licopina» con quelli riportati nell'allegato I al presente decreto.
Art. 2
-
-
L'allegato XVII del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, come modificato dal decreto ministeriale 11 novembre 2009, n. 199, e' modificato come segue:
-
sono inseriti i requisiti di purezza specifici degli additivi «E 392 estratti di rosmarino», «E 427 gomma cassia», «E 1203 alcol polivinilico» riportati nell'allegato II al presente decreto;
-
sono sostituiti i requisiti di purezza specifici degli additivi «E 290 anidride carbonica», «E...
-
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA