DECRETO 26 novembre 2012, n. 267 - Regolamento riguardante i proventi delle attivita' del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici. (13G00070)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, concernente disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti, ed in particolare i commi da 5 a 10 dell'articolo 7, inerenti l'istituzione di un apposito centro di responsabilita' amministrativa presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti facente capo al Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'afflusso dei proventi delle attivita' del Servizio tecnico centrale nell'unita' previsionale di base relativa al medesimo centro di responsabilita';

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, ed in particolare l'articolo 43, comma 4;

Vista la legge 5 novembre 1971, n. 1086, in materia di opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica ed i relativi decreti attuativi;

Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, in materia di provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche ed i relativi decreti attuativi;

Visto l'articolo 67, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 con il quale sono state approvate le nuove norme tecniche per le costruzioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 2008, n. 29;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005 con il quale sono state approvate le norme tecniche per le costruzioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 gennaio 1996 con il quale sono state approvate le norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 1996, n. 29;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, concernente il regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, ed in particolare l'articolo 8, comma 6;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, concernente disposizioni legislative in materia edilizia ed in particolare l'articolo 59;

Visto l'articolo 28, comma 4, dell'allegato XXI al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2000, n. 120, recante «Criteri generali per l'adozione dei regolamenti di individuazione delle prestazioni, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali, da sottoporre a contributo»;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 14 luglio 2008;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota n. 15960 del 27 aprile 2012 ai sensi della citata legge n. 400 del 1988;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 2011 recante la nomina del dott. Mario Ciaccia a Sottosegretario di Stato alle infrastrutture ed ai trasporti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti del 13 dicembre 2011 recante la delega al Vice Ministro dott. Mario Ciaccia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2011, n. 301;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 recante l'attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dott. Mario Ciaccia, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica alle attivita' ricomprese all'articolo 7, comma 9, della legge 1° agosto 2002, n. 166, effettuate dal Servizio tecnico centrale della Presidenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finalizzate: a) al rilascio della concessione ai laboratori di prova di cui all'articolo 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, ed all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ed alla vigilanza sugli stessi;

  1. alla qualificazione e vigilanza della produzione degli acciai per cemento armato normale e precompresso e per strutture metalliche, compresi i profilati formati a freddo o saldati senza trattamento termico, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 gennaio 1996 e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, sostituiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008;

  2. al rilascio del certificato di idoneita' tecnica per i sistemi costruttivi prefabbricati ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, sostituito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008;

  3. alla qualificazione e vigilanza sulla produzione di elementi prefabbricati prodotti in serie dichiarata ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, sostituito al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008;

  4. al rilascio dell'autorizzazione alla produzione di elementi prefabbricati prodotti in serie controllata, ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, sostituito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008;

  5. alla qualificazione e vigilanza della produzione di sistemi antisismici o similari, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, sostituito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008;

  6. alla qualificazione e vigilanza della produzione di elementi strutturali e sistemi costruttivi in legno massiccio, legno lamellare incollato, pannelli a base di legno, esplicata, in attesa della completa definizione delle procedure comunitarie per il rilascio della marcatura CE, secondo le indicazioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, sostituito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008;

  7. al rilascio della concessione ai laboratori di prove geotecniche sui terreni, sulle rocce e in situ di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1993, n. 246, ed all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ed alla vigilanza sugli stessi;

  8. alla qualificazione, deposito e vigilanza della produzione di materiali, prodotti e sistemi costruttivi non coperti da marcatura CE, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, sostituito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008;

  9. al rilascio del certificato di idoneita' all'uso tramite procedure di equivalenza ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, sostituito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008;

  10. all'abilitazione di organismi di certificazione degli stabilimenti di produzione del calcestruzzo industrializzati nonche' vigilanza sugli stessi ai sensi dell'articolo 5 decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con...

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